Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26743 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26743 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26492-2009 proposto da:
DE FRANCISCO RICCARDO elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
PACE FABIO con studio in MILANO CORSO DI PORTA ROMANA
89/B (avviso postale) giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
2817

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI ASTI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2008 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANCTIS delega
Avvocato PACE che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di TORINO, depositata il 13/10/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 34/25/08, depositata il 13-10-2008, la CTR di Torino ha rigettato l’appello
proposto da De Francisco Riccardo contro la sentenza n 52/02/2006 della CTP di Asti che
aveva rigettato il ricorso del contribuente, ex dirigente ENEL, avverso il diniego della sua
istanza diretta ad ottenere il rimborso della maggiore IRPEF versata dall’ENEL, sotto forma di
ritenuta d’imposta, sulla liquidazione in somma capitale percepita dal predetto contribuente a

che era stata computata dall’ENEL con applicazione dell’aliquota corrispondente alla
tassazione separata del TFR e che invece il ricorrente riteneva doversi computare nella
misura del 12,50%, di cui all’art. 42, comma 4, TUIR.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche da
successive memorie; ha resistito con controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione
degli artt. 42, comma 4, dpr 917/86, art. 6 L. 482/85, art. 1, comma 5, d.l. 669/1986, artt. 16 e
17 dpr 917/86 rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che le prestazioni erogate
dall’ENEL ai propri dirigenti non potevano essere in alcun modo assimilate a quelle tipiche
delle pattuizioni aventi ad oggetto forme qualsivoglia di assicurazioni sulla vita.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente, deduceva -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè sulla natura della prestazione di
capitale erogato al ricorrente e sul titolo di detta erogazione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati
per quanto di ragione.
La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/PIA è stata affrontata dalle sez. unite di questa Corte che, con la nota sentenza
13642/2011, ha precisato che “una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella
applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con
l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini),
riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favo

titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale -c.d. PIA-, imposta

soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore
del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni
erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni
stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale
a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una
sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di

alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicché possono essere
tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale„ mentre
alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la
tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 … Ogni
distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma
del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le
polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).
La S.C. ha, quindi, affermato il seguente condiviso principio di diritto: “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti
iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di
previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi
maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di
cui agli artt. 16, co.1, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la
ritenuta del 12.50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli importi maturati
a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art.
16, co. 1. Lett. a) e 17 del DPR 917 cit..”.
Siffatto principio è stato poi precisato da successive sentenze, che hanno ribadito che per
“rendimento” va inteso “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del
Fondo del capitale accantonato” e che il relativo importo va quantificato in base agli
investimenti concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme contrattua
via applicabili, ai risultati conseguiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ed alle assegna

lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile

di queste alle singole posizioni individuali (v. Cass. 29583/2011; 280/2012; 5376/2012;
8320/2012).
Alla luce dei principi che precedono, pertanto, e poiché risulta pacifico dagli atti di causa che il
contribuente qui ricorrente era già iscritto al fondo di previdenza di cui si tratta in epoca
antecedente al 28 aprile 1993„ non resta che concludere che la sentenza qui impugnata deve
essere cassata con rinvio alla medesima CTR del Piemonte, diversa composizione, affinchè il

dall’art 6 della Legge n. 482 del 1985, va applicata solo sulle somme rinvenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo intendersi “il rendimento netto” imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, quantificando il
relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato
finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con
essi realizzati.
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà
– previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso
degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali
rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali
siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione
delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine,
quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale
accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi,
calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo
credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina
dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione
separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.
In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio,
dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa
composizione, perché questa si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente,
determinando l’imposta da costui dovuta secondo i principi sopra enunciati; la stessa CTR
provvederà, inoltre, anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al pr
giudizio di legittimità.

giudice del rinvio faccia applicazione del principio per cui la ritenuta del 12,50%, prevista

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti
alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che si atterrà ai
principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

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