Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26748 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26748 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 12282-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2930

PUBLICASA SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2009 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/11/2013

udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Publicasa S.p.A. ha chiesto il rimborso
dell’imposta versata, il 17.1.2005, in sede di registrazione di un

stipulato il 30.12.2004, affermando di aver diritto all’esenzione
prevista dall’art. 1, co 275, della L. n. 311 del 2004. Il ricorso è
stato accolto dalla CTP di Empoli, e la decisione è stata
confermata dalla CTR della Toscana, che, con sentenza n.
20/29/08, depositata il 27/1/09, ha ritenuto, per quanto ancora
interessa, che la norma agevolativa, entrata in vigore il
1°.1.2005, era applicabile nella specie, in quanto ciò che rilevava
era il momento della richiesta della registrazione dell’atto e non
quello della sua sottoscrizione.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso
l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo. La
contribuente non ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt.
11 preleggi, 3, co 1, della L. n. 212 del 2000, nonché falsa
applicazione dell’art 1, co 275, della L n. 311 del 2005, in
relazione all’art 360, co 1, n. 3 cpc, la ricorrente afferma che la
CTR non ha considerato che il presupposto dell’imposta è dato
dalla redazione dell’atto, e non dalla sua presentazione
all’Ufficio per la registrazione. 2. In conclusione, la ricorrente
formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se,

i

contratto di servizio per la gestione del patrimonio immobiliare,

a fronte di un provvedimento esplicito di diniego dell’imposta di
registro versata per un atto di data certa sottoposto ad obbligo di
registrazione in termine fisso, stipulato in data anteriore

registrato successivamente ad essa, negli ordinari termini di
legge, violi gli artt 11 preleggi e 3 legge 212/00, dando nel
contempo falsa applicazione dell’art 1 comma 275 della legge
311/04, la sentenza della CTR che annulli il provvedimento di
diniego ritenendo che l’imposta non era dovuta, sull’affermato
presupposto di doversi aver riguardo, ai fini della verifica
dell’assoggettabilità o meno all’imposta di un determinato atto,
alla disciplina vigente al momento in cui l’atto stesso viene
portato a registrazione, e non invece a quello in cui lo stesso
viene formato o comunque acquisisce data certa; anziché
affermare, arguendo a contrario dalle univoche norme del DPR
131/86 che contengono un’espressa menzione in tal senso,
ovverossia gli artt. 27 e 79, che è al momento sostanziale della
formazione dell’atto che si deve far riferimento, e non anche a
quello formale della sua registrazione”.
3. Il motivo è fondato. Il principio secondo cui l’imposta
di registro è imposta “d’atto” comporta che l’individuazione della
disciplina applicabile va riferita a quella vigente al tempo della
relativa stipulazione, in cui si producono gli effetti giuridici
traslativi o costitutivi della proprietà o di altro diritto reale, in
riferimento ai quali l’imposta va, appunto, applicata (art 20 DPR

2

all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 275 della legge 311/04 ma

131/86), e non al momento, logicamente successivo ed estraneo
al presupposto impositivo, in cui l’atto viene presentato per la
richiesta di registrazione. 4. L’invocata L. n. 311 del 2004, art. 1,

suddetto principio. Essa introduce l’esenzione dall’imposta per
“le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i
trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese
le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del
2001” e cioè per gli atti idonei a produrre gli effetti giuridici
della valorizzazione del patrimonio immobiliare, che la
disposizione agevolatrice mira a favorire, e non considera,
affatto, il successivo adempimento della presentazione per la
richiesta di registrazione: il beneficio va, dunque, applicato agli
atti posti in essere in epoca successiva alla sua introduzione, in
base al principio generale di cui all’art. 11 preleggi, senza che
rilevi il tempo della richiesta di registrazione.
5. Questa Corte (Cass. n. 7877 del 2012; n. 16562 del
2012) ha, del resto, avuto modo di rilevare, in tema di contratto
sottoposto a condizione sospensiva, e dunque in ipotesi di
distinzione tra momento di formazione dell’atto e momento della
sua efficacia, che la disciplina giuridica applicabile resta riferita,
a norma dell’art. 27 del dPR n. 131 del 1986, alle norme vigenti
al momento della formazione dell’atto in cui si producono agli
effetti dell’atto medesimo (salvo che per la determinazione del
valore fiscalmente rilevante, per il quale va fatto riferimento al

3

comma 275, (entrata in vigore il 1°12005) non fa eccezione al

valore del bene alla data in cui “si producono i relativi effetti”,
ex art. 43, 1° co, lett. a), del medesimo dPR, onde ancorare
l’entità del prelievo alla concreta consistenza dei riflessi

per la registrazione.
6. L’impugnata sentenza che non si è attenuta al suddetto
principio va, in conclusione, cassata, e la causa può essere decisa
nel merito col rigetto del ricorso introduttivo, tenuto conto che,
com’è incontroverso, l’atto è stato stipulato prima (30.12.2004)
dell’entrata in vigore dell’esenzione di cui all’art. 1, co 275 della
L. n. 311 del 2004 (1.1.2005).
7. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le
parti, mentre quella del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico dell’intimata soccombente, e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di
merito e condanna la contribuente al pagamento di quelle del

economici dell’atto), e non già a quello della sua presentazione

presente giudizio di legittimità liquidate in e 2.000,00, oltre a
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013.

DEPOS
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