Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26759 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12695/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1758/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2/10/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del gravame svolto dall’assistita (nata l'(OMISSIS)) avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dal 1 aprile 2014.

3. Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, deduce l’erronea applicazione della predetta normativa per avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio da epoca in cui l’assistita aveva già compiuto il 65^ anno di età.

4. L’intimata non ha resistito.

5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato.

6. Premesso che l’età anagrafica costituisce un requisito costitutivo della prestazione e non un fatto non tempestivamente introdotto nel giudizio di merito, come dedotto invece dall’assistito, costituisce principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui: “1,a pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. ex nultis, Cass. 192 del 2011 e numerose conformi).

7. Alla stregua del suddetto principio occorre, dunque, per negare il diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, che lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni e, nel caso in esame, secondo l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si è perfezionata, per l’appunto, in epoca successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della richiedente.

8. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.

9. L’esito alterno del giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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