Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26751 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26751 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 380-2010 proposto da:
D’ELIA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PARDINI
LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato VECOLI RENZO
SERAFINO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASTELNUOVO GARFAGNANA
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

Data pubblicazione: 29/11/2013

i

– controricorrente

avverso la sentenza n. 25/2009 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 07/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 25/16/09 depositata il 7 aprile 2009, la
CTR della Toscana, confermando la decisione della CTP di

D’Elia avverso la cartella di pagamento per il recupero delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, emessa a
seguito della sentenza, passata in giudicato, che aveva ritenuto
legittima la revoca dei benefici per la prima casa, trattandosi di
immobile di lusso. I giudici d’appello, per quanto interessa,
hanno affermato che la notifica della cartella, effettuata ex art
140 cpc il 12.5.2003, era regolare, sicché il ricorso, proposto il
26.1.2006, era tardivo.
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con
tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e
violazione degli artt. 78 del dPR n. 131 del 1986 e 140 cpc, è
inammissibile, perché, come non ha mancato di rilevare
l’Agenzia controricorrente, le censure non sono rispettivamente
corredate dal momento di sintesi, la prima, né dal quesito di
diritto, le altre due, di cui all’art. 366-bis cpc, applicabile ratione

temporis (l’abrogazione di tale norma, ad opera dell’art. 47 della
1. n. 69 del 2009, opera per i ricorsi avverso i provvedimenti
pubblicati dopo il 4.7.2009, data di entrata in vigore della legge;
cfr. Ord. n. 7119 del 2010, Cass. n. 26364 del 2009). 2. Secondo

Lucca, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Mario

la giurisprudenza di questa Corte, tali elementi non possono
esser desunti dal contenuto del motivo, poiché, in un sistema
processuale che già prevedeva la redazione del motivo con

disposto di cui all’art. 366 bis cpc consiste proprio
nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una
sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata
alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e,
quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della
Corte di legittimità (v. tra le altre Cass. n. 20409 del 2008, n.
2799 del 2011). 3. Va, peraltro, rilevato che i motivi si limitano
ad enunciare i vizi e non risultano adeguatamente sviluppati, con
conseguente genericità degli stessi ed ulteriore ragione
d’ inammissibilità.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in

e

2.600,00, oltre a spese prenotate a

debito.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013.

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l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del

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