Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26749 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26749 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 20231-2009 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA in persona dell’Amministratore
delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,
presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013
2931

BELLI CONTARINI EDOARDO, GIULIANI FRANCESCO giusta
delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DEL TERRITORIO SEDE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 29/11/2013

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente non chè contro

D’AOSTA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2008 della COMM.TRIB.REG.
di AOSTA, depositata il 27/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CUTARELLI delega
Avvocato BELLI CONTARINI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE VALLE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 33/2/08, depositata il 27.6.2008 la CTR
della Val d’Aosta, confermando la decisione di primo grado,

Line S.p.A., aveva impugnato il diniego di rimborso delle
somme pagate per effettuare le visure ipotecarie da altra società
ma in nome e per conto di essa concessionaria alla riscossione. I
giudici d’appello hanno considerato che l’eccezione alla regola
dell’onerosità degli accessi ai pubblici registri era limitata, ex art
47 bis del dPR n. 602 del 1973, ai soli concessionari, e che tale
disposizione non poteva essere applicata oltre i casi ed i tempi
contemplati.
Per la cassazione della sentenza, ricorre S.p.A. Equitalia
Polis. L’Agenzia del Territorio ha depositato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preventivamente, rilevata l’inammissibilità del
controricorso, consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica
il 10.11.2009, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 cpc
(il ricorso è stato consegnato il 16.9.2009 alla sede centrale
dell’Agenzia del Territorio; il 17.9.2009 all’Avvocatura generale
dello Stato ed il 22.9.2009 all’Ufficio territoriale).
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art 360, co
1, n. 4 cpc, la nullità della sentenza , per aver riportato i fatti di
causa, lo svolgimento del processo e le richieste delle parti in
modo talmente strincato, da non permettere la puntuale e

i

rigettava il ricorso con cui la S.p.A. Equitalia Polis, già Gest

completa cognizione dell’origine e dell’oggetto della
controversia. 3. Il motivo è infondato. Secondo la condivisibile
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22845 del 2010), la

in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132, co 2, n. 4, cpc, non
costituisce un requisito di natura meramente formale, ma va
apprezzato in funzione dell’intelligibilità della decisione e della
comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. 4. Da tanto
consegue che, per il principio della strumentalità della forma, la
relativa mancanza comporta la nullità della sentenza, solo quando
non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati ed i
presupposti nella decisione, caso che non ricorre nella specie, in
cui sono esposti sia i fatti processuali (richiesta di rimborso per
visure ipotecarie, sostenute da un mandatario) che le ragioni della
decisione (riferibilità ai soli concessionari dell’art 47 bis del dPR
n. 602 del 1973). 5. La mancata o incompleta trascrizione delle
conclusioni delle parti costituisce, di per sè, una mera irregolarità
formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, a meno che
non si traduca in un’omessa pronuncia o in un difetto di
motivazione (Cass. n. 10853 del 2010), vizi che, nella specie, non
sono stati, affatto, dedotti.
6. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa e
applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 47 bis, co 1, in riferimento all’art 360, 1° co, n. 3 cpc,
la ricorrente deduce che la CTR ha violato le norme che regolano

2

concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi

il mandato con rappresentanza, in forza delle quali l’attività
compiuta dal mandatario è immediatamente riferibile al
mandante, che rimane il titolare degli interessi dedotti.

applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 47 bis, comma 1, e del D.L. n. 112 del 2008, art. 83,
comma 23 ter, in riferimento all’art 360, 1° con.
ì 3 cpc. Si deduce
al riguardo che la disposizione dell’art. 83 citato, secondo cui
l’esenzione oltre ai concessionari, spetta anche “ai soggetti da
essi incaricati” ha natura di norma ricognitiva, diretta a
stabilizzare il vigente assetto normativo e a far cessare il
contenzioso esistente tra i concessionari della riscossione e
l’Agenzia del territorio.
8. I predetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto
attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati. 9.
Premesso che è incontroverso che la Gest Line S.p.A.,
concessionaria del servizio di riscossione mediante ruolo, abbia
conferito ad altra società mandato con rappresentanza avente ad
oggetto la ricerca e il rilevamento di beni immobili appartenenti a
soggetti debitori di tributi, ritiene la Corte di dover dare
continuità alla giurisprudenza (Cass. n. 7876 del 2012; n. 9112
del 2012), secondo cui “nel caso di incarico conferito da un
concessionario del servizio di riscossione ad una società, di
effettuare in suo nome e per suo conto visure ipocatastali,
essendo l’attività svolta direttamente riferibile al mandante, si

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7. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa

applica anche al mandatario la previsione dell’art. 47 bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima della
modifica di cui all’art. 83, comma 23 ter, del d.l. 25 giugno 2008,

n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva il
rilascio a titolo gratuito delle visure ipotecarie e catastali relative
agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati solo “ai
concessionari”. Né tale interpretazione può ritenersi preclusa dal
divieto di analogia, dall’attinenza dell’attività a rapporti
pubblicistici o dalla citata modifica dell’art. 47 bis, che ha esteso
la gratuità anche agli incaricati dei concessionari, poiché essa
costituisce conseguenza diretta dell’applicazione dei principi
generali in tema di mandato con rappresentanza, l’attività oggetto
dell’incarico è estranea all’esercizio di pubblici poteri autoritativi,
e la modifica normativa ha funzione interpretativa, volta anche a
superare il contenzioso esistente”.
10. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto
principio, va, quindi, cassata, con rinvio per l’esame delle ulteriori
questioni e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla CTR di Aosta in diversa composizione.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il controricorso, rigetta il
primo motivo del ricorso, accoglie gli altri, cassa e rinvia, anche
per le spese, alla CTR di Aosta in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 23.10.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

2 9 M. 2013

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