Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26750 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11754-2019 R.G. proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIA CITARELLA;

– ricorrente –

contro

COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla via LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati

CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 4/2019 del

TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO:

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che chiede che

la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO

1. Con sentenza pubblicata in data 18/3/2019, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta da Costa crociere S.p.A., ha determinato l’importo della retribuzione mensile di fatto spettante a S.P., utile per il calcolo dell’indennità sostitutiva della reintegrazione e dell’indennità risarcitoria conseguenti al licenziamento intimato al lavoratore dalla stessa Costa Crociera s.p.a., con lettera del 3/3/2015, e dichiarato illegittimo dal Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 23/5/2018.

2. Nel respingere l’eccezione sollevata dallo S. nella sua memoria difensiva, il Tribunale ha ritenuto sussistente la sua competenza territoriale sulla base dei seguenti dati: a) il licenziamento era stato intimato dopo lo sbarco del lavoratore dalla nave (OMISSIS), nel cui turno particolare il lavoratore era iscritto; b) la (OMISSIS) era iscritta nel registro internazionale della Capitaneria del porto di (OMISSIS); c) l’art. 603 c.n., comma 2, stabilisce che le controversie di lavoro del personale marittimo sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo; d) correttamente, pertanto, la società ricorrente aveva adito il Tribunale di Genova, quale giudice nella cui circoscrizione era iscritta la nave, trattandosi di un criterio di competenza tuttora operante e alternativo rispetto alla competenza del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale pendeva la causa della legittimità-validità del licenziamento.

2.1. Quanto all’ulteriore eccezione di litispendenza, continenza o connessione, – sollevata dal lavoratore con riguardo sia al giudizio avente ad oggetto l’accertamento della legittimità del licenziamento, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, sia ad altro giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Costa Crociere contro il precetto di pagamento notificato su istanza dello stesso S. e relativo alle somme spettanti in forza dell’ordinanza del 23/5/2018 -, il Tribunale ha escluso la litispendenza, stante la diversità di petitum e causa petendi tra le diverse controversie; ha altresì escluso l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica (tale da imporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.), tra il giudizio dinanzi a sè e quello avente ad oggetto la conferma della condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, posto che l’eventuale caducazione di quest’ultima spiegherebbe i suoi riflessi anche sul primo giudizio, anche ove si fosse formato il giudicato.

2.2. Infine, con riguardo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, oltre alle ragioni suddette, ha ritenuto di escludere la sospensione del processo perchè il convenuto non aveva depositato il ricorso proposto in quella sede.

2.3. il Tribunale genovese ha quindi determinato l’ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo dell’indennità sostitutiva della reintegrazione e delle indennità risarcitoria conseguenti all’illegittimità del licenziamento.

3. Contro la sentenza, S.P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con ricorso notificato in data 5/4/2018: ha precisato che è tuttora pendente il procedimento di opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, proposto dalla Costa Crociera contro l’ordinanza del 23/5/2018, assumendo di conseguenza che il giudice naturale competente ad accertare l’ultima retribuzione globale di fatto era il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice del luogo di cessazione del rapporto, coincidente (all’epoca dei fatti) con quello di residenza del lavoratore: tanto anche al fine di evitare una frantumazione dei giudizi e di assicurare i principi del giusto processo.

3.1. La Costa crociere ha assunto, invece, che la sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha condannato al risarcimento del danno è, in parte qua, una sentenza di condanna generica, autonoma rispetto alla domanda proposta dal lavoratore dinanzi al tribunale di Napoli. Esclude pertanto l’identità di cause, ai fini della litispendenza.

4. Conformemente alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, il ricorso deve essere rigettato.

Il Tribunale di Genova è stato adito dalla Costa Crociere S.p.A. quale giudice nella cui circoscrizione è iscritta la nave sulla quale lo S. ha lavorato, ai sensi dell’art. 603 c.n., comma 2. Si tratta di un criterio di radicamento della competenza alternativo, tuttora applicabile (Cass. Sez.Un. 11/11/1982, n. 5944), sicchè non può dubitarsi della competenza territoriale del Tribunale di Genova, quale luogo di iscrizione della nave (Cass. Sez.Un. 31/7/2014, n. 17443).

4.1. Non si ravvisano i presupposti per dichiarare la litispendenza tra il giudizio che ha ad oggetto l’impugnativa di licenziamento, ancora sub indice dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, e quello proposto dinanzi al Tribunale di Genova, per la determinazione della retribuzione globale di fatto: vi è infatti un’obiettiva diversità del petitum – che nella prima è dato dalla declaratoria della validità-legittimità del licenziamento e dalla condanna alla reintegrazione e al risarcimento del danno, e, nella seconda, dalla quantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto e della causa petendi, che nella prima è data dall’accertamento dei presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso, e, nella seconda, dalla dedotta situazione di incertezza circa l’esatta entità della retribuzione globale, il cui ammontare può essere dimostrato con altri e diversi documenti e in un diverso e separato giudizio (cfr. Cass. 6/6/2003, n. 9132).

4.2. Questa Corte ha invero ripetutamente statuito che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell’illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna, mentre se la sentenza di condanna non consenta la determinazione della somma dovuta, il creditore può richiedere la liquidazione in un successivo giudizio (cfr. Cass. n. 9132/2003, che richiama Cass. 11/6/1999 n. 5784 e Cass. 21/2/2001 n. 2544; v. pure Cass. 05/02/2011, n. 2816).

5. Deve pur escludersi che sussista una delle ipotesi di connessione previste dagli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., (rispettivamente dettati in tema di cause accessorie, cause di garanzia, accertamenti incidentali, compensazione, cause riconvenzionali), che sole giustificano la deroga ai criteri ordinari di competenza ai sensi dell’art. 40 c.p.c., (v. Cass. 10/08/2012, n. 14386).

5.1. Come è stato di recente osservato da questa Corte (Cass. 21/02/2017, n. 4442), nel caso, come quello di specie, di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum, non è configurabile alcun vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, poichè tra essi sussiste soltanto un rapporto di pregiudizialità logica: tale rapporto potrà al più rendere operante l’art. 337 c.p.c., comma 2, il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo.

5.2. Deve altresì tenersi conto del fatto che, a norma dell’art. 336 c.p.c., comma 2, la riforma o la cassazione della sentenza sull’an debeatur determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum, anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati (Cass. 3/5/2007, n. 10185; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3656; Cass. 31/10/2016, n. 22049). In particolare, in quest’ultima decisione, resa in sede di regolamento di competenza, si è ribadito che, con l’attribuzione, alla riforma o alla cassazione della sentenza non definitiva, di un effetto espansivo esterno, il legislatore ha risolto il problema del coordinamento fra gravame immediato contro la sentenza non definitiva e giudizio ancora pendente sulla materia residua del contendere.

Pertanto, secondo la giurisprudenza univoca di questa Corte, restano caducate le successive sentenze definitive, pur se passate in giudicato, che nella sentenza non definitiva riformata o cassata trovano il loro fondamento logico giuridico (cfr. Cass. 25/7/2018, n. 19745; Cass. 27/8/2015, n. 17213; Cass. 18/6/2014, n. 13915; Cass. Sez.Un. 4/2/2005, n. 2204).

6. Queste considerazioni inducono al rigetto del ricorso, dovendosi confermare la competenza del Tribunale di Genova.

Le spese del presente giudizio, nella misura liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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