Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26755 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 896-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NISSAN ITALIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6560/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto i ricorsi proposti dalla Nissan Italia s.r.l. contro gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in relazione agli anni d’imposta 2010 e 2011.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente, premesso che la Direzione Regionale del Lazio aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ha depositato, in data 5 febbraio 2020, atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., attesa la cessazione della materia del contendere in virtù della definizione agevolata. L’atto di rinuncia è stato notificato a mezzo pec all’avvocato della società, ma sullo stesso non risulta apposto il visto del difensore.

Nella fattispecie, deve essere comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sulla base del principio di diritto secondo cui l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 14782 del 2018).

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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