Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26750 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto Luigi – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 30334 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

s.a.s. Campania Milk di M.V. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Tullio Elefante,

presso lo studio del quale in Roma, alla via Cardinal de Luca, n.

10, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 31^, depositata in data 18

febbraio 2011, n. 48/31/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per la società l’avv. Tullio Elefante e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

La contribuente ha impugnato l’avviso col quale l’Agenzia delle entrate ha accertato maggiore imponibile ai fini dell’irap e dell’iva, scaturente dall’indebito utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti intercorse con una società ritenuta cartiera, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Di contro, quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, facendo appunto leva sulla natura di cartiera dell’apparente alienante.

Avverso questa sentenza la contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, illustrati con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2.- Va accolto il primo motivo di ricorso, di rilievo assorbente rispetto al secondo, in ragione della violazione del litisconsorzio necessario, vertendo il giudizio, tra l’altro, in tema di irap di una società di persone (Cass., sez. un., n. 10145/12).

3.- Nè si può applicare il temperamento (espresso, tra varie, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 e dall’ord. 29 gennaio 2014, n. 2014), che consente di escludere la dichiarazione di nullità e di procedere alla riunione dei processi pendenti in cassazione, non emergendo nè la pendenza in cassazione dei processi instaurati dai soci, nè che i giudizi siano stati trattati contestualmente in primo grado.

4.- Ne deriva la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

L’andamento processuale comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

La Corte:

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa integralmente tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA