Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26758 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30120/2007 proposto da:

D.C.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso l’avvocato

MASTROIANNI GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BUONOMO

Adalberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN

15, presso l’avvocato FERRETTI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIRILLO Luca, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2718/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BUONOMO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.F. adiva nell’ottobre 2001 il Tribunale di Ariano Irpino per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con D.C.G..

Si costituiva la resistente, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo lei da anni residente di fatto in (OMISSIS) ed avendo in (OMISSIS) solo il domicilio fiscale e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere un assegno divorzile di Euro 1136,21 e l’adeguamento ad Euro 154,94 dell’assegno già determinato a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore per il periodo che lo stesso trascorreva con la madre.

Il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza del 20/12/2006, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, in accoglimento della riconvenzionale, fissava un assegno di Euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rigettava le ulteriori domande, compensando le spese. Avverso tale decisione proponeva appello la D.C., lamentando che il Tribunale avesse disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, malgrado fosse stata fornita prova che il luogo di residenza effettiva era in (OMISSIS).

In subordine, chiedeva un adeguamento dell’assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento per il tempo che il figlio minore trascorreva con lei,deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, i primi due figli maggiorenni erano ormai da tempo non più conviventi con il padre ed indipendenti economicamente, chiedendo anche una nuova regolamentazione del regime di visita del figlio minore.

Si costituiva l’appellato, deducendo la pretestuosità ed infondatezza del gravame e, in particolare, del profilo relativo all’incompetenza territoriale, attese le risultanze documentali già prodotte in primo grado da cui risultava che la appellante risiedeva in (OMISSIS) solo sporadicamente, tanto che non era stato possibile iscriverla presso l’anagrafe di quel comune, come del resto rilevato dal difensore precedente della stessa D.C. alla stregua di note dallo stesso prodotte.

L’appellato proponeva poi appello incidentale per ottenere la soppressione dell’assegno divorzile, in quanto si era trascurato che l’ex moglie era titolare di beni immobili di rilevante entità con i fratelli,di cui uno recentemente venduto, provenienti dall’eredità materna e paterna, oltre che di reddito da pensione; deducendo infine che il contributo per il mantenimento del figlio per i pochi giorni che questo trascorreva con la madre, fissato in Euro 103,29 era congruo e comunque adeguato ai suoi redditi, rappresentati solo dai suoi guadagni professionali di medico dipendente, essendo egli anche onerato dal pagamento del canone della casa in cui abitava con il figlio e delle spese di una collaboratrice domestica, per cui gli residuava un reddito netto di soli Euro 300,00 mensili.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2718/07, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, modificava le modalità di visita del figlio minore da parte della madre e determinava in Euro 154,94 il contributo cui era tenuto il padre durante i periodi di permanenza del minore presso la madre. Rigettava per il resto l’appello principale ed anche quello incidentale.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la D.C. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso illustrato con memori, il D..

Il Collegio ha optato in Camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la competenza territoriale del tribunale di Ariano Irpino, sostenendo essere invece residente di fatto a (OMISSIS).

Con il secondo motivo contesta la determinazione dell’assegno di mantenimento, a suo dire stabilito senza idonea valutazione del quadro economico-patrimoniale delle parti.

Il primo motivo è infondato.

La circostanza che la residenza della ricorrente al momento della introduzione del giudizio fosse in (OMISSIS), risulta documentata:

a) dai certificati di residenza del 17.9.01 e dell’11.3.02; b) dalle note del 16.2.00 e del 26.9.00 dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Formia ove si attestava che non era possibile iscrivere la D. C. nei registri anagrafici del Comune poichè a seguito degli accertamenti effettuati dalla polizia municipale era emerso che la stessa si recava solo saltuariamente a (OMISSIS) per le ferie estive e per incontrare il figlio affidato al padre; c) dal contratto di locazione per abitazioni stagionali stipulato dalla D.C.; d) dalla informativa del Comando P.S di Formia del 27.10.00 ove si conferma che la D.C. si recava a Formia solo saltuariamente per incontrare il figlio; e) dall’esposto inviato dal difensore della D.C. all’Ufficio anagrafico di Formia ove si afferma che la stessa risiedeva stabilmente in (OMISSIS), ma che si recava due volte a settimana a (OMISSIS) per vedere il figlio e che per questo aveva affittato in detta città – un appartamento ammobiliato in Via Caposele 1.

La ricorrente, nel sostenere la contraria tesi della propria residenza in Formia, adduce elementi contrastanti con quelli dianzi indicati. In particolare indica: a) le notifiche a lei effettuate nel 1997 dal D. degli atti giudiziari nel corso del giudizio di separazione; b) le cure effettuate presso il Dipartimento di salute mentale di Formia; c) la diffida dell’Ufficio anagrafe del Comune di Formia in data 9.6.00 a spostare la residenza in Formia abitando essa in via Capo Caposele 1; d) la relazione della polizia municipale che attestava la sua residenza in Formia; e) le dichiarazioni di diversi testi attestanti la sua residenza in Formia.

La Corte d’appello, a fronte di tale contrastante documentazione, ha ritenuto di privilegiare il certificato di residenza presso il Comune di Mirabella Eclano in relazione agli accertamenti della polizia municipale dianzi accertati e alla diffida presentata dal difensore della D.C. al Comune di Formia di non procedere al mutamento di residenza essendo la sua cliente residente in (OMISSIS).

Tale valutazione appare corretta e condivisa da questa Corte alla luce del principio giurisprudenziale più volte affermato secondo cui la presunzione di coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva costituisce uno presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo (Cass. 16525/05; Cass. 8048/95). Una volta accertata infatti l’esistenza di elementi contrastanti circa l’effettiva residenza della ricorrente non può ritenersi superata la presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva.

Sotto altro verso, la valutazione della Corte d’appello esprime un accertamento in punto di fatto correttamente argomentato che come tale non è sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta l’insufficienza dell’assegno divorzile riconosciutole ma ,nel far ciò, a parte una serie di censure incentrate sul giudizio e sulla decisione di primo grado che non rilevano in questa sede di legittimità, non muove delle specifiche critiche alla motivazione della Corte d’appello nè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, riporta le argomentazioni sostenute nel giudizio di merito al fine di dimostrare che il giudice di secondo grado abbia omesso di tenere in conto elementi decisivi e rilevanti prospettati dalla difesa. Ciò che la ricorrente invoca in realtà è una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della sentenza impugnata e chiedendo a questa Corte degli accertamenti in fatto che le sono inibiti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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