Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26759 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31440/2007 proposto da:

I.M.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso l’avvocato BEVIVINQ

GIUSEPPINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SINDICO Anna Rosa,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.R.;

– intimata –

sul ricorso 2746/2008 proposto da:

T.M.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso l’avvocato ANDRIANI

SVEVA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTIANGELI ANTONIO,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SINDICO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale; rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MATTIANGELI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22.5.77, I.M.V. e T.C. contraevano matrimonio concordatario in (OMISSIS) e dalla loro unione nascevano poi due figli: M., nato il (OMISSIS) e D., nato il (OMISSIS).

Con sentenza del 27.5.1996 il Tribunale di Terni dichiarava la separazione personale dei predetti coniugi assegnando la casa coniugale alla T. e ponendo a carico dello I. l’obbligo di corrispondere per il contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di L. 750.000, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, per ciascun figlio e, relativamente al figlio ormai maggiorenne, fino a che non fosse divenuto economicamente autosufficiente.

Lo I., con ricorso depositato in data 8.7.2002, chiedeva al Tribunale di Terni di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando anche l’assegno posto a suo carico in sede di separazione in favore del figlio D. perchè divenuto nel frattempo economicamente autosufficiente e determinando in Euro 300,00 la misura dell’assegno per il figlio M..

La T., costituendosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale ma contestava le altre richieste e chiedeva, anzi, che fossero aumentati gli assegni per il contributo al mantenimento dei figli e che fosse disposto anche un assegno in suo favore nella misura di Euro 500,00 mensili.

Deduceva, infatti, che il figlio M. era studente universitario iscritto al quinto anno di medicina e che il figlio D., una volta congedato dal servizio militare, era rimasto privo di qualsiasi reddito.

Quanto a lei, poneva in evidenza la notevole sproporzione esistente tra i rispettivi redditi, tale da giustificare la richiesta di corresponsione di un assegno.

Il Tribunale, con sentenza del 9.12.2003, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria per la trattazione dei profili patrimoniali.

Svolta l’istruttoria, con sentenza del 14.12.2005 (depositata il 16.1.2006), assegnava la casa coniugale alla resistente; fissava, quale contributo per il mantenimento del figlio M., l’assegno di Euro 650,00, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 60% delle spese mediche ed universitarie;

revocava il provvedimento relativo all’assegno per il mantenimento del figlio D.; rigettava l’istanza di assegno divorzile.

Respingeva in particolare, per ciò che ancora in questa sede interessa, la richiesta dell’assegno in favore della T. per la considerazione che, godendo essa di una pensione di Euro 1,844,00 al mese, non sussisteva la condizione prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per il conseguimento di un assegno.

Avverso la sentenza proponeva appello la T. chiedendo che, in riforma della stessa, le venisse riconosciuto il diritto a percepire un assegno di Euro 500,00 al mese.

Lo I. si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 191/07, in riforma della sentenza di primo grado, condannava lo I. a versare alla T. un assegno mensile di Euro 300,00 con rivalutazione annua.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione lo I. sulla base di tre motivi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la T. che propone altresì ricorso incidentale.

La Corte, in Camera di consiglio, ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della liquidazione dell’assegno di divorzio lamentando che la Corte di appello non abbia in alcun modo tenuto conto e motivato in ordine dal tenore di vita in costanza di matrimonio e che abbia effettuato una inadeguata valutazione degli elementi probatori.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta l’erronea valutazione delle rispettive situazioni economico – patrimoniali.

Con il terzo motivo di ricorso contesta che ai fini del determinare la propria capacità economica la Corte abbia tenuto conto anche di una proprietà immobiliare pervenutagli in eredità quattro anni dopo la sentenza di divorzio. Con il motivo di ricorso incidentale la T. si duole della liquidazione delle spese.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

La Corte d’appello ha infatti in limine al proprio svolgimento argomentativi posto come criterio alla propria valutazione degli elementi di causa il principio più volte affermato da questa Corte (di cui ha citato diverse sentenze) secondo cui il diritto all’assegno divorzile va accertato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

E’ pertanto di tutta evidenza che l’esame delle rispettive situazioni patrimoniali dei due ex coniugi, che secondo la Corte di merito evidenziava una disparità di livello a danno della T., è stato, sia pure implicitamente, effettuato anche in riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio, essendo evidente che la differenza di reddito esistente nel 2005 tra le parti (quello della T. era circa un terzo di quello dello I.) non poteva che riflettere analoga situazione in costanza di matrimonio e tenuto conto del fatto che alcuni immobili (immobile in (OMISSIS)) erano di proprietà dello I. già in costanza di matrimonio.

Il motivo si rivela pertanto infondato.

Il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Il ricorrente, nel contestare l’attribuzione a suo carico dell’assegno divorzile, propone una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione e chiedendo a questa Corte delle valutazioni in punto di fatto non effettuabili in sede di legittimità.

Prima ancora di tutto ciò va però rilevato che il ricorrente basa le proprie doglianze su una serie di atti e documenti relativi ai redditi (dichiarazioni annuali dei redditi, TFR della T., situazione lavorativa del figlio M., valore del 50% della casa coniugale acquistato dalla T., acquisto per eredità nel 2006 di 1/4 della casa paterna etc.) senza però specificare, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, dove detta documentazione sia rinvenibile negli atti di causa e senza riportarne il contenuto nel ricorso.

Tali ragioni rendono dunque il motivo inammissibile.

Lo stesso deve dirsi per quanto concerne il terzo motivo di ricorso in quanto non viene indicato nel ricorso dove si trovi negli atti della fase di merito il documento da cui risulti l’acquisto per via ereditaria nell’anno 2006 di 1/4 dell’immobile paterno, necessario ai fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, e della ammissibilità del motivo.

Il ricorso principale va, pertanto, respinto.

Va altresì respinto il ricorso incidentale della T. che si lamenta della compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato le ragioni della compensazione.

Lo I., soccombente effettivo nel presente giudizio, va condannato al pagamento delle spese di causa liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna lo I. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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