Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26751 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21345/2014 proposto da:

S.R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONAli PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

unitamente dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,

ANTONIETTA CORETTI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 630/2014 della CORTE D’APPELLO di RONIA del

22/01/2014, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del “Tribunale della stessa città che in accoglimento dell’opposizione proposta dall’Inps aveva dichiarato prescritto il credito azionato da S.R.S. nei confronti del Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps e relativo all’omesso pagamento da parte del datore di lavoro dichiarato fallito dell’importo di Euro 656,00 oltre accessori e spese a titolo di pagamento della 13 e 14 mensilità dell’anno 2002.

La Corte territoriale confermata la natura previdenziale dell’obbligazione azionata nei confronti del Fondo, autonoma e distinta rispetto a quella vantata nei confronti del datore di lavoro, ha poi rammentato che il termine annuale di prescrizione previsto dalla L. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, decorre dal momento in cui si sono perfezionati i requisiti del diritto e non è sospeso che dalla presentazione della relativa istanza all’Istituto di previdenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.R.S. sulla base di un articolato motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 190 e 209, art. 2936 c.c., L. n. 267 del 1942, D.Lgs. n. 80 del 1992 e L. n. 297 del 1982, oltre che, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di una circostanza determinante.

Nell’evidenziare l’esistenza di orientamenti non uniformi della suprema Corte chiede la decisione sia rimessa alla sezioni unite ex art. 374 c.p.c..

L’Inps resiste con controricorso e ne eccepisce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo l’orientamento più recente e consolidato di questa Corte il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento) di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un’ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l’insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. n. 16617 del 2011 e recentemente ord. 6, L. n. 12971 del 2014 e seni. n. 20547 del 2015).

Ed infatti il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

Poichè non si tratta di un’unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (Cass. n. 5663/01), è esclusa l’applicabilità dell’art. 1310 c.c. (cfr. in tal senso anche Cass. n. 20547 del 2015 cit.).

La prescrizione annuale del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia previsto dall’art. 2. comma 5 del citato D.Lgs. (conf. Cass. n. 12971/14; Cass. n. 20675/13; Cass. n. 10875/13; Cass. n. 12852/12) decorre allora al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva) e non resta interrotto nei confronti del Fondo per la durata della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 12852/12).

L’esecutività dello stato passivo accerta l’esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all’INPS.

Poichè la Corte territoriale si è attenuta a tali principi il ricorso, manifestamente infondato,deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, Euro 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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