Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26745 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26745 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 25901-2011 proposto da:
COMUNE DI SERINO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3,
presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FANTIN BRUNO
giusta delega a margine;
– ricorrente –
2013
contro
2927
TURISTICA SERINESE SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 320/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
Data pubblicazione: 29/11/2013
26/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FANTIN che ha
chiesto l’accoglimento nel merito, preliminarmente di
essere autorizzato nei termini a rinnovare notifica
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.
I
R.G. 25901/2011
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza
n.320/12.10, depositata il 26.7.2010 in parziale riforma della sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Avellino,n. 109(07/2007, riconosceva il diritto della società all’
autosmaltimento dei rifiuti, in relazione all’Hotel Serino, rilevando come la stessa non fosse tenuta
denunzia annuale, in quanto non sia verificata alcuna variazione, confermando, nel resto, la
sentenza impugnata.
Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Serino deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.Igs 507/ 93 e 22/97, come modificato dalla legge
9/12/1998, n. 426, della legge 23.3.2001, n. 93, della legge 31/7/2002, n. 179, rilevando come
l’attività di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti non fosse sufficiente ad escludere
l’applicazione della Tarsu, in mancanza di prova dell’attività di recupero dei rifiuti;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 72 D.Igs 507/1993 ritenendo applicabile la sanzione per
omessa denunzia nel caso in cui la superficie da assoggettare a tassazione siano state accertate in
sede contenziosa, non avendo il contribuente effettuato la dichiarazione iniziale;
c) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione della pretesa
tributaria, in violazione del d.p.r. 158/99, art. 49, comma 13 D.Igs 507/1997, in quanto una sentenza
di mero accertamento non può consentire l’esecuzione forzata, non avendo il giudice proceduto alla
quantificazione del quantum e non avendo fatto riferimento a criteri oggettivi per effettuare
l’individuazione dell’importo dovuto.
La società non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile non essendo stato ritualmente notificato alla società Turistica Serinese nel
domicilio eletto presso i difensori avv. Alfonso Nacchia e Tiziana Nacchia in Nocera Inferiore, via
Ambruoso 2 in quanto, come rilevato dall’Ufficiale giudiziario, “lo studio dei dott.ri Alfondo
Nacchia e Tiziana Nacchia di è trasferito a Suino, come da informazioni ivi assunte da alcuni
condomini”.
Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si
perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del
principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento
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a fornire’ la prova dell’attività di recupero effettuata dalla ditta incaricata né a fornire al Comune la
giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale
giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio ai fini del rispetto del termine perentorio,
essendo evidente che la necessità di una previa costituzione in giudizio per la richiesta di un
provvedimento giudiziale sulla rinnovazione della notificazione comporta un rilevante
allungamento dei tempi del giudizio, oltre che un appesantimento delle procedure.
(Cass.19/10/2012, n. 18074).
Nella fattispecie, il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il
in data 9.11.2011 la concessione di termine per la rinnovazione della notifica e con una seconda in
data v9.4.2013 la fissazione di apposita udienza “al fine di consentire la rinotificazione del ricorso
introduttivo del giudizio”
Questa Corte a Sezioni Unite ha già affermato che qualora la nii ticaziiic dell’atto, da effettuarsi
entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del
processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei
tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la i’ ipie-,1 del PI Ot,° , e,
ai fini del rispetto del termine, la conseguente noli fica/ione avrà effetto dalla data iniziale di
attivazione del in oL,2,,Itinento, sempreché la riira del medesimo sia intervenuta entro un termine
ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per
conoscere l’esito negativo della noi ii,d/ e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie. Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009.
Ne consegue che, ove la parte istante non si attivi in un tempo ragionevole, dopo avere conosciuto
l’esito negativo della tentata notificazione, curando i connessi adempimenti per la rinotifica, deve
escludersi la sussistenza dei presupposti che consentono al giudice di disporre la rimessione in
termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 6/06/2012, n. 9114).
Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, il 23.10.2013
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21}13 –
procedimento notificatorio, non vi ha provveduto e aveva, invece, formulato con una prima istanza