Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26741 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3567-2018 proposto da:

E.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6077/2017 della CORTE D’APPELLO) di NAPOLI,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.10.2017, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di E.M.T. volta a conseguire la pensione d’inabilità civile;

che avverso tale pronuncia E.M.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 434,342 e 346 c.p.c., per non avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello per omessa specificazione dei motivi di gravame concernenti la lamentata insussistenza del requisito reddituale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115-116, 182,359,414 c.p.c. ss. e art. 442 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse stata data prova della sussistenza del requisito reddituale nonostante risultasse depositata all’uopo in atti certificazione dell’Agenzia delle Entrate;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 152 att. c.p.c., per avere la Corte di merito provveduto a condannarla alle spese nonostante l’avvenuta presentazione di idonea dichiarazione di esonero;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha ormai chiarito che la modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012 (conv. con L. n. 134 del 2012) agli artt. 342 e 434 c.p.c., non ha innovato rispetto alla natura del giudizio di appello, trasformandolo da revisio priorili-instantiae in mezzo d’impugnazione a critica vincolata, di talchè la sanzione dell’inammissibilità può essere predicata solo quando l’appello non contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ma solo richiedendosi che l’atto affianchi alla parte volitiva una parte argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (così da ult. Cass. S.U. n. 27199 del 2017);

che, nella specie, ancorchè l’INPS si sia limitato a ripercorrere le argomentazioni già svolte in prime cure circa la necessità che l’odierna ricorrente desse prova del possesso del requisito reddituale (cfr. l’atto di appello dell’INPS, per come debitamente trascritto a pagg. 4-5 del ricorso per cassazione), non è meno vero che la pronuncia di primo grado, sul punto, si era limitata ad osservare che “sussiste il requisito reddituale, rilevando, nel caso di specie, solo il reddito personale per essere la ricorrente vedova, come si ricava dallo stato di famiglia in atti” (così la sentenza di prime cure, per come trascritta ibid., pag. 3), di talchè, non svolgendo la sentenza gravata alcuna argomentazione che dimostrasse l’avvenuto vaglio delle tesi svolte in primo grado dall’appellante, ben poteva l’atto di appello consistere, con i dovuti adattamenti, nella ripresa delle linee difensive svolte nella memoria di costituzione in prime cure, solo la puntualità del primo giudice nel confutare determinate argomentazioni potendo mettere capo alla necessità di una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello (così Cass. S.U. n. 27199 del 2017, cit., in motivazione); che viceversa appare manifestamente fondato, previa sua riqualificazione in omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, il secondo motivo, avendo la Corte di merito affermato che l’odierna ricorrente non avrebbe “provveduto a depositare tempestivamente sin dal primo grado, nè (…1 tempestivamente prodotto in questo grado di giudizio, documentazione idonea a mezzo del competente ufficio finanziario atta a provare la propria situazione reddituale” (così la sentenza impugnata, pag. 2), senza tuttavia confrontarsi con la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Aversa da cui risultano redditi prima facie utili a guadagnare all’odierna ricorrente la provvidenza oggetto della domanda (Euro 8.205,00 per il 2006, 8.369,00 per il 2007, 8.503,00 per il 2008, ultimo anno incluso nella certificazione de qua per come sintetizzata a pag. 3 del ricorso per cassazione e allegata al n. 8 del fascicolo di questo grado);

che del pari manifestamente fondato è il terzo motivo, avendo il giudice del gravame provveduto a condannare l’odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite pur in presenza della dichiarazione di esonero di cui all’art. 152 att. c.p.c., per come debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione;

che, pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA