Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26757 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26757 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7574/09 proposto da:
Paolucci Ilia, Porcelloni Ignazio e Porcelloni Paolo,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Condotti n. 91,
presso lo Studio dell’Avv. Gian Luca Marucchi, che li
rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv.
Marco Comporti, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –

2,939′
7!5

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 29/11/2013

J

- con trori corrente avverso la sentenza n. 27/06/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 20
febbraio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Gian Luca Marucci, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 27/06/07, depositata il 20
febbraio 2008, la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, accolto l’appello dell’Ufficio,

in

riforma della decisione n. 82/03/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Siena, respingeva il ricorso
del contribuente Porcelloni Renato avverso la cartella
di pagamento n. 10420030008204449 emessa a recupero
dell’imposta

di

registro

relativamente

alla

compravendita di un “albergo” in Chianciano Terme.
In narrativa la CTR rammentava che, a seguito di
notifica di un precedente avviso di liquidazione e
rettifica del valore di compravendita dell'”albergo” in
parola,

il

Porcelloni

venditore

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Renato

aveva

udienza del 23 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.

sottoscritto un accertamento con adesione relativo
all’INVIM e corrisposto tempestivamente e integralmente
le somme pattuite; laddove, invece, l’altro distinto
accertamento con adesione, sottoscritto dall’acquirente
Rossandra S.r.l. per l’imposta di registro, non si era
affatto perfezionato a cagione del mancato versamento

preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di
motivazione dell’impugnata cartella, giudicando invero
sufficiente che nella stessa fosse stato “riportato
l’avviso di rettifica” conosciuto dalle parti; nel
merito, riteneva che per causa il mancato pagamento da
parte dell’acquirente Rossandra S.r.l. delle somme
dovute in ragione dell’accertamento con adesione a’
sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n.
218, si fosse verificata la “riviviscenza”
dell’originaria imposta di registro, per cui
correttamente l’Ufficio aveva proceduto con l’impugnata
cartella a recuperare l’originaria imposta di registro
nei confronti di Porcelloni Renato, quale debitore
solidale a’ sensi dell’art. 57, comma l, d.p.r. 26
aprile 1986, n. 131.
Contro

la

sentenza della CTR,

gli

eredi

del

contribuente Porcelloni Renato proponevano ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di
depositare memoria.
Diritto

3

delle somme dovute; in conseguenza, la CTR, dopo aver

1. Col primo motivo di ricorso, i contribuenti eredi
censuravano la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma
l, n. 3 e 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione
artt. 3 1. 7 agosto 1990 n. 241 e 7 1. 27 luglio 2000
n. 212. Nullità della cartella per incomprensibilità
della motivazione equivalente a carenza di motivazione.

contribuenti eredi, la CTR non aveva sufficientemente
spiegato e comunque aveva errato nel ritenere idonea la
motivazione contenuta nell’impugnata cartella; e, ciò,
particolarmente, perché il riferimento al precedente
avviso di rettifica e liquidazione avrebbe dovuto
comportare l’allegazione di quest’ultimo; e, altresì,
perché l’impugnata cartella doveva ritenersi nulla,
“non contenendo l’indicazione del responsabile del
procedimento”. Il quesito sottoposto era: “Se possa
ritenersi comprensibile e chiara circa i motivi e la
natura della pretesa cartella di pagamento che adduca
come causa un presupposto («mancato perfezionamento
dell’adesione») derivante da un procedimento a cui
l’intimato era estraneo ed inconsapevole: ciò in
relazione ai denunciati artt. 3 1. 7.8.1990, n. 241 e 7
1. 27.7.2000, n. 212″.
Il motivo è inammissibile, preliminarmente, ma non
solo, perché il quesito

ex art. 366 bis

c.p.c., che

peraltro neanche totalmente riprende l’illustrazione
del mezzo, nemmeno coglie la

ratio decidendi

dell’impugnata sentenza, che pertanto, sullo specifico
punto, non viene criticata né come rilievo in fatto né

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Insufficienza di motivazione”; questo perché, secondo i

come rilievo in diritto (Cass. sez. III n. 10864 del
2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011); la quale
sentenza, invero, si è limitata, conformemente al
disposto di cui all’art. 7, comma 3, 1. 212, per cui
“Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento
all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero,

a giudicare sufficientemente motivata la cartella,
ritenendola quindi idonea a garantire il diritto
difensivo, in quanto la stessa conteneva l’indicazione
del prodromico avviso di rettifica e liquidazione
“notificato ad entrambe le parti” e perciò da queste
conosciuto.
2. Col secondo motivo di ricorso, i contribuenti eredi
censuravano la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma
l, n. 3 e 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione
artt. 1292, 1300, 1311 c.c. e 55 d.p.r. 26.10.1972 n.
634 nel testo ora vigente di cui all’art. 57 d.p.r.
26.4.1986 n. 131. Inoperatività della solidarietà.
Insufficiente ed erronea motivazione”; questo perché,
sempre secondo i contribuenti, atteso che il venditore
e l’acquirente avevano sottoscritto distinti atti
d’accertamento con adesione, l’Amministrazione aveva
perduto il beneficio della solidarietà dell’obbligo di
pagamento dell’imposta di registro, perché il mancato
pagamento delle somme conseguenti l’accertamento con
adesione non era imputabile alla parte venditrice;
cosicché, concludevano i contribuenti, nella concreta
fattispecie, doveva poter trovare applicazione la

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in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria”,

limitazione al principio di solidarietà di cui all’art.
57, comma 4, d.p.r. 131 cit., che dispone “L’imposta
complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto
ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente
di questa”. Il quesito sottoposto era: “Se a seguito di
istruttoria svoltasi nel contraddittorio tra le parti

dell’atto impositivo, rettifica il valore dell’immobile
compravenduto diminuendolo del 45% e quindi, senza
riserva alcuna, stipula separati accordi aventi ad
oggetto la transazione dell’imposta INVIM con il
venditore e la transazione per l’imposta di registro
con l’acquirente, possa ammettersi il permanere
dell’imposta degli effetti della solidarietà, per cui
l’inadempienza di una parte rispetto all’accordo
separato intercorso si comunichi all’altra parte
ignara, che ha totalmente adempiuto, e possa così
riprendere efficacia l’originario atto impositivo che
la stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto
erroneo (ciò in relazione alle norme cui si è
denunciata la violazione, e cioè: artt. 1292, 1300,
1311 c.c. e 55 d.p.r. 26.10.1972 n. 634 nel testo ora
vigente di cui all’art. 57 d.p.r. 26.4.1986 n. 131)”.
Il motivo è infondato.
A riguardo,

deve esser dapprima osservato che

l’accertamento con adesione si perfezionava,
nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, n. 218 d.lgs.
cit. ed a’ sensi dell’art. 9 stesso d.lgs. cit.,
ratione temporis,

quest’ultimo applicabile

6

col

l’Agenzia delle Entrate, riconoscendo l’erroneità

versamento della prima rata e la prestazione della
garanzia. Mentre invece la sentenza della CTR, con
accertamento rimasto incontestato, ha affermato che
l’impugnata cartella era stata emessa “a seguito del
mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione
per la maggior imposta di registro accertata e definita

che, a cagione del ridetto mancato perfezionamento
dell’accertamento con adesione, il precedente avviso di
rettifica e liquidazione dell’imposta di registro ha
mantenuto totale efficacia ed è divenuto definitivo in
mancanza d’impugnazione (Cass. sez. trib. n. 8628 del
2012; Cass. sez. trib. 26681 del 2009). E, per di qui,
l’ulteriore illazione per cui correttamente l’Ufficio
ha, con l’impugnata cartella, recuperata l’imposta di
registro presso il

de culus

venditore che è rimasto

coobbligato in solido con l’acquirente. In effetti, pur
trattandosi d’imposta complementare in ragione della
circostanza che il presupposto impositivo è stato
oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio, la
limitazione alla regola della solidarietà di cui
all’art. 57, coma 4, d.p.r. n. 131 cit. non è nel
nostro caso assolutamente applicabile. E questo perché,
nella fattispecie del “fatto imputabile” non può esser
certamente ricompreso l’inadempimento di uno dei
coobbligati al pagamento dell’imposta che è stata
liquidata a seguito di rettifica dell’imponibile; e
pena, altrimenti, la completa perdita di efficienza
della regola della solidarietà stabilita a

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dall’acquirente” Rossandra S.r.l. Con la conseguenza

rafforzamento del credito fiscale

(utilmente,

in

analoga fattispecie d’inammissibilità di condono, v.
Cass. sez. trib. n. 16743 del 2010).
3. Nella novità e particolarità della controversia,
debbono esser fatte consistere le ragioni che inducono
questa Corte a compensare integralmente le spese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 23 ottobre 2013

processuali.

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