Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26742 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. I, 13/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2398/2010 proposto da:
T.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 25, presso l’avvocato
RINALDI ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati OPPI Renzo,
ROSALIA LA BARBERA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso l’avvocato CAPECCI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BOTTI Barbara, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il
12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione ove ci sia
l’accettazione, in subordine inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso (RG 2398/2010) avverso il decreto del 30.09.2009 – 13.01.2010, reso dalla Corte di appello di Brescia, ricorso proposto da T.L., assistito dagli Avv.ti R. Oppi e R. La Barbera, nei confronti di B.M., che ha resistito con controricorso, assistita dall’Avvio B. Botti.
Vista la rinuncia al presente giudizio espressa dal T. in ragione di intervenuta transazione, rinuncia sottoscritta dai suoi difensori ed alla quale il difensore della B. ha apposto il visto ex art. 390 c.p.c..
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione;
che, pertanto, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo;
che la ragione della rinuncia giustifica la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità;
che la decisione della Corte di Cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza (cfr.
Cass. n. 1878 del 2011).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio di cassazione per avvenuta rinuncia e compensa per intero le relative spese.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011