Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26747 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7217-2018 proposto da:

F.P., P.G., B.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentate e difese

dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICO SCOLASTICO REGIONALE DI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 276/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 23/8/2017, la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale tra l’appellante e le odierne ricorrenti e ha rigettato la domanda proposta da queste ultime e avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui le parti appellate avevano svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto – era assorbente il rilievo che le stesse, assunte in qualità di collaboratrici scolastici per oltre un triennio, erano state stabilizzate attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo.

Contro la sentenza B.G., F.P. e P.G. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; il Ministero e gli Uffici scolastici territoriali non hanno svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

In prossimità dell’adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con il primo motivo, parte ricorrente deduce l’estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell’atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: si rileva che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, l’Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l’atto di riassunzione in modalità cartacea, in violazione di quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 9 ter, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, a norma del quale l’atto, avendo natura endoprocedimentale, deve essere depositato esclusivamente in via telematica.

2.- Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001. -Violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del principio di effettività della tutela”.

2.1.- Si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui

le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107), costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla Dir. n. 1999/70/CE, e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività.

3.- Il terzo motivo è incentrato “Sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Dir. Europea n. 1999/70/CE, dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”.

3.1.- Si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia Europea nella sentenza Mascolo.

4.- Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la “Illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost., (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla Dir. Europea n. 1999/70/CE, (principio di equivalenza – principio di effettività), ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Carta Europea dei diritti dell’Uomo, art. 6, paragrafo 1”.

4.1.- Il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi.

5. – Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per il caso inverso di deposito telematico invece che cartaceo è stato affermato da questa Corte il seguente principio di diritto: “Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.” (Cass. 12/05/2016, n. 9772; Cass. 23/01/2019 n. 1717).

5.1. Tale enunciato appare conforme al principio generale che disciplina le nullità degli atti nel processo civile, in forza del quale, a fronte di una mera irregolarità – quale quella in esame -, non può essere dichiarata la nullità dell’atto in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 c.p.c., comma 1, A tale principio occorre poi aggiungere l’ulteriore regola, desumibile dal citato art. 156, u.c., secondo cui il raggiungimento dello scopo che l’atto è destinato a conseguire, – e che nel caso in esame è dato dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente e senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo -, la nullità non può mai essere pronunciata (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato, cfr. Cass. 29/01/2015. n. 1676).

6.- Le questioni poste con i restanti motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione di questa Corte con l’ordinanza pubblicata in data 4/9/2020, n. 18344, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c..

6.1.- La decisione si pone nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonchè nella sentenza n. 27563/2016.

6.2. La Corte ha anche riesaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C-494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro R.F. e Conservatorio di Musica (OMISSIS) (di seguito solo R.), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati.

6.3. – Si è messo in rilievo che la Corte di Giustizia ha sottolineato il diverso contesto normativo esistente all’epoca della sentenza Mascolo (Mascolo e a., C-22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nonchè delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), precisando (p. 30), che, nel quadro anteriore alla L. 13 luglio 2015 n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro; in particolare, ha evidenziato che in quel contesto “d’unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate dalla durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonchè dai posti che erano nel frattempo divenuti vacanti”; in altri termini, il termine di immissione in ruolo dei docenti “era tanto variabile quanto incerto”” (p.31).

6.4.- Per contro, nell’attuale assetto normativo: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per l’assunzione di docenti a tempo determinato”; accanto a questo piano straordinario di assunzione ha previsto, “in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie….La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (…) rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del (D.Lgs. n. 297 del 1994), art. 399, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell’avanzamento nella graduatoria permanente”.

6.5. La Corte di Giustizia, con riguardo all’assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”.

6.6.- Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “nè il principio del risarcimento integrale del danno subito nè il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”. Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”.

6.7. Ha, quindi, concluso che (p.45) “d’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

7.- A fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza R., possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.

7.1.- L’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono stati dunque riconosciuti anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. nn. 34-37).

8.- In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato rigettato.

La complessità delle questioni giuridiche, risolte sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo. La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA