Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26751 del 24/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27539-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 378/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 21/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da R.L. contro l’avviso di accertamento con il quale era stato imputato alla contribuente, in relazione all’anno d’imposta 2009, il maggior reddito di partecipazione nella società Rettifica Artigiana s.a.s.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Va preliminarmente rilevato che l’Agenzia delle entrate, con istanza depositata l’11 febbraio 2020, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo la contribuente, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare, in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020