Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26740 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26740 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 19154-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore,

elettivamente

domiciliato

in

ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RIGHINI FABIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2008 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 13/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/11/2013

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate notificava a Fabio Righini la
revoca dei benefici c.d. prima casa per il mancato rispetto del

ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi,
ed irrogava le sanzioni. Il ricorso, con cui il contribuente
chiedeva, pure, la restituzione dell’importo già versato allo
scopo di ottenere la riduzione delle sanzioni, veniva
integralmente accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio
veniva rigettato, Con sentenza n. 20/25/08, depositata il 13
giugno 2008, dalla CTR della Toscana, che: a) riteneva
inammissibile, per la sua novità, l’eccezione di non ripetibilità
delle sanzioni; b) affermava sussistere un caso di forza maggiore
che scriminava il mancato trasferimento della residenza; c)
riteneva, comunque, spettante l’agevolazione, dato che il
contribuente svolgeva la sua attività lavorativa nel comune ove
era ubicato l’immobile acquistato.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con quattro motivi. Il contribuente non ha depositato
difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che, nel
ritenere nuova l’eccezione di non ripetibilità delle sanzioni, la
CTR è incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art 57 del
d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo tenuto conto che la questione

i

trasferimento della residenza anagrafica nel Comune ove era

aveva formato oggetto di espressa pronuncia da parte della CTP,
con conseguente legittimità del motivo d’appello formulato
dall’ufficio.

nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986.
La ricorrente lamenta che i giudici d’appello non hanno
considerato che l’appartamento era già locato alla data
dell’acquisto, come espressamente dedotto nello stesso rogito,
sicché il suo mancato rilascio, da parte dell’inquilino, non
costituiva evento imprevedibile e, dunque, non poteva esser
qualificato come causa di forza maggiore.
3. Col terzo motivo, si deduce, nuovamente, la violazione
dell’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131
del 1986, per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini del
riconoscimento dell’agevolazione, che il contribuente svolgesse
la sua attività lavorativa nel comune in cui era ubicato
l’immobile, ancorché in seno all’atto di acquisto egli avesse
dichiarato di voler trasferire colà la residenza, senza, tuttavia,
rispettare il termine perentorio previsto al riguardo.
4. Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 17, co 2 del d.lgs. n. 472 del 1997,
per avere la CTR riconosciuto “legittima la ripetibilità
dell’importo agevolato corrisposto dal contribuente in
conseguenza dell’avvenuta definizione delle sanzioni irrogate”.
5. Il terzo motivo, che, per comodità espositive, va

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2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1

esaminato con priorità, è infondato. 6. La nota 2^ bis, della
tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 subordina,
per quanto qui interessa, alla lett. a), il godimento

territoriali (a parte il caso del cittadino italiano emigrato
all’estero che si riferisce all’intero territorio nazionale) tra
l’acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo,
come si desume dal tenore letterale della norma -che utilizza
avverbi disgiuntivi-, due distinti criteri: il primo fondato sulla
residenza, ed il secondo riferito alla sede di lavoro
(dell’acquirente o del suo datore di lavoro). 7. Da tanto
logicamente consegue che l’impegno di trasferire la residenza,
da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il
relativo inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi
l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia
valere il criterio della sede di lavoro (diversamente opinando,
infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso,
esaurendone il primo l’ambito di rilevanza), in consonanza con
lo scopo perseguito dall’agevolazione, che consiste
nell’incentivare l’investimento del risparmio nella proprietà di
una unità immobiliare specificamente nel Comune “di residenza”
o “di lavoro” dell’interessato. 8. La circostanza, sottesa nella
censura, secondo cui il contribuente avrebbe chiesto
l’applicazione del beneficio invocando il (solo) criterio della
residenza è, in sé, priva di autosufficienza, nè diversamente da

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dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti

quanto opinato dalla ricorrente, deriva dall’assunzione del
relativo impegno da parte del contribuente, non essendo precluso
al contribuente far valere più criteri concorrenti, ai fini del

9. Il rigetto del motivo in esame rende superfluo l’esame
del secondo, tenuto conto della ricorrenza del titolo, in capo al
contribuente, per il godimento dell’agevolazione.
10. Il primo motivo, che va ora esaminato è, invece,
fondato. Va, infatti, osservato che, in ipotesi di richiesta di
rimborso di somme già versate il contribuente riveste la qualità
di attore anche in senso sostanziale, con la duplice conseguenza
che grava su di lui l’onere di allegare e di provare i fatti ai quali
la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le
argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la spettanza del
credito (per insussistenza di detti fatti, o qualificazione ad essi
attribuita dal contribuente) costituiscono mere difese, come tali
non soggette, appunto, ad alcuna preclusione processuale, salva
la formazione del giudicato interno, qui non esistente (Cass. n.
29613 del 2011).
11. L’accoglimento del motivo dovrebbe comportare la
cassazione della sentenza con rinvio, onde statuire sulla
questione della ripetibilità dell’importo agevolato ex art 17 del
d.lgs. n. 472 del 1997 (oggetto del quarto motivo, su cui la
sentenza non ha provveduto, ma, trattandosi di questione di mero
diritto, la causa può esser decisa nel merito in applicazione dei

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conseguimento dell’unico trattamento agevolato richiesto.

principi di economia processuale e della ragionevole durata del
processo come costituzionalizzato nell’art. 111, co 2, Cost., con
il rigetto dell’istanza restitutoria avanzata dal contribuente. 12.

disciplinato dal citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, è
autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo
cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che la scelta
del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista
dal comma 2 della norma comporta l’effetto di chiudere,
definitivamente, in termini e secondo modalità e parametri
oggettivi prefissati dalla stessa legge, il rapporto tra contribuente
e fisco in ordine alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni
rilevate, definizione da cui il fisco trae il vantaggio della pronta e
incontestata riscossione di una somma oggettivamente
commisurata in rapporto alla pena edittale, ed il contribuente
quello dell’abbandono di ogni altra pretesa sanzionatoria da parte
dell’Amministrazione (cfr. Cass. n. 12695 del 2004, in relazione
alla norma di cui all’art. 58 del dPR n. 633 del 1972).
13. In considerazione dell’esito della lite, le spese del
giudizio vanno, interamente, compensate tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il terzo motivo, assorbito il secondo,
accoglie il primo ed il quarto, cassa e decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo limitatamente all’istanza di
restituzione delle sanzioni. Compensa le spese dell’intero

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Ed, infatti, l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni,

giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.

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