Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26747 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 6177 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

(OMISSIS), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Riccardo

Vianello e Roberto Masiani, elettivamente domiciliatosi presso lo

studio del secondo in Roma, alla piazza Adriana, n. 5;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– intimata –

e nei confronti di:

s.p.a. Equitalia Esatri, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 4^, depositata in data 12 gennaio

2010, n. 7/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal consigliere PERRINO Angelina – Maria;

uditi per il curatore l’avv. Roberto Masiani e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo, a carico del fallimento della s.r.l. (OMISSIS), irpeg, irap ed iva relative agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003; l’iscrizione seguiva alla notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, avvenuta una prima volta in data 24 novembre 2005 presso la sede della società e una seconda volta presso il nuovo indirizzo della sede, in prossimità della dichiarazione di fallimento della società, avvenuta in data 24 marzo 2006 e derivava dal fatto che gli avvisi, non essendo stati impugnati, erano ormai divenuti definitivi.

Ne è seguita la notificazione al curatore del fallimento di una cartella di pagamento, che il curatore ha impugnato, deducendo in primo luogo l’omessa notificazione a lui degli avvisi, circostanza che, a suo avviso, gli consentiva di contestarli unitamente alla cartella; a tanto ha aggiunto una vasta congerie di motivi di impugnazione, concernenti l’inesistanza della notificazione, il difetto di motivazione degli avvisi e la violazione dell’art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, l’assenza di delega dell’agente per la riscossione, la mancata sottoscrizione della cartella, l’illegittimità della pretesa per violazione dell’art. 2741 c.c., l’illegittimità della cartella per effetto dell’illegittimità degli avvisi, scaturente dall’erroneità della ricostruzione indiretta dei ricavi e del disconoscimento di costi effettivamente sostenuti.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia, facendo leva anzitutto sulla prima notificazione degli avvisi e considerando, quanto alla seconda, che anch’essa è stata precedente, sia pure di poco, alla dichiarazione di fallimento, risultando in conseguenza utile dies a quo di computo del termine per impugnare. Il giudice di primo grado ha poi respinto le censure riguardanti la cartella di pagamento, affermandone la legittimità della notificazione, l’adeguatezza della motivazione, nonchè l’irrilevanza dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell’omessa sottoscrizione.

Avverso questa sentenza propone ricorso il curatore per ottenerne la cassazione, affidandolo a due motivi, dei quali il primo articolato in tre censure ed il secondo in due, cui l’Agenzia non replica con difese scritte ed Equitalia Esatri non replica affatto.

Diritto

1. – Preliminarmente, pur non risultando provata l’avvenuta notificazione del ricorso per cassazione all’agente per la riscossione (non essendo stata prodotta la relativa cartolina di ricevimento), non risulta necessario disporre la rinnovazione della notificazione, in quanto, per un verso, si tratterebbe di attività del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (giusta il principio fissato da Cass., sez. un., ord. n. 6826/10), in base alle considerazioni che seguono e, per altro verso, il ricorso delinea la materia giustiziabile in riferimento ai pretesi vizi dell’avviso di accertamento e non già a quelli della cartella.

2. – Col primo motivo di ricorso il curatore denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, dell’art. 24 Cost., della L.Fall., artt. 42, 43, 55 e 95, nonchè del connesso principio della par condicio creditorum, ed attacca la motivazione perchè omessa o insufficiente in relazione alla pretermissione dei principi espressi sull’efficacia degli avvisi di accertamento notificati al solo fallito in bonis e non al curatore durante la pendenza del termine per impugnare, là dove il giudice d’appello ha escluso di poter sindacare, nel giudizio scaturito dall’impugnazione della cartella, gli avvisi di accertamento ad essa prodromici.

Secondo il ricorrente, difatti, errata è la statuizione di irretrattabilità degli avvisi, su cui si regge per quest’aspetto la sentenza, in quanto inutile a propiziarla sono state le notificazioni degli avvisi avvenute tra il 13 ed il 16 marzo 2006, a ridosso della dichiarazione di fallimento, pronunciata in data 23 marzo 2006, quando, cioè, pendeva il termine per impugnarli.

2.1. – La questione è stata oggetto, di recente, dell’attenzione di questa Corte, la quale effettivamente ha stabilito (Cass. n. 18002/16) che la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata al contribuente in bonis non è idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di detto termine, in quanto il curatore va posto in condizione, per mezzo di notificazione a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori.

3. – Il punto è, tuttavia, che la doglianza, così come formulata, non è congruente col contenuto della decisione impugnata, rivelandosi inammissibile.

Il giudice d’appello ha soltanto ad abundantiam fatto leva sulle notificazioni del 2006 degli avvisi di accertamento.

3.1. – A sostegno del deciso la Commissione ha difatti anzitutto addotto che “…come si osserva dall’esame degli atti allegati all’atto di costituzione in giudizio in primo grado, l’Ufficio ha notificato i cinque avvisi di accertamento alla Società (OMISSIS) SRL presso la sede legale, sita in via (OMISSIS), in data 24.11.2005 (data spedizione il 17.11.2005), con la conseguenza che gli stessi sono divenuti definitivi in data 23/1/2006 in quanto non impugnati”. In base a quest’accertamento di fatto, dunque, gli avvisi di accertamento sono divenuti irretrattabili in epoca ampiamente antecedente alla dichiarazione di fallimento. Il curatore non aggredisce quest’accertamento; anzi, mostra di essere consapevole delle notificazioni di novembre 2005, preferendo puntare, in maniera inconferente rispetto all’accertamento in questione ed alla ratio decidendi che su di esso si è basata, sulla motivazione della cartella di pagamento, che “…fa esclusivo riferimento alle notifiche effettuate dall’Ufficio nel mese di marzo 2006”, di guisa che, secondo lui, “è solo a queste ultime che si deve fare riferimento in ordine alla correttezza dell’azione amministrativa” (pag. 19 del ricorso).Si consideri, d’altronde, che anche Cass. n. 18002/16 ha individuato il limite preclusivo all’operatività del principio da essa fissato nella definitività dell’atto impositivo, se medio tempore intervenuta.

4. – La censura è inammissibile, per carenza d’interesse ad agire, anche là dove con essa il ricorrente pare sostenere che il curatore, nel caso in esame, debba avere la possibilità di surrogare l’inerzia del fallito, che ha impedito l’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost..

La carenza d’interesse emerge, anzitutto, dal fatto che nessuna surroga è predicabile con riguardo agli avvisi di accertamento, ormai divenuti irrimediabilmente definitivi; essa emerge vie più con riguardo all’impugnazione della cartella di pagamento, giacchè nessuna necessità di surroga c’è, essendo essa stata impugnata dal curatore.

4.2. – Di per sè, d’altronde, l’impugnazione della cartella da parte del curatore fallimentare presenta di per sè profili d’inammissibilità: ciò in quanto, una volta intervenuto il fallimento, i crediti erariali seguono l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti dalla L.Fall. artt. 92 ss, (Cass. n. 18002/16; n. 6520/13; n. 12019/11), di modo che la stessa notificazione della cartella che faccia seguito ad un avviso definitivo, sostanziandosi in un’intimazione ad adempiere, si rivela sostanzialmente superflua, in considerazione del divieto di azioni esecutive individuali posto dalla L.Fall., art. 51, (Cass. n. 6646/13).Gli eventuali vizi della cartella non potrebbero difatti incidere sull’ammissione al passivo (Cass. n. 4483/15), giacchè, ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione e dell’accertamento in sede fallimentare della sussistenza del credito tributario, non è indispensabile l’esecuzione della formalità dell’iscrizione a ruolo o della notificazione della cartella di pagamento (Cass., sez.un., n. 4126/12).

5. – In questo contesto, emerge l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, col quale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, il curatore lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e, comunque, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sostenendo l’illegittimità degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella.

Alla luce della regola fissata dal secondo nucleo normativo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in base alla quale “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, difatti, la cartella recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e divenuto definitivo può essere contestata innanzi al giudice tributario ed essere invalidata solo per vizi propri, non già per vizi idonei ad infirmare l’avviso di accertamento presupposto (conf., tra varie, Cass. n. 16967/16).

6. – Ne deriva il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza in relazione all’Agenzia, giacchè l’Avvocatura dello Stato ha partecipato alla discussione.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità sostenute dall’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 5500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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