Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26742 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14331/2019 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano che lo

rappresenta e difende per procura in allegato al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2507/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2020 dal Dott. BELLE’ Roberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da P.V. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

P.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte territoriale escluso, con motivazione apparente, la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, limitandosi a negare la sussistenza di tale rischio e senza neppure vagliare la credibilità del richiedente, omettendo poi di precisare sulla scorta di quali fonti avrebbe provveduto a svolgere l’accertamento richiesto, sebbene il Report Easo del novembre 2018 imponesse di concludere diversamente;

il motivo è inammissibile;

non è in sè vero che la sentenza impugnata non renda manifesta la propria base motivazionale, avendo esplicitamente escluso i rischi di conflitto armato e violenza indiscriminata, anche attraverso l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, richiamando essa dati UNHCR da cui emergerebbero criticità solo rispetto ad alcune zone della Nigeria diverse da quelle di provenienza del ricorrente e potendosi semmai dire che sono incerte la datazione e il luogo di reperimento di tali dati;

è poi vero che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente” e che “al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 2019, n. 11312);

tuttavia, e in ogni caso, chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sotto il profilo del mancato esercizio dei poteri di indagine o di incompleta indicazione delle fonti, per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate e dimostrative dell’esistenza, nella regione di sua provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarle; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso;

il motivo, per quanto attinente ad una violazione di legge, riguarda infatti pur sempre l’omesso esercizio di poteri istruttori, la cui censura non può consistere nella mera allegazione della mancata ricerca di una prova purchessia e va viceversa sorretto da un ragionamento, eventualmente anche desumibile ex se dal contenuto delle COI, che dimostri l’indispensabilità degli elementi così addotti; in altre parole, la necessaria concludenza del vizio denunciato, comporta il convergere della censura in un requisito di indispensabilità del mezzo, la cui ricorrenza è già stata individuata da questa Corte, seppure in altri ambiti, allorquando esso sia idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza od a provare quel che sia rimasto indimostrato (Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790; v. anche, in tema di mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro, Cass. 10 settembre 2019, n. 22628; fino a Cass. 16 maggio 2002, n. 7119);

tali connotazioni mancano nel caso di specie, in quanto il motivo riferisce di dati COI che attesterebbero l’esistenza di un gruppo terroristico che attaccherebbe le strutture petrolifere del Delta del Niger e di un insufficiente utilizzo della polizia in servizi di sicurezza per la popolazione e quindi elementi del tutto generici, la cui conferenza (attacchi alle strutture petrolifere) rispetto alla posizione del ricorrente resta non spiegata o che per la loro laconicità risultano inidonei (insufficienza polizia) in sè a comprovare le condizioni legittimanti la protezione richiesta;

con il secondo motivo il ricorrente afferma la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, sostenendo che nella sentenza non si reperirebbe alcuna argomentazione circa le ragioni a base del rigetto della domanda e sottolineando come la vulnerabilità possa dipendere da situazioni geo-politiche o politico-economiche che la Corte era tenuta ad accertare, anche attraverso indagini officiose, onde non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose dei diritti umani, senza contare la paura di tornare in patria e di essere sottoposto ad un’ingiusta pena detentiva, a fronte di condizioni carcerarie ed ai trattamenti inumani e degradanti cui sarebbero sottoposti i detenuti nel paese;

il motivo è anch’esso inammissibile;

a parte la genericità di esso, esponendo situazioni solo astrattamente possibili, che lo rendono palesemente inidoneo a censurare con effettività quanto argomentato dalla Corte, anche nella parte in cui si fa leva sulla situazione carceraria esso è dedotto con modalità insufficienti;

la Corte territoriale ha infatti ritenuto l’assenza di elementi di obiettivo riscontro della narrativa del ricorrente, incentrando il giudizio di credibilità in proposito sul fatto che lo stesso ricorrente affermasse di non aver mai ricevuto un mandato di comparizione o atto equipollente dalla Polizia;

rispetto a tale valutazione il motivo nulla adduce ed esso dunque risulta comunque inidoneo a fornire elementi utili a superare un presupposto logico della disamina rispetto alle condizioni carcerarie, inutile a fronte dell’assenza di prova di un concreto rischio di carcerazione;

nulla sulle spese, in assenza di reale attività difensiva da parte del Ministero, limitatosi alla mera costituzione tardiva in giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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