Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26743 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28170-2018 proposto da:

M.A., RICORSO NON DEPOSITATO AL 11/10/2018;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3706/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha depositato controricorso avverso il ricorso per cassazione notificatogli da M.A. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 17.1.2018;

che il ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato per come invece previsto dall’art. 369 c.p.c.;

che il potere di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche nell’ipotesi di suo mancato deposito da parte ricorrente, s’intende ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza la sua esistenza mediante il controricorso (giurisprudenza consolidata fin da Cass. S.U. n. 4859 del 1981: cfr. da ult. Cass. n. 26529 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che il mancato deposito del ricorso impedisce di ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. in tal senso Cass. n. 26529 del 2017, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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