Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26754 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26754 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 7457/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– ricorrente
contro
Carlo Alberto Peragnoli, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Bruno Buozzi n. 102, presso lo Studio degli
avv.ti Pasquali Russo e Guglielmo Fransoni, che li
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta
delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 7/09/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 15
febbraio 2007;
sul ricorso n. 24419/08 proposto da:

Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ppe
legis;
– ricorrente contro
Fallimento

E.S.CO.SOLAR

S.p.A.,

elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 102, presso
lo Studio degli avv.ti Pasquali Russo e Guglielmo
Fransoni, che li rappresentano e difendono, anche
disgiuntamente, giusta delega a margine del
controricorso;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 63/09/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 18
ottobre 2007;
udita la relazione delle cause svolta nella pubblica
udienza del 23 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;

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Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

udito Guglielmo Fransoni, per i resistenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per rinvio
in subordine accoglimento dei ricorsi.
Fatto

febbraio 2007, nonché n. 63/09/07, questa depositata il
18 ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, pronunciando dapprima sull’appello
proposto dal contribuente Peragnoli Carlo Alberto,
nonché sul distinto appello proposto dal contribuente
E.S.00 SOLAR S.p.A., entrambi avverso l’unica decisione
n. 132/09/05 della Commissione Tributaria Provinciale
di Firenze, accoglieva i ricorsi di Peragnoli Carlo
Alberto e E.S.00 SOLAR S.p.A. avverso il provvedimento
di revoca del beneficio dell’aliquota agevolata di cui
all’art. 33, comma 3, 1. 23 dicembre 2000, n. 388,
relativamente alla compravendita di un terreno in
Empoli interessato da una “variante” al PRG con
previsione di costruzione di opera pubblica; “variante”
che, difatti, la CTR aveva “assimilato” al piano
particolareggiato al fine del riconoscimento del
diritto all’agevolazione in parola; e, ciò, anche in
ragione di una successiva convenzione tra il Comune e
l’acquirente E.S.00 SOLAR S.p.A. circa l’obbligo del
mantenimento della destinazione del terreno ad opera
pubblica.

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Con le impugnate sentenze n. 7/09/07, depositata il 15

Contro le sentenze della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva distinti ricorsi per cassazione, ciascuno
affidato ad identici quattro motivi.
In entrambe le distinte controversie, il contribuente
Peragnoli Carlo Alberto, nonché la contribuente E.S.00
SOLAR S.p.A., resistevano con controricorso. Ciascun

depositare memoria.
Diritto

1. Questa Corte deve evidenziare che gli appelli dei
contribuenti, pur proposti contro la stessa sentenza,
giusto il richiamo contenuto all’art. 49 d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, non sono stati riuniti a’ sensi
dell’art. 335 c.p.c.
Peraltro,

nel

caso,

trattasi

di

litisconsorzio

processuale nella fattispecie prevista dall’art. 331
c.p.c. di “cause tra loro dipendenti” perché le
solidali obbligazioni appaiono strettamente correlate
in ragione del medesimo titolo e dei medesimi
accertamenti (Cass. sez. I n. 16669 del 2012; Cass.
sez. H n. 15734 del 2004). Tuttavia, come questa Corte
ha già avuto maniera di chiarire, seppur con
riferimento ad ipotesi di litisconsorzio necessario
sostanziale, in luogo della nullità dei secondi
giudizi, da comminarsi a’ sensi degli artt. 331 e 383
c.p.c. con conseguente rimessione alla CTR previa
integrazione del contraddittorio nei confronti della
parte pretermessa (Cass. sez. III n. 8519 del 2004;
Cass. sez. lav. n. 11154 del 2003), deve ritenersi

4

contribuente si avvaleva altresì della facoltà di

possibile disporre la riunione dei ricorsi a rimedio
della violazione del litisconsorzio processuale (Cass.
sez. trib. n. 6936 del 2011; Cass. sez. trib. n. 2907
del 2010).
2. Con l’identico primo motivo di entrambi i ricorsi,
l’Agenzia delle Entrate ha censurato l’identica

dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendosi, in
rubrica, la medesima “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 33 1. 2000/388, nonché degli artt. 12 e 14
prel.”; questo perché, secondo l’Agenzia delle Entrate,
“incontestata l’assenza di un piano particolareggiato”,
la CTR aveva errato nell’assimilare la “variante” al
PRG ad un “piano particolareggiato” et similia; invero,
a giudizio dell’Agenzia delle Entrate, la “variante” in
parola non poteva costituire “piano particolareggiato”
o altro strumento attuativo del PRG diversamente
denominato, non potendo ritenersi che una “variante” al
PRG, così concludeva l’Agenzia delle Entrate, potesse
costituire attuazione dello stesso. Il quesito era
difatti: “se, ai fini della concessione delle
agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3, 1.
2000/388, sia legittima, ovvero incorra nel divieto di
interpretazione analogica delle norme eccezionali, la
decisione della CTR che – in relazione al trasferimento
di un immobile compreso in un’area per la quale non è
previsto alcun piano urbanistico attuativo, ma è
presente una variante al PRG che prevede la
realizzazione di un edificio pubblico – riconosce il

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motivazione di entrambe le impugnate sentenze a’ sensi

diritto all’agevolazione in base all’assunto che detta
variante, nel prevedere la realizzazione di una precisa
struttura da edificare e quindi di una specifica
destinazione dell’area edificabile, avrebbe raggiunto
gli stessi scopi di un piano particolareggiato”.
3. Con l’identico secondo motivo di entrambi i ricorsi,

motivazione di entrambe le impugnate sentenze a’ sensi
dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendosi, in
rubrica, la medesima “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 33 1. 2000/388, dell’art. 13 1. 1942 n. 1150,
dell’art. 40 1. reg. Toscana 16-1-1995 n. 5 (Norme per
il governo del territorio)”; questo perché, secondo
l’Agenzia delle Entrate, dalla circostanza del cambio
in PRG di destinazione ad opera pubblica dell’area,
mediante “variante”, la CTR non poteva trarre l’erronea
conseguenza che la ridetta “variante”, vincolando il
terreno,

avesse

una

funzione

attuativa,

seppur

specificatamente limitata, del PRG; a riguardo,
l’Agenzia delle Entrate faceva in contrario osservare
come ciò fosse anche in contrasto con la

ratio

dell’agevolazione, volta, anche storicamente, ad
incentivare l’edificazione di intere zone che, in
ragione della regolare approvazione di strumenti
attuativi del PRG, possano esser oggetto di
costruzione; sennonché, concludeva l’Agenzia delle
Entrate, la “variante” non consentiva alcun tipo di
costruzione, in assenza dell’apposito strumento
urbanistico attuativo del PRG. Il quesito era: “se, ai

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l’Agenzia delle Entrate ha censurato l’identica

fini della concessione delle agevolazioni previste
dall’art. 33, comma 3, 1. 2000/388, sia legittima,
ovvero incorra nel divieto di interpretazione analogica
delle norme eccezionali, la decisione della CTR che in relazione al trasferimento di un immobile compreso
in un’area per la quale non è previsto alcun piano

PRG che prevede la realizzazione di un edificio
pubblico – riconosce il diritto all’agevolazione in
presenza di uno strumento urbanistico finalizzato ad un
singolo intervento edilizio (per di più per la
realizzazione di un edificio pubblico), e non già come previsto dalla norma – ad un piano di attuazione,
diretto alla edificazione delle zone in edificate e non
urbanizzate”.
3. Con l’identico terzo motivo di entrambi i ricorsi,
l’Agenzia delle Entrate ha censurato l’identica
motivazione di entrambe le impugnate sentenze a’ sensi
dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendosi, in
rubrica, la medesima “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 33 1. 2000/388, dell’art. 13 1. 1942 n. 1150,
in relazione alla 1. 1967, n. 765”; questo perché,
secondo l’Agenzia delle Entrate, la “variante”, in
mancanza di idoneo strumento attuativo del PRG, non
consentiva “la possibilità di utilizzare immediatamente
a scopo edificatorio” il terreno, mentre l’agevolazione
in parola doveva esser riconosciuta esclusivamente nel
caso in cui “il rilascio della concessione edilizia non
deve attendere l’approvazione degli strumenti

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urbanistico attuativo, ma è presente una variante al

urbanistici attuativi”. Il quesito era: “se, ai fini
della concessione delle agevolazioni previste dall’art.
33, comma 3, 1. 2000/388, sia legittima la decisione
della CTR che – in relazione al trasferimento di un
immobile compreso in un’area per la quale non è
previsto alcun piano urbanistico attuativo, ma è

realizzazione di un edificio pubblico – riconosce il
diritto all’agevolazione in base alla ritenuta
assimilazione

a

variante

detta

al

piano

particolareggiato, assimilazione fondata sulla
deduzione che, non essendo essa qualificabile quale
strumento generale, non possa che avere natura
attuativa”.
4. I tre riassunti motivi, in ragione della loro
stretta connessione, debbono andare esaminati
congiuntamente. I motivi all’esame sono fondati.
In effetti, come molte volte questa Corte ha avuto
occasione di chiarire, l’agevolazione di che trattasi
ha lo scopo d’incentivare la costruzione di zone
inedificate. E, per di qui, l’illazione secondo cui
l’incentivo non può spettare quando, a cagione della
mancanza di piano particolareggiato o di altro
strumento urbanistico attuativo del PRG, la concessione
edilizia non possa esser immediatamente rilasciata
(Cass. sez. VI n. 19120 del 2012; Cass. sez. VI n.
26046 del 2011). Nella concreta fattispecie pervenuta
all’esame,

la

“variante”

al

PRG

non

consente

l’attuazione urbanistica dello stesso, non consente

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presente una variante di PRG che prevede la

cioè il rilascio della concessione edilizia. Quindi, al
di là del “vincolo” di destinazione dell’area in
discussione

a

ricevere

un’opera

pubblica,

deve

riconoscersi che quest’ultima al momento della
registrazione dell’atto di compravendita non poteva
esser costruita. E con la finale conseguenza che ai

all’art. 33, comma 3, 1. 984 cit.
5. Assorbito il quarto identico motivo di entrambi i
ricorsi.
6. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
controversia deve esser qui decisa nel merito col
rigetto di entrambi i ricorsi dei contribuenti
introduttivi delle liti fiscali.
7.

Sussistono

giusti

motivi

per

compensare

integralmente le spese dei gradi di merito, le spese
del presente seguono invece la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre
motivi dei detti riuniti ricorsi, dichiara assorbito il
quarto motivo, cassa le due impugnate sentenze e,
decidendo nel merito, respinge i ricorsi dei
contribuenti introduttivi delle liti fiscali; compensa
le spese del merito; condanna i contribuenti, in solido
tra loro, al pagamento, a favore dell’Ufficio, delle
spese del presente, che liquida in C 12.000,00 a titolo
di compensi, oltre a spese prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

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contribuenti non è dovuta l’agevolazione di cui

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