Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26750 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26750 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 26264-2009 proposto da:
DASTOLI VALERIA, AGOSTINI NICOLA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIULIANI FRANCESCO
giusta delega in calce;
– ricorrenti –

2013
2932

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controrícorrente

avverso la sentenza n. 119/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il
14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTIMO SERE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione in data 3.6.2003, l’Agenzia del
Territorio revocava nei confronti di Nicola Agostini e Valeria

1973, per violazione del termine minimo di durata, connesso alla
previsione della facoltà di recesso ad nutum, da parte della banca
erogatrice. Il ricorso dei contribuenti è stato accolto dalla CTP di
Sassari, ma, in esito all’appello dell’Ufficio, la decisione è stata
riformata, con sentenza n. 119/9/08 depositata il 14.10.2008,
dalla CTR della Sardegna, Sez. staccata di Sassari, avverso la
quale i contribuenti ricorrono con quattro motivi. L’Agenzia del
Territorio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono l’insufficienza
della motivazione, ex art 360, 1° co, n. 5 cpc, sostenendo che
l’impugnata sentenza non ha tenuto conto che la clausola di
recesso ad nutum non è prevista dal contratto di finanziamento,
ma dall’art. 6 delle norme che regolano il sottostante e diverso
contratto di conto corrente, che è solo lo strumento giuridico
attraverso il quale sono disciplinate le obbligazioni derivanti
dalla concessione del credito, da parte della banca.
2. Col secondo motivo, si deduce la violazione degli artt.
15 e 17 del dPR n. 601 del 1973, ex art 360, 1° co, n. 3 cpc. I
ricorrenti affermano che, dal punto di vista oggettivo,
l’agevolazione va concessa in costanza di un’operazione di

Dastoli i benefici fiscali previsti dall’art. 15 del dPR n. 601 del

finanziamento a medio o a lungo termine, e tale deve ritenersi
quella che è contrattualmente stabilita in un tempo pari a 18 mesi
ed un giorno, essendo del tutto irrilevanti le successive vicende

uniformata la sentenza impugnata, che non ha tenuto conto che,
per contratto, il finanziamento aveva una durata di venti anni,
non potendo in contrario considerarsi né la facoltà di recesso per
giustificato motivo, prevista dall’art 2 del contratto di
finanziamento -che non costituisce un recesso ad nutum ed è
compatibile con l’agevolazione-, e neppure l’art. 6 del contratto
di conto corrente, che è inapplicabile all’operazione di
finanziamento.
3. Col terzo motivo, si deduce la violazione degli artt.
1362, 1363 e 1366 cc, in relazione all’art 360, 1° co, n. 3 cpc,
per non avere i giudici d’appello tenuto conto che, in base ai
detti canoni ermeneutici, la volontà delle parti era chiaramente
desumibile esclusivamente dal “principale contratto di
finanziamento”, potendo le norme sui conti correnti di
corrispondenza (in esse compreso l’ad 6 citato), pur “parte
integrante del contratto medesimo”, applicarsi, solo, se non
divergenti dalla volontà dei contraenti, quale espressa nel
contratto di finanziamento.
4. Col quarto motivo, i ricorrenti lamentano, nuovamente,
la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc, ribadendo che, in
base all’art 4 del contratto di finanziamento, le norme sui conti

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contrattuali. A tale principio, proseguono i ricorrenti, non si è

correnti di corrispondenza si applicano “solo ed esclusivamente
laddove nulla è disposto ovvero solo ed esclusivamente se non in
contrasto con la volontà delle parti, che era palesemente quella di

5. Il primo, il terzo ed il quarto motivo, che, per la loro
connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 6.
Secondo Part 4 del contratto di finanziamento, quale trascritto a
pag. 6 del ricorso, le norme generali che regolano i conti correnti
di corrispondenza ed i servizi connessi, (il cui art. 6 consente
all’istituto di credito la facoltà di recesso ad nutum) sono
richiamate e costituiscono parte integrante del contratto di
finanziamento stesso, “se non in contrasto con quanto oggi
convenuto tra le parti”. 7. Nell’affermare che “nel contratto in
esame” era prevista la possibilità per l’istituto di credito “di
recesso svincolata da inadempimento o ritardo”, la CTR ha
interpretato la volontà delle parti ritenendo, appunto, che la
clausola del recesso ad nutum costituisse parte del regolamento
contrattuale. 8. L’assunto dei ricorrenti, secondo cui, così
opinando, la CTR avrebbe infranto i principi in tema
d’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366
cc, non esplicita in che modo quei giudici avrebbero deviato da
dette norme (eloquente al riguardo è il richiamo indifferenziato
ai precetti invocati, contenuto nel quesito a corredo del quarto
motivo), né, in particolare, espone in che modo la circostanza
che la controversa clausola sia contenuta nella disciplina del

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porre in essere un finanziamento a medio e lungo termine”.

contratto di conto corrente piuttosto che in quella del contratto di
finanziamento -che pur richiama la prima- osterebbe alla
conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito, alla stregua,

motivazionale è insussistente: la conclusione cui è pervenuta la
CTR, di cui al punto n. 7, è esposta con motivazione stringata,
ma sufficiente a farne comprendere le ragioni, risultando chiaro

l’iter logico giuridico seguito dai giudici d’appello per pervenire
alla loro decisione. 10. Nel perorare l’inapplicabilità della facoltà
di recesso senza giustificato motivo, le censure tendono, in
conclusione, a sollecitare, in questa sede, un’inammissibile
interpretazione della convenzione diversa da quella operata dalla
CTR (come si deduce dall’esame del quesito a conclusione del
terzo motivo, che si riferisce, in modo diretto, alle clausole
contrattuali), in violazione del consolidato principio (cfr. Cass. n.
10131 del 2006; n. 24539 del 2009; n. 16254 del 2012), secondo
cui in materia di interpretazione del contratto, nè la denuncia
della violazione delle regole di ermeneutica nè del vizio di
motivazione può risolversi in una critica del risultato
interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera
contrapposizione di una differente interpretazione, in quanto, per
sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati
profili, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un
contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili.

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beninteso, dei menzionati canoni ermeneutici. 9. Il dedotto vizio

11. Il secondo motivo è infondato. In base all’art. 15, u.c.,
del dPR n. 601 del 1973, per “operazioni di credito a medio e
lungo termine” -beneficianti dell’esenzione dalle imposte e dalla

all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 a carico
degli enti che le effettuano- si intendono quelle operazioni di
“finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di
diciotto mesi”. 12. Questa Corte (Cass. n. 1585 del 1994, n. 4792
del 2002, n. 14046 del 2006; n. 28879 del 2008) ha
condivisibilmente affermato che ciò che assume rilievo, ai fini
del riconoscimento dell’agevolazione, è l’assunzione di un
vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla
legge, indipendentemente dal successivo evolversi dalle vicende
del rapporto, sicchè la previsione, nel contratto di finanziamento,
di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha, come
nella specie, la facoltà di recedere unilateralmente e senza
preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi (della
facoltà di recesso per giustificato motivo la sentenza non tratta)
priva dall’origine il credito della sua natura temporale (medio
lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria,
degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in
funzione dell’interesse dell’azienda di credito.
12. Il ricorso va respinto. 13. Le spese di lite seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM

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tassa indicate nel primo comma dalla stessa norma e sottoposte

La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013.

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