Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26740 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14222/2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano che lo

rappresenta e difende per procura in allegato al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 176/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 5.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2020 dal Dott. Belle Roberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da M.B. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale; M.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria limitandosi a dichiarare che egli non avrebbe dedotto alcun pericolo per la propria incolumità, senza valutare le condizioni del suo paese di origine;

con il secondo motivo, dedotto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente afferma la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, sostenendo che nella sentenza non si reperirebbe alcuna argomentazione circa le ragioni a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria e sottolineando come la vulnerabilità possa dipendere da situazioni geo-politiche o politico-economiche che la Corte era tenuta ad accertare onde non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose dei diritti umani;

il ricorso è inammissibile;

la Corte d’appello ha disatteso il gravame del ricorrente sulla base di una doppia ratio decidendi;

da un primo punto di vista essa ha infatti confermato la pronuncia del Tribunale secondo cui il ricorso giudiziale originario del Balawal era inammissibile in quanto il provvedimento della Commissione era stato emesso come inerente un’ipotesi di manifesta infondatezza e quindi era da impugnare nei 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2 (qui lett. a);

in proposito la Corte riteneva che il ricorrente avrebbe dovuto addurre in primo grado le ragioni per cui la pronuncia di manifesta infondatezza assunta in sede amministrativa fosse errata, mentre lo aveva fatto solo tardivamente in appello, affermando che la Commissione avrebbe deciso sulla base di fatti diversi da quelli da lui prospettati;

da altro punto di vista la Corte di merito ha comunque esaminato le domande del ricorrente, affermandone l’infondatezza perchè l’allontanamento dal paese era avvenuto per ragioni di lavoro e senza allegare l’esistenza di persecuzioni, di pericoli o di vulnerabilità;

i motivi dispiegati con il ricorso per cassazione riguardano solo la decisione di infondatezza, ma non quella di inammissibilità, in sè autonoma ed assorbente, in quanto secondo il richiamato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2 (qui lett. a) (ora sottoposto ad analoga regolazione ma dal combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, u.p., art. 28-bis, comma 2 e art. 28-ter), in caso di manifesta infondatezza della domanda il termine di impugnazione è ridotto a 15 giorni dalla notificazione del provvedimento e ciò a pena, espressamente, di inammissibilità, sicchè una volta spirati tali termini la decisione amministrativa diviene inoppugnabile;

opera pertanto il consolidato principio per cui “ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile” (così Cass. 21 giugno 2017, n. 15350, ma v. anche Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815);

nulla sulle spese in quanto il Ministero si è limitato a depositare nota di costituzione, senza svolgere effettiva attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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