Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2674 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25357/2016 R.G. proposto da:

R.V., e C.C., rappresentati e difesi dall’Avv.

Piero Sandulli per procura a margine del ricorso, elettivamente

domiciliati in Roma presso il suo studio alla via F. Paulucci dè

Calboli n. 9;

– ricorrenti –

contro

Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM s.p.a., quale

sub-cessionaria della Banca Popolare di Bari s.c.r.l., rappresentata

e difesa dall’Avv. Rosa Fasulo per procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo

studio al viale Libia n. 167;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, n. 270,

depositata il 20 luglio 2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 3 dicembre 2019.

Letta la memoria depositata dai ricorrenti.

Vista la memoria depositata fuori termine dalla controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– La controversia riguarda un mutuo stipulato in data 8 marzo 1993 da R.V. e C.C. presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Avigliano, poi Banca Popolare di Bari, allo scopo di estinguere uno scoperto di conto corrente intestato al R. medesimo.

– Il credito della Banca Popolare di Bari è stato dapprima ceduto ad Eurofinance s.r.l., intervenuta nei gradi di merito, e da questa ulteriormente ceduto ad Istituto Finanziario del Mezzogiorno IFIM s.p.a..

– Appunto nei confronti di IFIM s.p.a., e sulla base di due motivi, R. e C. ricorrono per la cassazione del rigetto dell’appello da loro proposto avverso la sentenza non definitiva di primo grado, la quale non aveva dichiarato la nullità del mutuo nonostante ne fosse illecita la causa.

– Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia e violazione dell’art. 1418 c.c., il secondo violazione degli artt. 3,41 Cost., art. 1421 c.c.: da valutare unitariamente per connessione logica, i due motivi stigmatizzano che il giudice d’appello abbia omesso di pronunciare sulla domanda di nullità del mutuo per illiceità della causa, e che comunque tale nullità non abbia rilevato d’ufficio, nonostante il mutuo avesse lo scopo di ripianare un’esposizione debitoria viziata dall’illegittima determinazione e capitalizzazione degli interessi passivi.

– In realtà, la sentenza d’appello non ha affatto omesso la pronuncia sull’illiceità del mutuo, trovandovisi viceversa affermato che lo scopo del mutuo erogato a R. e C., cioè lo scopo di ripianamento debitorio, “di per sè non presenta il carattere della illiceità, nè è idoneo a snaturare il contratto di prestito” (p. 8.1).

Tale ratio decidendi neppure viola le norme sull’illiceità della causa, la quale, ai sensi degli artt. 1343 e 1344 c.c., postula la contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, ovvero la frode alla legge, quindi una specifica e obiettiva funzionalizzazione del contratto a uno scopo contra ius (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324): del quale il giudice d’appello, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, non ha rinvenuto evidenza alcuna.

Ad avviso dei ricorrenti, è erroneo in diritto, secondo i principi del collegamento negoziale, dichiarare, come avvenuto nella specie, la nullità delle clausole di conto corrente inerenti la determinazione e capitalizzazione degli interessi passivi, senza nel contempo dichiarare la nullità per illiceità della causa del mutuo erogato allo scopo di ripianare lo scoperto del medesimo conto.

La sentenza d’appello ha negato ogni contraddizione, con l’argomento che “i contratti conservano ciascuno la propria autonoma validità, tanto che è logicamente configurabile il permanere dell’interesse della parte alla determinazione della esatta debitoria sul conto corrente a lei intestato, ferma restando la validità del contratto di mutuo” (p. 9.1.2).

Nel definire la fattispecie concreta quale collegamento solo occasionale tra i negozi, e non autentico collegamento funzionale, la ratio decidendi si sottrae alla verifica di legittimità, spettando al giudice di merito interpretare e qualificare la concreta relazione tra i negozi, se occasionale oppure funzionale, anche agli effetti delle eventuali ripercussioni di validità (Cass. 27 marzo 2007, n. 7524). Il ricorso va respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato; il controricorso invoca la rifusione delle spese anche per il giudizio d’appello, ma l’istanza non può essere esaminata, in difetto di ricorso incidentale avverso la statuizione di compensazione resa dal giudice del grado (Cass. 11 ottobre 2018, n. 25357).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA