Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26752 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 21/10/2019), n.26752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29504-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA AIAZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA BRUSCHI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/06/2016 R.G.N. 3984/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 1.6.2016, la Corte di Appello di Roma, accogliendo il gravame interposto da M.F., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa in data 17.12.2012, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto, stipulato inter partes ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 relativamente al periodo 8.8.2008-6.10.2008 e, riconosciuta la sussistenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha condannato la società al pagamento, in favore della lavoratrice, di una indennità omnicomprensiva commisurata a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di appello al saldo;

che avverso tale decisione Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che la M. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse della lavoratrice;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1 e art. 1362 c.c., comma 2, “in ordine all’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso” e si lamenta che la Corte di merito, erroneamente, non avrebbe tenuto conto che il rapporto di lavoro di cui si tratta si era risolto per fatti concludenti, “essendo cessato nella lontana data del 6.10.2008”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per non avere i giudici di seconda istanza rilevato che, “dalla semplice lettura del contratto, risulta che la causale giustificativa è stata puntualmente esplicitata nelle indicate ragioni di carattere produttivo”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., con rifermento alla mancata ammissione della prova testimoniale volta a comprovare il nesso causale tra l’assunzione e l’esistenza delle relative ragioni indicate nel contratto; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, in ordine alla misura dell’indennità risarcitoria, ritenuta eccessiva, in relazione alla durata del contratto stesso;

che il ricorso è inammissibile per tardività della notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 327 e 330 c.p.c., come rilevato dalla difesa della M.; ed invero, la sentenza oggetto del presente giudizio è stata depositata in data 1.6.2016; ai sensi dell’art. 327 codice di rito, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, (applicabile, ex art. 58, comma 1 cit. Legge, ai giudizi instaurati, come quello di cui si tratta, dopo il 4.7.2009, data della sua entrata in vigore), “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”; la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata, per la prima volta, il 30.11.2016, non al nuovo domicilio eletto, presso il difensore della M., avv. Federica Auricchio, in Roma, via della Meloria, n. 27, già risultante dall’epigrafe della sentenza di appello in questa sede impugnata, ma al vecchio indirizzo dello studio dell’avv. Auricchio, in (OMISSIS); successivamente, in data 12.12.2016, cioè, quando ormai era spirato il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, la predetta notifica è stata effettuata con esito positivo, all’indirizzo esatto ((OMISSIS)); che, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., nn. 14594/2016; 17352/2009), “Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze del’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione della richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente ad indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento”;

che, nella fattispecie, al momento in cui Poste Italiane S.p.A. ha effettuato, nei termini di legge, la notifica non andata a buon fine, il nuovo indirizzo del domicilio eletto dalla lavoratrice, sempre presso l’avv. Auricchio, era noto, perchè risultante, come già detto, dal frontespizio della sentenza di appello: quindi la comunicazione del cambiamento era stata data in giudizio e, dunque, anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; che, al riguardo, la società nulla ha osservato;

che, nella fattispecie, non ricorre l’ipotesi di inesistenza della notifica, perchè, comunque, il ricorso “non è stato restituito puramente e semplicemente al mittente, in modo da dover considerare la notifica meramente tentata, ma non compiuta e, quindi omessa, ma è stato consegnato al destinatario, anche se in un luogo diverso dal domicilio eletto” (cfr. ex multis, Cass., S.U., n. 1416/2016; Cass. nn. 6896/2018; 7703/2018);

che, pertanto, si è in presenza di una ipotesi di nullità della notifica, causata da un errore imputabile alla società ricorrente, che non si è avveduta del mutamento di domicilio del difensore della M. – che, peraltro, svolge le sue funzioni nello stesso circondario al quale è professionalmente assegnato -, comunicato nel corso del giudizio di gravame, tanto da risultare dall’epigrafe della sentenza di secondo grado (cfr., al riguardo, Cass. n. 3356/2014, in cui questa Corte ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l’obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell’Albo professionale);

che, nel caso di specie, deve reputarsi, dunque, per le considerazioni innanzi svolte, che la notifica con esito positivo, intervenuta oltre lo spirare del termine di sei mesi, sia tardiva; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della M., avv. Flavia Bruschi, dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA