Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26747 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26747 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 8904-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2929

contro

CS BIANCO & BRUNO IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23,
presso lo studio dell’avvocato CONTENTO GIANCARLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO MICHELE

Data pubblicazione: 29/11/2013

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6/2007 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 27/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento in subordine accoglimento per quanto di
ragione del ricorso.

udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Ciriè, basandosi su due pvc
della Guardia di Finanza, notificava al Consorzio Bianco e

dell’Iva per l’anno 1999, in relazione all’attività di commercio di
prodotti hi-tec, le cui modalità realizzavano un meccanismo
contabile di fatturazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso
del contribuente è stato accolto dalla CTP di Torino, e l’appello
dell’Ufficio è stato rigettato dalla CTR del Piemonte, con la
sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione
propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il Consorzio
resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 42 del dPR 600 del 1973, 56 del
dPR n. 633 del 1972; 7 della L n. 212 del 2000 e 3 della 1. n. 241
del 1990, in combinato disposto, evidenziando che, come
riconosciuto dalla stessa CTR, il disconoscimento dei costi e la
detraibilità dell’IVA erano dovute al fatto che le fatture erano
state ritenute relative ad operazioni inesistenti (quantomeno
soggettivamente), per essere la società fornitrice (Lion Service
S.a.$) una c.d. cartiera, in quanto priva di strutture organizzative
e commerciali. I presupposti della ripresa era stati, dunque,
enunciati, ed erroneamente la CTR aveva affermato che
l’indicazione degli elementi, in forza dei quali si era basato il

i

Bruno un avviso d’accertamento ai fini delle Imposte dirette e

giudizio nei confronti della predetta fornitrice, concorresse ad
integrare il requisito della motivazione dell’atto.
2. Il motivo è fondato. 3. L’impugnata sentenza confonde

prova della fondatezza della pretesa, e non tiene conto della
giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8136 del
2012), secondo cui l’atto impositivo -che, in generale, può
riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in
grado di conoscere- ha la funzione di delimitare l’ambito delle
ragioni adducibili dall’Ufficio finanziario nell’eventuale
successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente
l’esercizio del diritto di difesa. 4. L’atto impositivo deve, in
concreto, enunciare il titolo e le ragioni giustificative al solo fine
di consentire al contribuente di valutare l’opportunità di esperire
l’impugnazione giudiziale, nell’ambito della quale
dall’allegazione della pretesa occorre passare alla prova, il cui
onere incombe al Fisco, in relazione all’IVA (Corte di Giustizia
C-80/11 e C-142/11, punti 45-49 cfr. pure sentenze 6.12.2012, in
C-285/11; C- 642/111, punto 48; C- 324/11, Nemzeti Adó,
punto 53; Cass. n. 9108 del 2012; n. 23560 del 2012), ed, in
relazione alle imposte sui redditi, incombe, invece, al
contribuente (Cass. n. 7701 del 2013; n. 4554 del 2010), anche
nell’ipotesi in cui lo stesso sia consapevole del carattere
fraudolento delle operazioni (cfr. Cass. n. 10167 del 2012).
4. Il secondo ed il terzo motivo, coi quali l’Agenzia

2

il piano relativo alla motivazione dell’atto impositivo con la

censura l’impugnata sentenza per violazione degli artt. 2697 cc,
75 dPR n. 917 del 1986, 11 d.lgs. n. 446 del 1997 e 19 del dPR
n. 633 del 1972, in relazione al soggetto onerato di provare i

nonché all’oggetto di detta prova, sono inammissibili. 5. Occorre
rilevare che la CTR ha, bensì, rilevato che il fisco aveva omesso
di depositare in giudizio la documentazione acquisita nei
confronti della Società emittente le fatture false -registrate dal
contribuente in contabilità-, impedendo, tra l’altro, di poterne
apprezzare l’effettiva natura di “cartiera”, ma ha, poi, fondato la
sua decisione sul presupposto che era carente l’indicazione degli
elementi indiziari sui quali si era fondata l’anzidetta
qualificazione dell’emittente, e che tale carenza costituiva
violazione dell’art. 3, 1° co, della legge n. 241 del 1990 e dell’art
7, 1° co, della 1. n. 212 del 2000, i quali prescrivono l’obbligo
“di motivazione degli atti amministrativi, consistente
nell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche posti a fondamento dell’atto amministrativo”. I
giudici d’appello hanno, quindi, provveduto ad annullare, ex art.
21 octies della 1 n. 241 del 1990, l’atto impositivo in espressa
riforma della decisione di primo grado (che lo aveva dichiarato
nullo). In altri termini, l’affermata mancanza di prova (omesso
deposito di verifiche e processi verbali d’accertamento o
comunque di atti acquisiti nei confronti della Società emittente) è
stata riferita -con affermazione giuridicamente erronea, secondo

3

presupposti della ripresa, ai fini Iva e delle imposte dirette,

quanto si è esposto al punto 3.- ai requisiti di validità dell’atto
impositivo, come risulta chiaro dal tenore del dispositivo, che
contiene, appunto, una statuizione d’annullamento. 6. Da tanto

decidendi della sentenza che, non essendo pervenuta ad una
decisione di rigetto nel merito, non ha affrontato le questioni
relative al riparto dell’onere probatorio, al contenuto della prova
ed alle conseguenze in ipotesi di suo mancato assolvimento,
quali accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai
fini del deciso.
7. L’impugnata sentenza va, in conclusione

.

in

relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della
CTR del Piemonte, che provvederà, anche, a liquidare le spese
del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, inammissibili gli altri,
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del
Piemonte.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

consegue che i motivi in esame non incidono sulla ratio

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