Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26759 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 25/11/2020), n.26759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8868-2013 proposto da:

AREA LITE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO PACE

(ex art. 135), giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 03/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PACE che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate con cui era rettificato il dovuto per effetto della domanda di condono presentata dal contribuente.

La commissione Tributaria provinciale di Milano, a seguito del ricorso del contribuente soc. Area Lite (già ILMO Illuminazione di L.D. e c. sas), annullava la cartella. Tale sentenza riteneva la rettifica della dichiarazione di condono avvenuta oltre i termini di legge ed era confermata in appello.

Su ricorso della Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata ritenendo nei termini la rettifica eseguita e rinviava alla CTR di Milano per il riesame degli altri originari motivi di appello.

La CTR di Milano in sede di rinvio, per quello che oggi interessa, con sentenza n. 8/28/12 accoglieva l’originale appello dell’Ufficio e per l’effetto dichiarava la legittimità della cartella ricalcolando le sanzioni nella misura del 30%.

Propone ricorso in Cassazione la società Area Lite (già Ilmo Illuminazione di L.D. & C sas) affidandosi a 4 motivi così sintetizzabili:

i) Illegittimità della sentenza impugnata per omessa ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui non motiva con riguardo alla mancata contestazione da parte dell’Ufficio del pagamento dell’importo di Euro 23941,33;

2) illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 167 c.p.c. nella parte in cui non ritiene provato il pagamento di Euro 23941,33, non contestato dall’Ufficio.

3) Illegittimità della sentenza impugnata per omessa od insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui non motiva con riguardo alla mancata contestazione da parte dell’ufficio dell’esistenza del credito iva relativo alle dichiarazioni 1990 e 1991.

4) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c..

Si costituiva con controricorso la resistente chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Il ricorrente depositava anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di gravame la società ricorrente deduce che il giudice del rinvio, in violazione di diverse disposizioni di legge (omessa motivazione, omessa decisione su tale domanda) erroneamente non abbia riconosciuto il credito di 23941,23.

Come risulta dagli atti tale somma fu versata dal contribuente dopo l’entrata in vigore della legge di condono n. 289 del 2002, allo scopo di ottenere la cessazione della materia del contendere della lite pendente presso la Suprema Corte. Con la sentenza delle sezioni unite nr 3674/2010, emessa in questo giudizio e da cui è scaturito il giudizio di rinvio, è stato definitivamente ritenuto che la L. n. 289 del 20021 art. 12, nella parte in cui comporta, mediante la cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento, una rinuncia parziale (riducendo il dovuto ad una percentuale dell’intero) alla riscossione dell’IVA non è compatibile con la direttiva IVA, in conseguenza di una interpretazione adeguatrice della norma alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008 (in causa C132/06), pronunciata in una procedura di infrazione a carico dell’Italia. Quale corollario di tale affermazione, la Suprema Corte disapplicava la predetta norma, con la conseguente inefficacia del pagamento parziale della cartella per effetto dell’ulteriore condono non in grado, quindi, di estinguere il debito tributario della società contribuente.

Come si vede, tale pagamento fu dedotto non quale domanda di riconoscimento del credito ma quale condizione per affermare, da parte del contribuente, di aver assolto gli oneri derivanti dalla cd rottamazione delle cartelle, al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Del resto la domanda di riconoscimento del credito, per essere venuto meno la causa del pagamento, essendo stata disapplicata la normativa che consentiva la rottamazione, non era stata sollevata nè in primo grado e neppure in secondo grado, proprio perchè tale pagamento era intervenuto dopo le sentenze di merito ed in corso il giudizio di cassazione.

Chiaramente tale domanda non poteva neppure essere proposta in sede di rinvio. E’ principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse. In definitiva nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno. Pertanto tali motivi vanno considerarti inammissibili.

Per quanto riguarda i motivi tre e quattro, con cui si contesta la cartella con cui l’Agenzia ricalcolava il dovuto escludendo il credito iva per il 1990. Occorre precisare che con tali motivi il ricorrente non pone in discussione gli elementi di fatto posti a base della pretesa impositiva, e cioè l’esclusione dal calcolo del dovuto per l’anno 1991 del credito iva indicato nella dichiarazione relativa al 1990, (pretesa fiscale considerata legittima dal giudice del rinvio) deducendo solo che il calcolo effettuato da esso contribuente era corretto, essendo stato considerato nella somma algebrica anche il credito iva precedente mai contestato dall’Ufficio. Il ricorrente ha in sostanza ritenuto corretta la sua dichiarazione in tal modo attaccando la interpretazione giuridica della normativa posta a base della pretesa e confermata in sede di rinvio. In altri termini il ricorrente sostanzialmente non attacca la ricostruzione dei fatti, che come emerge dallo stesso ricorso, è pacifica inter partes, quanto la motivazione che ha portato alla interpretazione della normativa applicabile. Come è noto, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche in quanto il “vizio di motivazione in diritto” rimane irrilevante ex se siccome da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, quanto all’erronea motivazione (“quando il dispositivo sia conforme al diritto”), al potere correttivo della Corte (art. 384 c.p.c., comma 4; v., ex plurimis, Cass., 9 giugno 2006, n. 13435; Cass., 8 agosto 2005, n. 16640; Cass. Sez. U., 17 novembre 2004, n. 21712; Cass., 19 luglio 2004, n. 13358; Cass., 6 agosto 2003, n. 11883). Essendo, quindi in discussione la corretta interpretazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, e quindi la dedotta violazione di questa norma di diritto, non rilevano le supposte carenze motivazionali della decisione impugnata, perchè, come si desume dall’art. 384 c.p.c., quando viene sottoposto a sindacato il giudizio di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione, non è limitato alla plausibilità della giustificazione, essendo soggetta solo a correzione da parte della corte, quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054, m. 605546). In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa e/o irrilevante, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta.

Nel caso ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, la parte, con la presentazione del condono, ha rinunciato al credito iva 1990 di Lire 137.603.000, che poi ha riportato a credito anche per il periodo d’imposta 1991, che poi l’ufficio tributario nè ha richiesto il pagamento con l’atto in contestazione, impugnato dalla società con il ricorso introduttivo.

Così determinata la questione di fatto, si tratta ora di valutare se la decisione del giudice del rinvio è conforme alla legge, che ha ritenuto dovuta la somma richiesta, corrispondente all’imposta determinata in base alla domanda di condono L. 30 dicembre 1991, n. 413, ex art. 49. La risposta che si deve dare al quesito è positiva. Poichè la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, comma 2 esclude, da un lato, le dichiarazioni a credito per il 1990, e per gli anni immediatamente precedenti, per i quali si chieda di computare in detrazione nell’anno successivo l’eccedenza d’imposta (L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, comma 2, primo periodo), e, dall’altro, prevede che “è, comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all’eventuale credito residuo” (L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, comma 2, secondo periodo). Poichè la società ha effettuato la rinuncia al credito IVA 1990, era illegittima la sua detrazione dall’IVA dovuta per il 1991. Da questo punto di vista è esatta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, essendo preclusa al ricorrente nella dichiarazione annuale 1991, di avvalersi dell’eventuale credito iva relativo al 1990 (nello stesso senso Corte di Cassazione 11 giungo 2004, n. 11188, e i ottobre 2004, n. 19680). Ne consegue che la pretesa dell’ufficio di non consentire la detrazione del credito iva del 1990 dall’IVA 1991 è pienamente legittima. Pertanto la sentenza impugnata può essere integrata nella motivazione con quanto sopra indicato.

Pertanto rigetta tali ulteriori motivi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Rigetta gli altri motivi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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