Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26742 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26595-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2010 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto la

rinotifica per il contribuente in subordine l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su un motivo avverso la sentenza la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, meglio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo all’IVA per l’anno di imposta 2001 per intervenuto condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, da parte della società A.T. SRL (già Autosalone Carburi Tino SRL).

Il giudice di appello ha ritenuto che la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, era valida ed efficace perchè il processo verbale di constatazione, ritenuto ostativo dall’Ufficio, non conteneva gli elementi di positività che da soli avrebbero giustificato tale effetto ed era privo del giudizio di valore in capo ai verbalizzanti, in quanto non contestava alla contribuente la erronea applicazione del regime del margine, ma si limitava ad ipotizzare situazioni ostative connesse a condizioni sospensive con riferimento ad indagini in corso da parte Autorità straniere.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. L’unico motivo, con il quale si censura la violazione e falsa applicazione della L n. 289 del 2002, artt. 9 e 15 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), chiedendo affermarsi la inapplicabilità del condono tombale alla fattispecie in esame, è fondato e va accolto.

2.2. Si rileva dalla sentenza impugnata che il debito tributario in esame è relativo all’IVA e che la parte aveva chiesto di definirlo ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

2.3. Orbene, come affermato da Cass. 23 settembre 2011, n. 19546. (conforme Cass. 23 maggio 2012, n. 8110), la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06 ha affermato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 ed 8 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta. Tale statuizione ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (v. Cass. n. 20068 del 2009), e quindi tale incompatibilità riguarda anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, il quale pertanto deve essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia se utilizzato per l’IVA (cfr. Cass. n. 20435/2014).

2.4. La decisione impugnata, che ha ritenuto condonabile ai sensi della L. cit. art. 9, il debito tributario relativo ad IVA confluito nell’avviso di accertamento conseguente al mancato accoglimento della procedura di definizione automatica, è quindi errata per incompatibilità con il sistema comune dell’IVA, incompatibilità che va rilevata d’ufficio.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessarie ulteriori valutazioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese di giudizio della fase di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; le spese di giudizio delle fasi di merito si compensano.

PQM

La Corte di cassazione,accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso;condanna l’intimato alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese di giudizio per le fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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