Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26744 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26744 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26642-2009 proposto da:
TOCCI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato
DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza n. 133/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

si riporta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 133/2/08, depositata il 22-10-2008, la CTR di Roma ha accolto l’appello
proposto dall’Ufficio contro la sentenza n 134/11/2007 della CTP di Roma, dichiarando non
dovuto il rimborso richiesto dal contribuente Tocci Maurizio, ex dirigente ENEL, avente ad
oggetto la maggiore IRPEF versata dall’ENEL, sotto forma di ritenuta d’imposta, sulla
liquidazione in somma capitale percepita dal predetto contribuente a titolo di conversione del

dall’ENEL con applicazione dell’aliquota corrispondente alla tassazione separata del TFR e che
invece il ricorrente riteneva doversi computare nella misura del 12,50%, di cui all’art. 42,
comma 4, TUIR.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato con
successiva memoria; ha resistito con controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e
falsa applicazione degli artt. 6 L. 482/1985, 16, lett. a) 17 e 42 , comma 4, TUIR, 17, 27,
28,30,33,35, 55,59,60 e 64 DPR 449/1959, art. 14 quater d.lgs 124/1993, art. 1362, 1363 e
1366 cc e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, 1882 e 1919 cc, rilevava che
erroneamente la CTR aveva ritenuto che le prestazioni erogate dall’ENEL ai propri dirigenti
non potevano ricondotte ad un contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/PIA è stata affrontata dalle sez. unite di questa Corte che, con la nota sentenza
13642/2011, ha precisato che “una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella
applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con
l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini),
riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di
soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore
del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni
erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazio
stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale

trattamento pensionistico integrativo aziendale -c.d. PIA-, imposta che era stata computata

a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una
“sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di
lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicché possono essere
tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale„ mentre
alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la

distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma
del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le
polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).
La S.C. ha, quindi, affermato il seguente condiviso principio di diritto: “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti
iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di
previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi
maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di
cui agli artt. 16, co.1, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la
ritenuta del 12.50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati
a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art.
16, co. 1. Lett. a) e 17 del DPR 917 cit..”.
Siffatto principio è stato poi precisato da successive sentenze, che hanno ribadito che per
“rendimento” va inteso “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del
Fondo del capitale accantonato” e che il relativo importo va quantificato in base agli
investimenti concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme contrattuali via
via applicabili, ai risultati conseguiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ed alle assegnazioni
di queste alle singole posizioni individuali (v. Cass. 29583/2011; 280/2012; 5376/2012;
8320/2012).
Alla luce dei principi che precedono, pertanto, e poiché risulta pacifico dagli atti di causa c
contribuente qui ricorrente era già iscritto al fondo di previdenza di cui si tratta in ep

tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 … Ogni

antecedente al 28 aprile 1993„ non resta che concludere che la sentenza qui impugnata deve
essere cassata con rinvio alla medesima CTR del Lazio, diversa composizione, affinchè il
giudice del rinvio faccia applicazione del principio per cui la ritenuta del 12,50%, prevista
dall’ad 6 della Legge n. 482 del 1985, va applicata solo sulle somme rinvenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo intendersi “il rendimento netto” imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, quantificando il

finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con
essi realizzati.
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà
– previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso
degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali
rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali
siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione
delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine,
quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale
accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo
credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina
dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione
separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.
In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio,
dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa
composizione, perché questa si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente,
determinando l’imposta da costui dovuta secondo i principi sopra enunciati; la stessa CTR
provvederà, inoltre, anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti
alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che si atterrà ai

relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato

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principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

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