Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26758 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26758 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 29/11/2013
SENTENZA
sul ricorso n. 8428/09 proposto da:
Ciuffreda
Giuseppe
e
Ciuffreda
Raffaella
Pia,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Orbetelli n. 31,
presso lo Studio dell’Avv. Michele Clemente,
rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Prencipe,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende gpe
legis;
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é
– intimata avverso la sentenza n. 30/27/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, sez. stccata di
Foggia, depositata il 19 febbraio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Michele Clemente, per delega dell’Avv.
Gaetano Prencipe, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 30/27/08, depositata il 19
febbraio 2008, la Commissione Tributaria Regionale
della Puglia,
sez.
staccata di
Foggia,
accolto
l’appello dell’Ufficio, in riforma della decisione n.
148/05/00 della Commissione Tributaria Provinciale
della stessa città, respingeva il ricorso proposto da
Ciuffreda Giuseppe e Ciuffreda Raffaella Pia, che dai
genitori avevano ricevuto in donazione un fondo
agricolo,
avverso l’avviso di liquidazione della
maggior INVIM, conseguente a rettifica in diminuzione
del valore iniziale del terreno, valore iniziale che
l’Amministrazione
aveva
accertato
in
modo
corrispondente al prezzo di lire 509.000 pagato dai
genitori all’ERSAP ed in luogo di quello dichiarato dai
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udienza del 23 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
contribuenti
di
lire
22.000.000
all’atto
della
registrazione.
La CTR, in sintesi, riteneva che il valore iniziale del
fondo dovesse corrispondere a quello pagato per il suo
acquisto all’ERSAP, non ritenendo di poter accedere
alla tesi dei contribuenti secondo cui il prezzo pagato
valore iniziale ai fini INVIM andava individuato in
quello “venale” di mercato di lire 22.000.000.
Contro
la
sentenza
della
CTR,
i
contribuenti
proponevano ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
L’Agenzia
delle
si
Entrate
costituiva
senza
controricorso e senza partecipare all’udienza di
discussione.
Diritto
1. Col primo e secondo motivo del ricorso, la sentenza
veniva censurata per violazione e falsa applicazione di
legge, senza però la prescritta formulazione dei
quesiti e per di qui la conseguente inammissibilità a’
sensi e per gli effetti dell’art. 366 bis c.p.c.
2. Col terzo motivo del ricorso, la sentenza veniva
censurata per carente e illogica motivazione, senza
però la prescritta sintesi del fatto decisivo e
controverso
e
con
conseguente
la
comminatoria
d’inammissibilità a’ sensi e per gli effetti dell’art.
366 bis c.p.c.
3. In mancanza di attività difensiva dell’Ufficio, non
deve farsi luogo al regolamento delle spese.
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dai genitori aveva natura “politica” e che perciò il
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 23 ottobre 2013