Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26746 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESE MIRABILE & C. s.r.l., fallita, in persona del curatore

pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n.

5, presso l’Avv. Manzi Andrea, rappresentata e difesa dall’Avv. Di

Girolamo Corrado, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., con domicilio eletto in Roma, piazzale delle Belle

Arti n. 8, presso l’Avv. Abrignani Ignazio, rappresentata e difesa

dall’Avv. MESSINA G. Battista come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

1270/08 depositata il 6 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

uditi gli Avv.ti Albini Carlo per delega dell’Avv. Di Girolamo e

Tiberio Sprasò per delega dell’Avv. Messina.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento della Imprese Mirabile & C. s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Marsala, ha rigettato la domanda della curatela stessa volta a far dichiarare l’inefficacia della cessione di un immobile effettuata dalla citata impresa a S.S..

A sostegno del ricorso vengono proposti due motivi con i quali, sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge, si censura l’impugnata pronuncia laddove la Corte di merito ha ritenuto insussistenti prove sufficienti in ordine alla consapevolezza da parte della acquirente dello stato di insolvenza dell’impresa venditrice.

Resiste l’intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza viene censurata in ordine alla motivazione su cui la stessa è fondata a mente della quale la sussistenza di due ipoteche giudiziali iscritte in esito a decreto ingiuntivo qualche mese prima dell’atto pubblico non costituirebbe prova sufficiente in ordine alla consapevolezza in capo all’acquirente dello stato di insolvenza in cui si trovava l’impresa venditrice. La censura è infondata.

Premesso che se è vero che in ordine allo stato soggettivo di consapevolezza della decozione nelle ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, (tra le quali rientra quella di cui si discute) deve essere fornita la prova da parte di chi agisce in revocatoria e che questa deve attenere alla conoscenza effettiva e non alla mera astratta conoscibilità è anche vero che detta prova può essere raggiunta anche attraverso presunzioni (Cassazione civile, sez. 1^, 7/10/2010, n. 20834), essendo ovvia la considerazione che, trattandosi di elemento che attiene alla sfera psicologica del soggetto, la prova della sua esistenza non può essere diretta se non nel caso (non frequente) in cui la consapevolezza viene espressamente manifestata.

E’ stato tuttavia affermato che n Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009).

Ciò posto ritiene il Collegio che non possa che rilevarsi come il giudice del merito abbia ben tenuto presente il valore presuntivo consistente nella consapevolezza dell’esistenza dell’iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia del credito derivante da decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un istituto bancario nei confronti dell’imprenditore cedente ma abbia altresì svalutato la rilevanza di tale elemento ai fini della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza opponendovi considerazioni (impegno dello stesso istituto bancario a cancellare l’ipoteca accettando il pagamento del saldo in esito a tale formalità) idonee a far ritenere, secondo il giudicante, raggiunta la prova del convincimento in capo all’acquirente dell’insussistenza di uno stato di insolvenza non transitorio ma irrevocabile.

Si tratta dunque di una valutazione di merito non incongrua nè illogica di cui la Corte non può che prendere atto non potendo vertere il giudizio di legittimità sul vizio di motivazione sulla condivisibilità delle conclusioni cui giunge il giudice del merito nell’accertamento di un fatto.

Il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge è anch’esso infondato in quanto, una volta ritenuta carente la prova in ordine all’elemento soggettivo, viene evidentemente a mancare uno dei presupposti delle revocabilità di un atto per cui nessuna violazione della L. Fall., art. 67, è ravvisabile nella fattispecie.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Il contrastato andamento della fase di merito giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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