Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26756 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 21/10/2019), n.26756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25024-2015 proposto da:

LA7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCO RAIMONDO BOCCIA che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. (in qualità di incorporante di TELECOM ITALIA

MEDIA S.P.A.), TRENKWADER S.P.A., E-WORK S.P.A.;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. (in qualità di incorporante di TELECOM ITALIA

MEDIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente successivo –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente – al ricorso successivo –

TRENKWADER S.P.A., E-WORK S.P.A., LA7 S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10531/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2015 R.G.N. 890/2011.

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

il sig. F.V. conveniva in giudizio TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A., deducendo di aver lavorato tra il 9 giugno 1998 ed il 25 settembre 2005 alle dipendenze di detta società in virtù di dieci contratti a termine o di prestazione di lavoro temporaneo o di somministrazione (prorogati in quattro occasioni), con mansioni di mixer audio quinto livello, presso l’emittente televisiva La7, instando quindi per l’accertamento di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal primo contratto o successiva, con inquadramento nel sesto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi, e per la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 39.969,84. L’adito giudice del lavoro di Roma con sentenza n. 15251 in data 12 ottobre 2009 – 8 febbraio 2010, dichiarava la sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’attore e TELECOM ITALIA MEDIA fin dal 18 novembre 2000 (decorrenza iniziale del quarto contratto) e disponendo il ripristino del rapporto, osservando che il difetto di uno specifico apporto del ricorrente alla trasmissione sportiva Goleada portava a non differenziare le sue prestazioni da quelle fornite da altri lavoratori con il medesimo inquadramento, che non era dimostrata la specificità della produzione in questione e che il ricorrente era stato utilizzato anche per altre produzioni televisive. Il tribunale, inoltre, dichiarava assorbite le questioni relative ai contratti stipulati con le società fornitrici di lavoro temporaneo;

la suddetta pronuncia veniva appellata da TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. con ricorso del 7 febbraio 2011, nonchè in via incidentale dal F. avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la sua domanda di condanna al pagamento della somma per la mancata prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore, precisando che la richiesta comprendeva anche il trattamento retributivo successivo alla cessazione dell’ultimo contratto. Nel giudizio di secondo grado interveniva volontariamente la S.r.l. La7, quale cessionaria del ramo di azienda denominato “Direzione Television” dal 1 settembre 2012, facendo proprie le difese ed eccezioni svolte dall’appellante principale e chiedendo, in via subordinata, la limitazione della condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura minima di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, anche in relazione agli accordi di stabilizzazione sottoscritti dalle società Telecom Italia Media e La7;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 10531 in data 15 dicembre 2014 – 28 aprile 2015 rigettava l’appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale condannava TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellato, dell’indennità omnicomprensiva di cui al succitato art. 32, nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla pronuncia, nonchè al rimborso delle spese relative al secondo grado del giudizio a favore dell’appellante incidentale, con attribuzione al procuratore anticipatario di quest’ultimo. Dichiarava, infine, compensate tra le parti le spese relative alla partecipazione in giudizio della S.r.l. TRENKWALDER S.r.l.. Nel merito la Corte capitolina riteneva l’infondatezza del gravame principale, atteso che l’impugnata sentenza risultava conforme ai principi elaborati dalla citata giurisprudenza di legittimità in materia di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo, L. n. 230 del 1962, ex art. 1, comma 2, lett. E, della come modificato dalla L. n. 266 del 1977. Giudicava, inoltre, fondato per quanto di ragione, l’appello incidentale del lavoratore, nel senso che, nei conteggi sviluppati con il ricorso introduttivo del giudizio, nella somma di cui era stata chiesta la condanna di parte datoriale erano ricomprese le retribuzioni successive alla cessazione dell’ultimo contratto. Doveva, comunque, applicarsi lo jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 così come peraltro interpretato autenticamente dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, tenuto conto dei menzionati criteri di quantificazione L. n. 604 del 1966, ex art. 8 però senza riduzione alla metà ex cit. art. 32, comma 6, poichè nel caso di specie non era stato prospettato alcun collegamento dagli accordi stabilizzazione prodotti e la posizione del lavoratore appellato, avuto riguardo in proposito pure al principio di diritto affermato da questa corte in materia. Pertanto, la Corte territoriale riteneva di dover liquidare l’indennità in parola nella misura di 12 mensilità, per cui fermi i rapporti interni tra accedente cessionaria, andava condannata la società Telecom Italia Media, restando poi assorbite, come già in primo grado, le questioni relative ai contratti successivi a quello del quale era stata dichiarata la parziale illegittimità limitatamente all’apposizione del termine finale;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. La7, come da atto notificato a mezzo p.e.c. il 28 ottobre 2015, affidato a tre motivi (vi è un salto di numerazione tra le pagine 12, 13, 14 e 15, laddove dal secondo motivo si passa al terzo, però ivi erroneamente indicato come IV), cui ha resistito il signor F.V. come da controricorso in data 7 dicembre 2015. Analogo ricorso per cassazione è stato proposto da TELECOM ITALIA S.p.A. in pari data, anch’esso affidato a tre motivi (pure in questo caso con una errata indicazione della terza censura come quarta, cfr. in particolare le pagine da 12 a 15), altresì resistito dal F. mediante controricorso del 7 dicembre 2015;

la S.r.l. TRENKWADER è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) considerato in particolare che il contratto in questione fu stipulato proprio per la realizzazione di uno specifico programma televisivo dal titolo (OMISSIS), cui il lavoratore era stato indubbiamente adibito, tenuto altresì conto che la specificità non doveva essere riferita al lavoratore, ma al singolo programma e/o spettacolo televisivo. In tale contesto il programma (OMISSIS) era appunto un programma specifico, al quale il F. era stato assegnato come mixer audio, prestando l’attività lavorativa, nei soli giorni di sabato e domenica, con orario part-time;

con il secondo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., lamentandosi che la Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di gravame, aveva totalmente omesso di dare ingresso alle istanze istruttorie per verificare la legittimità del contratto a tempo determinato, dichiarato illegittimo dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, avendo dedotto che il primo giudicante non aveva ammesso alcuna attività istruttoria volta a verificare la legittimità del contratto a termine in data 8 novembre 2000. Quindi, l’omessa attività istruttoria aveva, inevitabilmente, viziato l’intera decisione, di modo che la società aveva chiesto espressamente alla Corte distrettuale l’ammissione delle prove articolate. Nonostante ciò, i giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dello specifico apporto tecnico del lavoratore assunto a termine nell’ambito dell’anzidetto programma televisivo. Peraltro, il contratto di lavoro a termine in data 8 novembre 2000 prevedeva una prestazione oraria ridotta (part-time), ma i giudici del merito non avevano colto minimamente tale elemento, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, ed avevano semplicemente “convertito” il rapporto de quo in uno a tempo indeterminato e a tempo pieno. Secondo la ricorrente, in altre parole, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al contratto avrebbe dovuto colpire esclusivamente tale clausola di durata, e non anche gli altri elementi del contratto di lavoro. Viceversa, era stato totalmente disatteso l’intero testo contrattuale, essendo stata stabilita la conversione del rapporto a termine part-time in uno a tempo indeterminato e full time;

con il terzo motivo (erroneamente indicato come IV a pag. 15 del ricorso), la S.r.l. LA7 si è doluta ex art. 360 c.p.c., n. 3 della violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, in via subordinata chiedendo la riduzione dell’indennizzo liquidato dalla Corte distrettuale, la quale non aveva adeguatamente considerato la circostanza che la società e le organizzazioni sindacali, nazionali e territoriali, unitamente alle RSU avevano sottoscritto due accordi, in data 15 ottobre 2009 e 21 dicembre 2011, che prevedevano l’assunzione dei lavoratori già occupati con contratto a termine e di somministrazione nell’ambito di specifiche graduatorie, sostenendosi in primo luogo che l’art. 32, comma 6, non prevedeva l’esistenza di alcun collegamento tra la previsione dell’indennità risarcitoria ridotta alla metà ed il lavoratore, sicchè in altri termini “la sanzione del risarcimento doveva essere applicata de plano in presenza di accordi stabilizzazione. In secondo luogo… Il tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della clausola del termine con sentenza del 19 ottobre 2009, pubblicata il giorno 8 febbraio 2010. Nella sentenza emessa dal giudice di prime cure era stata espressamente respinta la richiesta di condanna delle differenze retributive dalla messa in mora sino al ripristino del rapporto. In data 15 ottobre 2009 la società Telecom Italia Media aveva sottoscritto lo specifico accordo che prevedeva… “Entro un arco temporale di tre mesi dalla stipula del presente accordo, l’azienda procederà all’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di 12 unità per fabbisogni che intervengono sua attività/programmi di tipo strutturale diversi da quanto al precedente punto c) delle premesse. 4. Con riferimento a quanto previsto al punto due che precedono qualora si determinasse, in futuro, la necessità di ricorrere ad ulteriori processi di inserimento definitivi, le risorse saranno individuata l’azienda tra coloro che, in possesso delle competenze richieste… in esecuzione dei precedenti contratti a termine/di somministrazione, abbiano maturato una durata del rapporto di lavoro….

I lavoratori di cui sopra dovranno inoltre aver intrattenuto con l’azienda un rapporto di lavoro con contratto a termine/di somministrazione, di qualsiasi durata, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti all’assunzione”. Dunque, secondo la società ricorrente, il F. aveva i requisiti per essere stabilizzato in forza dell’accordo sindacale anzidetto. Inoltre, con il successivo accordo sindacale in data 21 dicembre 2011 era stato convenuto che dalle graduatorie sarebbero stati assunti/stabilizzati altri 33 lavoratori. Pertanto, ai sensi del cit. art. 32, comma 6, il limite massimo dell’indennità fissata dal precedente comma 5 doveva in ogni caso essere ridotto alla metà, attesa la presenza di un criterio di collegamento tra la posizione del F. e la stabilizzazione dei lavoratori nell’ambito delle nuove assunzioni. La società ricorrente ha pure inteso precisare che in data 22 novembre 2012 era intervenuto altro accordo sindacale con essa la LA7, mediante il quale era stata pattuita l’applicazione dell’accordo risalente al 21 dicembre 2011. presso detta società cessionaria del ramo di azienda ceduto da Telecom Italia Media;

pressochè identiche censure risultano formulate con i tre motivi di ricorso per cassazione da TELECOM ITALIA S.p.A., quale società incorporante Telecom Italia Media S.p.A.;

tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni;

invero, l’asserita violazione di legge, di cui al primo motivo di ricorso, è insussistente, avendo i giudici di merito correttamente applicato la normativa nel caso di specie ratione temporis vigente, con riferimento al contratto stipulato per il periodo 18 novembre 2000 – li. marzo 2001, in seguito prorogato fino al 17 giugno 2001, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) tenuto altresì conto che, come si evince dalla complessiva motivazione della sentenza qui impugnata, sia il Tribunale che la Corte hanno conformemente ritenuto il difetto di uno specifico apporto professionale del F. alla trasmissione (OMISSIS), della cui produzione peraltro nemmeno era stata dimostrata la specificità, e che inoltre il ricorrente risultava essere stato utilizzato anche per altre produzioni televisive;

legittimamente pertanto sono stati applicati i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., infatti, tra le altre, Cass. lav. n. 11573 del 26/05/2011, secondo cui in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo – L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. E), come modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266 -, non solo è necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneità e della specificità, ma è indispensabile, altresì, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda. Conforme Cass. lav. n. 4849 del 28/02/2014. Parimenti, secondo Cass. VI civ. – L n. 3308 del 2/3/2012, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo – che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi -, la specificità del programma – che deve essere quantomeno unico, ancorchè articolato in più puntate o ripetuto nel tempo – e la connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo, per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest’ultima specificità, di modo che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell’impresa. Analogamente, inoltre, Cass. lav. n. 1841 – 01/02/2016 ha affermato che la L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), come modificato dalla L. n. 266 del 1977, consente l’assunzione a termine di personale per più spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, purchè ricorrano una pluralità di requisiti, riferibili alla specificità e temporaneità dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa, quali la durata limitata e la singolarità dell’evento, nell’ambito della complessiva programmazione, nonchè il vincolo di necessità diretta tra il contributo professionale del lavoratore assunto e le caratteristiche del programma a cui ha collaborato. Cfr. altresì Cass. lav. n. 17873 del 9/9/2016: in tema di contratti a tempo determinato regolati dalla L. n. 230 del 1962, per il settore degli spettacoli rilevano due fattispecie che si differenziano nelle caratteristiche delle attività, in quanto la prima, ex art. 1, comma 2, lett. a), come integrata dal n. 49 dell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525 del 1963, prende in esame nel suo insieme attività di preparazione o produzione di spettacoli che, in presenza delle condizioni specificamente previste, sono stagionali per natura, mentre la seconda, di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), come riformulata dalla L. n. 266 del 1977, ha riguardo a prestazioni, che pur non necessariamente caratterizzate dalla stagionalità, si inseriscono con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, senza che sia sufficiente la mera qualifica artistica o tecnica del personale, e dovendo il contributo del soggetto esterno non essere suscettibile di sostituzione con quello del personale a tempo indeterminato dell’azienda. In motivazione, in particolare, Cass. 17873/16 ha così testualmente argomentato: “Secondo la interpretazione della disposizione offerta dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., 27 marzo 2014, n. 7243; Cass., 26 maggio 2011, n. 11573; Cass., 2 marzo 2012, n. 3308; n. 1291/2006; nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass., nn. 774/2000; 17070/2002; 24049/2008) il requisito della “specificità” introdotto nel nuovo testo della lett. e) dell’art. 1 vale a delimitare in modo rigoroso la possibilità di assunzione a termine, in quanto è indispensabile che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma sicchè non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale, occorrendo che l’apporto dei peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda. In questa ottica interpretativa le attività lavorative indicate nella nuova art. 1, lett. e non sono strettamente collegate ad una attività necessariamente stagionale quanto, piuttosto, giustificate dalla circostanza che la collaborazione sia estranea all’ambito oggettivo dell’attività imprenditoriale e intimamente collegata alla realizzazione dello specifico spettacolo o programma. Per contro, le attività lavorative di cui al n. 49 del D.P.R. n. 1525 del 1963 sono per loro natura stagionali, in quanto inserite nell’ambito di una attività produttiva riguardante un singolo spettacolo o una serie di spettacoli di durata predeterminata. In definitiva, l’art. 1, lett. e ha riguardo a talune prestazioni, in relazione alla loro natura, mentre la fattispecie di cui al n. 49 del D.P.R. n. 1525 del 1963 prende in esame nel suo insieme l’attività di preparazione o produzione di spettacoli come attività stagionale, in presenza delle condizioni da essa specificamente previste.”);

il secondo motivo, poi, risulta inammissibile ed inconferente, laddove in effetti appare volto a contestare, in questa sede di legittimità, la ricostruzione dei fatti in senso diverso da quanto ritenuto, peraltro conformemente, dai giudici di merito in primo ed in secondo grado, per giunta senza nemmeno formalmente denunciare un vizio di omesso esame di fatto, rilevante e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo il testo attualmente vigente, risalendo la pubblicazione della sentenza qui impugnata all’anno 2015), nè un difetto di motivazione al disotto del c.d. minimo costituzionale (v. sul punto in part. Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014) univocamente in termini di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.); inoltre, le allegazioni inerenti al secondo motivo di ricorso appaiono largamente insufficienti, perciò in contrasto con quanto prescritto specialmente dall’art. 336 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, tenuto conto in particolare che non risultano riprodotti i motivi di appello, specie per quanto concerne le lamentate mancate ammissioni dei mezzi istruttori, nè i capitoli di prova per testi volti a dimostrare lo specifico ed indispensabile apporto tecnico fornito dal lavoratore assunto a termine, nei sensi di cui alla succitata giurisprudenza;

nel suddetto delineato carente contesto, d’altro canto, del tutto inconferenti si appalesano le denunce di violazione dell’art. 2697 c.c. (non essendo qui in discussione l’onere probatorio, pacificamente a carico di parte datoriale), mentre nemmeno può venire in rilievo l’art. 115 c.p.c., poichè ad ogni modo l’ammissibilità delle prove resta subordinata alla ritualità di quanto in proposito fatto valere con idonei mezzi di impugnazione (nella specie la sentenza di secondo grado, oggetto dei due ricorsi, per giunta, non ha accennato minimamente a motivi di gravame inerenti alla mancata ammissione di richieste istruttorie, avendo invece rilevato che la società appellante aveva sostenuto, in particolare, la specificità della trasmissione (OMISSIS), ed inoltre che il F. era stato assunto a tempo parziale il sabato e la domenica, nonchè l’esclusione del requisito della infungibilità, perciò non necessario), e neanche sono state evidenziate eventuali mancate contestazioni. Neppure è dato comprendere in quali specifici termini sarebbe stato violato anche l’art. 116 c.p.c., di cui alla rubrica del secondo motivo di ricorso, formulato come già detto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. infatti Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017, secondo cui, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Parimenti, secondo Cass. II civ. n. 24434 del 30/11/2016, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Conforme Cass. n. 14267 del 2006. Cfr. altresì Cass. VI civ. – L n. 27000 del 27/12/2016: in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. V. ancora Cass. II civ. n. 11176 in data 08/05/2017, secondo cui, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove – salvo che non abbiano natura di prova legale – il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati);

assolutamente non pertinente, oltre che non autosufficiente, appare la questione, anch’essa sollevata con il secondo motivo del ricorso, circa il part-time di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, trattandosi di argomentazione che non ha alcuna attinenza con la surriferita ratio decidendi della sentenza qui impugnata, la quale nel rigettare l’interposto gravame, ha confermato la sentenza di primo grado con esclusivo riferimento alla normativa ratione temporis applicabile in tema di limiti alla possibilità di assunzioni a tempo determinato, perciò senza alcun collegamento con la disciplina inerente al tempo parziale o pieno della prestazione a termine, di cui al contratto di assunzione risalente al novembre dell’anno 2000. Ne deriva che la decisione impugnata non si è pronunciata in alcun modo sulla legittimità o meno del part-time di cui al contratto in data 8 novembre 2000, dichiarato invalido invece limitatamente all’apposizione del termine finale ivi stabilito, con conseguente conversione a tempo indeterminato per effetto di detta nullità parziale (ex art. 1419 c.c.. Il riferimento, a pag. 4, della sentenza d’appello, n. 10531/14, all’assunzione a tempo parziale il sabato e la domenica, inerisce unicamente allo svolgimento del processo e ad una delle argomentazioni di parte appellante, però senza alcun recepimento da parte del tribunale, come da ragioni sintetizzate a pag. 3 della medesima sentenza, nè nella successiva statuizione d’appello – cfr. in part. punto 4, pag. 5 della stessa pronuncia n. 10531/14, senza dire poi che l’ipotizzata pretermissione avrebbe potuto, al più, integrare vizio di omesso esame ex cit. art. 360, n. 5, ovvero errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 5, in tal caso denunciabile davanti al medesimo giudice a quo ai sensi dell’art. 398 stesso codice);

parimenti appare infondato, oltre che inammissibile per omissione di complete allegazioni e riproduzioni ex art. 366 c.p.c., comma 1, il terzo motivo (erroneamente indicato come IV nei due ricorsi de quibus), circa l’asserita violazione del cit. 32, comma 6 sulla riduzione dell’indennizzo complessivo con riferimento ai menzionati accordi di stabilizzazione, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità, che nella specie risulta essere stata invero correttamente applicata dalla Corte capitolina (cfr. in part. Cass. lav. n. 3027 in data 11/02/2014), e secondo cui in materia di contratto a tempo determinato, la possibilità della riduzione alla metà del limite massimo dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, in dipendenza della applicabilità al lavoratore di accordi di stabilizzazione, ai sensi della L. 183 cit., art. 32, comma 6 deve essere verificata con riferimento alla data della cessazione del rapporto ed è subordinata all’effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire, in tale momento, ad un accordo di stabilizzazione e non, invece, alla semplice stipula, in assoluto, da parte del datore di lavoro, di accordi di stabilizzazione (cfr. similmente anche Cass. VI civ. – L n. 8999 del 9 marzo – cinque maggio 2016: “E’ altresì infondata la censura riferita alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6. Appare infatti evidente che la presenza di contratti o accordi collettivi “che prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie” deve essere effettiva in relazione alla fattispecie concreta e non già ipotetica o astratta…”). Nella specie, inoltre, non risulta in concreto se, come dove e quando l’azienda convenuta in giudizio abbia offerto specifiche possibilità di adesione in ordine a quanto stabilito con l’accordo sindacale del 15-10-2009. Lo stesso dicasi per quanto concerne il successivo accordo del 21-12-2011, peraltro vagamente richiamato dalle ricorrenti e parimenti va osservato in ordine all’accordo del 22-11-2012. D’altro canto, nulla di preciso è dato conoscere circa le modalità attraverso cui le società ricorrente ebbero a sottoporre la questione ai giudici di merito, segnatamente a quelli dell’appello, visto che il dispositivo della sentenza di primo grado risale al 12 ottobre 2009, mentre anche il primo accordo è di epoca posteriore, essendo stato sottoscritto il successivo giorno 15. I due ricorsi, peraltro, nemmeno elencano dettagliatamente, le produzioni, ex art. 369 c.p.c., dei suddetti accordi, gli ultimi due per giunta estremamente sintetizzati nel loro contenuto;

pertanto, i ricorsi delle due società vanno disattesi, sicchè, infine, per il principio della soccombenza le due società vanno condannate al rimborso delle spese, per ogni ricorso, in favore della controricorrente, ricorrendo, inoltre, le condizioni di legge per il versamento degli ulteriori contributi unificati, atteso l’esito del tutto negativo delle impugnazioni proposte dalle società LA7 e TELECOM ITALIA (quest’ultima incorporante Telecom Italia Media);

P.Q.M.

la Corte RIGETTA i ricorsi della S.r.l. La7 e della S.p.a. TELECOM ITALIA. Condanna dette società al pagamento delle relative spese, che liquida, per ciascuna di esse, a favore del controricorrente F.V. in Euro =2500,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00=, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Sara D’Onofrio, procuratrice antistataria costituita per il controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ogni società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun rispettivo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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