Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26745 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14451/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano che lo

rappresenta e difende per procura in allegato al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2797/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 3.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2020 dal Dott. BELLE’ Roberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da D.I. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

D.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

il Ministero dell’Interno ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, per avere la Corte territoriale affermato che le ragioni addotte dal ricorrente restano confinate nei limiti di una vicenda privata, sostenendosi l’irrilevanza della natura privata o pubblica della vicenda e dovendosi porre attenzione in caso di persecuzione o danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 6) provenienti da privati, alla capacità dello Stato di tutelare i propri cittadini;

il ragionamento svolto nel motivo è in sè coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali” (Cass. 6 luglio 2020, n. 13959; Cass. 20 luglio 2015, n. 15192);

tuttavia, nel caso di specie le argomentazioni della Corte non hanno riguardato soltanto le capacità della polizia di fornire tutela al ricorrente, potenzialmente tali da giustificare anche i menzionati approfondimenti officiosi, avendo essa escluso altresì il profilo pregiudiziale in ordine alla sussistenza di “alcun concreto ed oggettivo pericolo di danno grave”;

rispetto a tale aspetto motivazionale il motivo replica facendo ancora riferimento al rischio di subire una vendetta con la magia nera e quindi ad un dato tutt’altro che munito di obiettività e dunque inidoneo a congruamente aggredire la menzionata ratio decidendi che resta dunque intatta a sorreggere la decisione;

con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sotto il profilo dell’illegittimo diniego della protezione sussidiaria, per motivazione apparente assunta nell’escludere l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata; va premesso che la Corte ha esplicitamente argomentato rispetto al fatto che, in esito alle evoluzioni politiche del 2010/2011, la situazione generale aveva registrato progressi in materia di ordine pubblico;

è poi vero che la Corte territoriale non ha indicato le fonti da cui sono state tratti i predetti elementi e che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente” e che “al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 2019, n. 11312);

tuttavia, chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sotto il profilo del mancato esercizio dei poteri di indagine o di incompleta indicazione delle fonti, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate e dimostrative dell’esistenza, nella regione di sua provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarle; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso;

il motivo, per quanto attinente ad una violazione di legge, riguarda infatti pur sempre l’omesso esercizio di poteri istruttori, la cui censura non può consistere nella mera allegazione della mancata ricerca di una prova purchessia e va viceversa sorretto da un ragionamento, eventualmente anche desumibile ex se dal contenuto delle COI, che dimostri l’indispensabilità degli elementi così addotti; in altre parole, la necessaria concludenza del vizio denunciato, comporta il convergere della censura in un requisito di indispensabilità del mezzo, la cui ricorrenza è già stata individuata da questa Corte, seppure in altri ambiti, allorquando esso sia idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza od a provare quel che sia rimasto indimostrato (Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790; v. anche, in tema di mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro, Cass. 10 settembre 2019, n. 22628; fino a Cass. 16 maggio 2002, n. 7119);

tali connotazioni mancano nel caso di specie, in quanto le fonti citate dal ricorrente indicano essenzialmente il rischio abusi da parte delle forze di polizia attraverso omicidi extragiudiziali o maltrattamento dei detenuti;

gli elementi documentali addotti, non essendo assistiti da migliori precisazioni argomentative, sono eccessivamente generici, con riferimento alle ragioni che sono alle base degli abusi e non consentono quindi di evidenziare una situazione di violenza indiscriminata, nè vi sono elementi di sorta per anche solo ipotizzare che il ricorrente potrebbe essere interessato da tali abusi;

con il terzo motivo il ricorrente afferma la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, sostenendo che nella sentenza non si reperirebbe alcuna argomentazione circa le ragioni a base del rigetto della domanda e sottolineando come la vulnerabilità possa dipendere da situazioni geo-politiche o politico-economiche che la Corte era tenuta ad accertare, anche attraverso indagini officiose, onde non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose dei diritti umani, senza contare la paura di tornare in patria per le condizioni di rischio personale esposte;

il motivo è anch’esso inammissibile;

esso è del tutto generico, esponendo situazioni solo astrattamente possibili, che lo rendono palesemente inidoneo a censurare con effettività quanto argomentato dalla Corte, mentre, per quanto riguarda i pericoli di cui alle fonti menzionate nel secondo motivo, la ricordata impossibilità di riferirne il contenuto al ricorrente rendono gli stessi non utile anche ai fini della tutela umanitaria;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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