Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26741 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. II, 13/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. ZANUTTIGH Loriana e Carlo

Silvetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, Viale Angelico, n. 92;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. ROBECCHI

MAJNARDI Ambrogio e Alfredo Codacci Pisanelli, elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Claudio

Monteverdi, n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pavia in data 28 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avv. Luigi Nicolais, per delega dell’Avv. Carlo Silvetti, e

l’Avv. Alfredo Codacci Pisanelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G. propose opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 273/98 emanata dal presidente del Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino il 21 maggio 2003 (notificata a mezzo del servizio postale il 26 maggio 2003), con la quale gli era stata irrogata – in qualità di affittuario-coltivatore diretto dei terreni e quale trasgressore- esecutore materiale del lavori – la sanzione di Euro 54.842,26, comprensiva di spese di istruttoria e di notificazione, per la violazione della L.R. Lombardia 22 marzo 1980, n. 33, art. 3, in relazione all’art. 10, comma 7, e art. 24 delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo Valle del Ticino, che vieta l’introduzione di nuove colture risiere in zona B;

che nella resistenza del Consorzio, l’adito Tribunale di Pavia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2005, ha modificato l’ordinanza-ingiunzione, rideterminando l’entità della sanzione irrogata in Euro 27.405,64;

che il Tribunale ha escluso che fosse maturato il termine di prescrizione, in quanto la violazione è stata commessa il 17 maggio 1998 e l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa il 21 maggio 2003, ma il decorso della prescrizione quinquennale è stato sospeso dal 2 marzo 1999 al 9 marzo 1999 in conseguenza del rinvio dell’audizione del contravventore su richiesta di quest’ultimo;

che il Tribunale ha altresì: (a) dichiarato priva di fondamento la dedotta nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la mancata immediata contestazione del processo verbale di accertamento; e (b) respinto le osservazioni del ricorrente in ordine alla qualità dei terreni in questione;

che per la cassazione della sentenza Tribunale il C. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Consorzio ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminare allo scrutinio del primo motivo di ricorso (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28), è l’esame della deduzione sollevata dal Consorzio controricorrente, con cui si rileva che il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non conteneva, tra i motivi di impugnativa, l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Parco del Ticino;

che l’eccezione deve essere disattesa;

che avendo il Tribunale adito deciso nel merito l’eccezione di prescrizione dell’opponente (sia pure rigettandola), il Consorzio avrebbe dovuto dolersi dell’ultrapetizione del giudice a quo con ricorso incidentale, e non limitarsi a dedurre l’errore del Tribunale con controricorso;

che nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato;

che è esatto che la L. n. 689 del 1981, art. 28, nulla dispone in ordine all’istituto della sospensione della prescrizione, disciplinandone unicamente l’interruzione con la previsione che la stessa è regolata dalle norme del codice civile: pertanto, non prevedendo il sistema generale delle sanzioni amministrative la sospensione della prescrizione e non essendo le norme dettate con riguardo a detto istituto dal codice civile o dal codice penale applicabili neppure in via analogica, è da escludere, nel silenzio del legislatore, che il rinvio dell’audizione del contravventore, che abbia fatto richiesta all’autorità competente di essere sentito, determini la sospensione del corso della prescrizione quinquennale;

che tuttavia, occorre considerare che l’audizione del trasgressore, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass., Sez. 1^, 16 febbraio 2005, n. 3124;

Cass., Sez. 2^, 18 gennaio 2007, n. 1081; Cass., Sez. 2^, 26 novembre 2008, n. 28238);

che pertanto la decisione del Tribunale – benchè erroneamente motivata con riferimento all’intervenuta “sospensione” del corso della prescrizione – è conforme al diritto là dove esclude che si sia maturata la prescrizione, giacchè la convocazione del trasgressore per l’audizione ed il rinvio della medesima audizione su richiesta di quest’ultimo sono atti idonei ad interrompere il relativo corso;

che il rigetto della censura assorbe l’esame della questione, sollevata dal Consorzio controcorrente, se sia esatta la qualificazione, operata dal primo giudice, dell’illecito in questione (introduzione di nuove colture risiere in zona vietata) come istantaneo ad effetti permanenti, anzichè come permanente;

che con il secondo mezzo si denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e ci si duole del fatto che il Tribunale non abbia dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione, nonostante il Consorzio non solo non abbia provveduto alla contestazione immediata della violazione, ma neppure abbia indicato nel verbale notificato le ragioni che avevano impedito di procedere nell’immediatezza alla contestazione;

che il motivo è infondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata della violazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa, quando si sia comunque preceduto, come nella specie, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass., Sez. 2^, 29 dicembre 2009, n. 27508);

che il terzo motivo (violazione della L.R. Lombardia 22 marzo 1980, n. 33, art. 10 e della L.R. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, art. 28) lamenta, per un verso, che l’introduzione di una risaia in un terreno asseritamente in precedenza coltivato a pioppeto venga sanzionata sulla base di una norma che nella zona alla quale appartiene il terreno de quo vieta la coltivazione tanto del riso quanto dei pioppi; e, per l’altro, che il calcolo della sanzione, avendo dato per presupposto l’esistenza di un pioppeto (invece di considerare il terreno sul quale è stata eseguita la semina “seminativo irriguo”, come ampiamente provato), sia assolutamente viziato da un errato presupposto di fatto;

che con lo stesso mezzo ci si duole che il Tribunale abbia applicato erroneamente l’art. 28 della citata Legge Regionale, nella parte in cui disciplina il metodo di calcolo della sanzione, confondendo il concetto di valore con quello di profitto;

che il motivo è infondato;

che per un verso, ai sensi dell’art. 10, comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino, approvato con la L.R. Lombardia n. 33 del 1980, il divieto di introduzione, nelle zone B e B1, di nuove colture risiere, sussiste anche quando il terreno sia stato in precedenza destinato a pioppeto;

che d’altra parte, la premessa da cui muove il ricorrente – l’essere il terreno interessato dall’accertamento un “seminativo irriguo” anzichè un “seminativo arborato” – finisce con il contestare un accertamento di fatto compiuto, con logico e motivato apprezzamento, dal Tribunale, senza trascrivere – in violazione del principio di autosufficienza – le risultanze processuali che il giudice del merito avrebbe male o insufficientemente valutato;

che infine, con riguardo all’entità della sanzione, correttamente ñ1 Tribunale ha convalidato la determinazione dell’Amministrazione, la quale aveva preso in considerazione, a tal fine, l’incremento del valore del terreno derivante dalla coltivazione a risaia;

che infatti, siffatto parametro di riferimento è previsto dalla L.R. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, la quale, all’art. 28, determina il profitto (fra il doppio ed il triplo del quale è compreso l’importo della sanzione) con riguardo all’utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o, alternativamente, dall’incremento di valore conseguito dal bene stesso (ancorchè – giova rilevare – attraverso una trasformazione vietata dall’ordinamento);

che il quarto motivo (violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) lamenta che la sentenza impugnata sia contraddittoria e ingiusta nella parte in cui ha deciso per la compensazione delle spese del giudizio;

che il motivo è infondato;

che il C. nel giudizio di merito è risultato solo parzialmente vincitore, avendo il Tribunale ridotto la sanzione nella misura della terza parte del massimo della sanzione, dopo aver rilevato che l’erronea quantificazione della superficie oggetto della contestazione aveva comportato la necessità per il contravventore di proporre opposizione avverso il processo verbale di accertamento, così perdendo la facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta in relazione a quella parte dei terreni per i quali era stata correttamente effettuata la contestazione;

che l’art. 92 cod. proc. civ., non è violato, perchè le spese non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ed i giusti motivi per la compensazione risultano dal complesso motivazionale che sorregge la sentenza del Tribunale, atteso il sostanziale rigetto dei motivi di opposizione;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Consorzio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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