Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26745 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 22276/2017 R.G. proposto da

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GORLANI,

INNOCENZO GORLANI;

– ricorrente –

contro

T.S., M.E., M.G., M.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SECCHI VILLA;

– controricorrenti –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MAGLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

F.R. ricorre, affidandosi a due motivi con atto notificato il 18/09/2017 a mezzo p.e.c. e posta ordinaria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia n. 775 del 24/05/2017 e notificata il 19/07/2017, con cui sono stati accolti gli appelli (il primo, di T.S., nonchè B., G., ed M.E.; il secondo, di M.B.) avverso il rigetto dell’opposizione dispiegata dagli intimati al precetto (per Euro 1.102.252,05) da lei intimato per il pagamento della condanna al pagamento del conguaglio riconosciutole (con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2183 del di 08/06/2013) in esito a domanda di lesione di legittima e nullità di donazioni ex art. 782 c.c., nonchè a quello delle spese di lite;

resistono: con un primo controricorso, M.B.; con un secondo, T.S., G., B. ed M.E.;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente ed i controricorrenti T.- M. ( G., B. ed E.) depositano memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.,.

Diritto

CONSIDERATO

che:

vanno superati i dubbi di improcedibilità ed inammissibilità alla stregua del compiuto esame dell’intero fascicolo di ufficio e di parte ricorrente, comunque anche alla stregua della sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;

la ricorrente si duole:

– col primo motivo, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, di “errore sui presupposti”, di “travisamento dell’oggetto del giudizio”, di “violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6”, di “difetto di motivazione / motivazione illogica, incongrua e/o apparente”, di “nullità della sentenza” e di “ultrapetizione”;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 282 c.p.c.”;

in particolare, in punto di diritto è prospettata la questione della esecutività o meno di capi di sentenze della peculiare tipologia di azione per cui è causa, come reso evidente dall’ampia disamina compiuta se non altro nella sentenza di primo grado, richiamata in ricorso e nella qui gravata sentenza;

poichè il ricorso involge una questione di particolare rilevanza, non possono definirsi sussistenti le condizioni per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

va così applicato l’art. 380-bis c.p., u.c., come modificato dalla norma sopra richiamata;

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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