Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26746 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Studio Moro s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/49/11 della Commissione tributaria del

Lazio, depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito per il ricorrente l’avvocato dello Stato, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 11.4.08, la “Studio Moro” s.r.l. impugnò innanzi alla commissione tributaria provinciale di Bergamo una cartella di pagamento, relativa alla somma complessiva di Euro 8714,30, importo iscritto a ruolo a titolo di interessi, il cui calcolo era stato sospeso nel periodo dal 13.8.03 all’1.3.2005, dovuti in conseguenza della revoca del precedente atto di sospensione emesso l’8.1.04 (che aveva legittimato l’emissione di ulteriore cartella di pagamento a seguito del controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per il recupero di omessi versamenti d’imposta derivanti dalla liquidazione automatizzata, in ordine all’anno 1998).

Con sentenza emessa il 24.7.09, la CTP accolse il ricorso, argomentando che la società ricorrente aveva aderito al “condono tombale” – di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 – definendo ogni posizione afferente alle imposte maturate prima del 2002, conseguendone la preclusione di ogni accertamento posteriore e relativo ad annualità di imposte coperte dal medesimo condono.

Avverso la suddetta sentenza l’agenzia delle entrate propose appello, formulando vari motivi, quali: la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la società non aveva sollevato l’eccezione riguardante il “condono tombale”; l’infondatezza del richiamo allo stesso condono, in quanto gli interessi, oggetto della cartella impugnata, erano relativi ad un periodo distinto da quello oggetto del condono invocato – dal 13.8.03 all’1.3.05 – il cui perfezionamento aveva determinato l’estinzione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle annualità d’imposta oggetto della sanatoria.

Inoltre, l’ufficio assumeva che la citata sospensione del corso degli interessi era stata disposta a seguito dell’istanza di sgravio presentata successivamente alla notificazione della cartella, oggetto della suddetta sospensione degli interessi, soggiungendo che l’accoglimento parziale della stessa istanza aveva comportato la revoca della sospensione, risultando dunque dovuti gli interessi maturati fino alla stessa revoca.

Con sentenza emessa nel 2011 la CTR rigettò l’appello, ritenendo corretta la motivazione adottata dal giudice di primo grado.

Avverso tale sentenza l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, formulando vari motivi.

Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, argomentando che la “Studio Moro” s.r.l. non addusse il condono quale motivo del ricorso innanzi alla CTP.

Con il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la cartella impugnata non fu emessa sulla base di tale norma.

Con il terzo motivo, è stata addotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla questione della debenza delle somme da pagare a titolo di interessi.

Parte resistente, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha depositato il controricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

Il primo motivo non è fondato, in quanto nel ricorso di primo grado la società, nel formulare un motivo afferente alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, (interamente riprodotto nel ricorso in esame), lamentando la non chiara motivazione della cartella impugnata, espose di aver presentato l’istanza di sgravio sulla base delle pregressa richiesta di adesione alla procedura del “condono tombale”, in ordine ad omessi o carenti versamenti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. Pertanto, è da ritenere che la sentenza impugnata non abbia violato l’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, ha rilevato il carattere assorbente del perfezionato condono, che il contribuente aveva invocato a sostegno di uno specifico motivo di ricorso, rientrando appieno nell’ambito del “thema decidendum”.

Al riguardo, è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte quella per cui il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purchè restino immutati il “petitum” e la “causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass., n. 2209/2016; n. 18249/09).

E’ stato altresì chiarito che la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (Cass., n. 6757/2011).

Gli altri due motivi, da esaminare congiuntamente, consideratane la connessione, meritano accoglimento.

La sentenza della CTR ha violato la L. n. 289 del 2002, art. 9, il cui disposto non è stato correttamente applicato nella fattispecie.

Al riguardo, va confermato l’orientamento della Corte secondo cui il condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, e art. 15, comma 3 bis, riguarda solo l’atto di irrogazione delle sanzioni e non quello relativo agli interessi che pertanto potevano legittimamente essere richiesti dall’amministrazione, così come analogamente statuito da questa Corte in occasione del condono di cui al D.L. n. 83 del 1991, art. 8, comma 2, (Cass., n. 16419/2008: “in tema di condono fiscale, il D.L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 8, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, nell’escludere l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92, ai contribuenti ed ai sostituti d’imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute entro il 31 dicembre 1988, non fa cenno agli interessi che, pertanto, sono dovuti”).

Ne consegue che non è corretta, in quanto non conforme al contenuto dell’art. 9, suddetto, la motivazione espressa dalla CTR, nella parte in cui ha ritenuto che “l’origine del contenzioso in questione riguarda omessi versamenti d’imposta relativi all’anno 1998 e quindi rientranti temporalmente nella suddetta previsione normativa – in ordine alla L. n. 289 del 2002, art. 9 – così come le motivazioni deì primi giudici … i quali hanno giudicato assorbente la documentazione di istanza di definizione ex L. n. 289 del 2002, che riguarda tutte le pendenze in essere che, per effetto di trascinamento, non possono certo essere riproposte in epoca successiva”.

Invero, la CTR ha del tutto omesso di considerare che la norma di cui al predetto art. 9, nel disciplinare il “condono tombale”, esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative afferenti all’omesso versamento delle imposte dovute, ma non degli interessi, a nulla rilevando che gli stessi siano maturati in ordine alla sorta capitale dovuta a titolo d’imposta (oggetto del condono).

Per le medesime argomentazioni, la motivazione della sentenza impugnata va considerata insufficiente circa il punto decisivo del giudizio, afferente all’illegittima inclusione degli interessi nell’ambito del condono tombale.

Per quanto esposto, non sussistendo la necessità di ulteriori atti istruttori, la Corte deve decidere nel merito, a norma dell’art. 384 bis c.p.c., annullando la sentenza impugnata e rigettando il ricorso introduttivo della lite innanzi alla CTP.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, e rigetta il ricorso presentato dalla “Studio Moro” s.r.l..

Condanna la “Studio Moro” s.r.l. al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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