Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26742 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23656-2018 proposto da:

B.P., RICORSO NON DEPOSITATO AL 09/08/2018;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4202/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO IN DIRITTO

che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato controricorso avverso il ricorso per cassazione notificatole da B.P. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 2.10.2017;

che il ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato per come invece previsto dall’art. 369 c.p.c.;

che il potere di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche nell’ipotesi di suo mancato deposito da parte ricorrente, s’intende ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza la sua esistenza mediante il controricorso (giurisprudenza consolidata fin da Cass. S.U. n. 4859 del 1981: cfr. da ult. Cass. n. 26529 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che il mancato deposito del ricorso impedisce di ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. in tal senso Cass. n. 26529 del 2017, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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