Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2674 del 05/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2674 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 7956-2016 proposto da:
SILENZI ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato
BARTOLOMEO GIORDANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato EMILIO TRIVOLI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CENTRO” IPPICO LA FORNACE” in persona del legale
rappresentante pro tempore RAFFAELE GELMINI, RAFFAELE
GELMINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati

1

Data pubblicazione: 05/02/2018

PIETRO GABRIELE ROVEDA, GIANLUIGI BONIFATI giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

UGF ASSICURAZIONI SPA;

avverso la sentenza n. 3759/2015 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO
MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

2

– intimata –

Rilevato che:
1. Nel novembre 2010 Isabella Silenzi conveniva in giudizio il Centro
Ippico “La Fornace” e Raffaele Gelmini affinché il Giudice ne
accertasse la responsabilità ex artt. 1218 e/o 2043 cc per i danni derivati
da una caduta di cavallo avvenuta presso il predetto Centro Ippico il 19
ottobre 2002, durante l’esecuzione di un esercizio.

scomposta alla gamba sinistra, da cui sarebbe derivata l’insorgenza di
patologie invalidanti, documentate dal perito di parte, ed in ragione
delle quali il SS Regione Emilia Romagna le riconosceva un’invalidità
dell’ 80%.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che eccepivano
l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni,
deducendo che l’eventuale responsabilità doveva ricondursi al regime
dell’art. 2043 cc, rispetto al quale il termine quinquennale era
inutilmente decorso. Nel merito, contestavano che il cavallo con cui si
stava svolgendo l’attività fosse di proprietà di Isabella Silenzi.
Il Centro Ippico, inoltre, chiamava in giudizio la UGF Assicurazione, al
fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni.
La società assicurativa eccepiva il difetto di legittimazione passiva, non
essendo stato provato il rapporto di assicurazione sulla base del quale si
domandava la manleva.
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 463/2014, rigettava la domanda
attorea ritenendo il diritto prescritto, riconducendo la fattispecie
all’alveo della responsabilità extracontrattuale. Il giudice di prime cure
escludeva l’operatività dell’art. 1218 cc, non essendo stata fornita la
prova del rapporto contrattuale tra l’attrice e il Centro Ippico.
Parimenti, nella sentenza si accoglieva l’eccezione del difetto di
legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa.

3

In ragione del sinistro, la Silenzi riportava una frattura biossea

La Silenzi proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale di lodi, eccependo di aver avuto contezza del complesso delle
conseguenze lesive connesse al sinistro soltanto nel luglio 2009.
2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3759 del 30 settembre
2015, rigettava l’impugnazione confermando le stesse motivazioni
addotte dal Giudice di primo grado. In particolare, confermando la

prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito, riteneva la
domanda infondata, essendo il cavallo di proprietà della danneggiata e
qualificando la caduta come un fatto fisiologico dell’attività ippica.
3. Avverso tale pronunzia Isabella Silenzi propone ricorso per
cassazione con due motivi.
3.1 Il Centro Ippico “La Fornace” resiste con controricorso.
3.2. Il procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte
concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che:
4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa
applicazione di norma di diritto, violazione o falsa applicazione delle
norme di cui agli artt. 115 e 116 cpc, 2934, 2943, 2947 cc. La Corte
territoriale avrebbe errato in quanto ha ritenuto che le patologie
lamentate dalla Silenzi erano la progressiva derivazione del danno
immediato riportato in occasione del sinistro. A tale conclusione il
giudice del merito sarebbe giunto omettendo la valutazione della
documentazione inserita in memoria, con la quale si accertava che le
patologie invalidanti, imprevedibili all’epoca della caduta, fossero sorte
soltanto successivamente all’ottobre del 2006, la cui diagnosi non
interveniva prima del marzo 2009. Pertanto il giudice del merito ha
errato nel ritenere prescritto il diritto all’azione di risarcimento della
ricorrente perché il termine iniziava a decorrere dal giorno in cui si era
manifesta l’ultima componente del danno. A ciò si aggiunga che il
4

natura aquiliana della responsabilità eccepita, ribadiva l’intervenuta

termine doveva ritenersi interrotto a norma dell’art. 2943 c.c. in ragione
della domanda risarcitoria proposta nell’ottobre 2009.
Il motivo è inammissibile sia perché richiede una nuova valutazione
della prova circa il fatto che non si trattava della medesima malattia,
bensì di malattia nuova e diversa (pur causalmente collegata con
l’incidente) emersa solo nel 2006.

territoriale ha fatto corretta applicazione della regola iuri s in materia di
prescrizione. Infatti in materia di diritto al risarcimento del danno da
illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un
primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il
termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a
tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se
queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento
del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed
autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione
del responsabile (Cass. S.U. 580/2008; Cass. 7139/2013).
Ebbene non risultano trascritte le parti delle relazioni mediche che
dimostrerebbero l’insorgenza della patologia nuova e autonoma rispetta
alla frattura scomposta conseguente alla caduta dell’ottobre 2002.
4.2. Con il secondo motivo denuncia la Violazione o falsa applicazione
di norma di diritto- violazione o falsa applicazione della norma di cui
all’art. 2052 cc. La ricorrente denuncia la mancata applicazione del
disposto dell’art. 2052 c.c. evidenziando che la norma in questione
individua una responsabilità alternativa, in capo al proprietario
dell’animale o in capo a chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso.
Invero, sebbene di proprietà della Silenzi, il cavallo era utilizzato dal
centro ippico per lo svolgimento di attività imprenditoriale. La norma
sarebbe stata violata anche nella parte in cui la Corte d’Appello ha
5

Ma in ogni caso sarebbe ugualmente infondato perché la Corte

escluso la responsabilità del centro ippico e dell’istruttore ritenendo che
la caduta fosse un fatto fisiologico dell’attività realizzata, il cui rischio
era stato accettato dalla danneggiata. Ma l’accettazione del rischio
comunque non è sufficiente ad escludere la responsabilità dei predetti,
laddove gli stessi abbiano violato le regole poste a salvaguardia
dell’incolumità degli allievi, fatta salva l’applicazione dell’art. 1227 c.c..

rivalutazione del merito della causa.
Inoltre il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati
in giurisprudenza in materia. Infatti la responsabilità per il danno
causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 cod. civ., incombe a titolo
oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve
dell’animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal
proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di
godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione
dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in
virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un
interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario
(Cass. n. 16023/2010). In ogni caso non vi è alcuna prova che l’animale
fosse in uso a terzi al momento della caduta, utilizzandolo la stessa
proprietaria che praticava il salto ippico ad ostacoli.
4.3. Con il terzo motivo si duole della violazione o falsa applicazione di
norma di diritto- violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli
artt. 1218 e 1228 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte escluso
la responsabilità contrattuale del Centro Ippico e dell’istruttore,
ritenendo non provata la sussistenza del contratto tra l’appellante e gli
appellati. La Silenzi aveva offerto puntuale prova per testi del rapporto
contrattuale, per il quale non è richiesta la forma scritta né ad substantiam
né, per quel che in tal sede rileva, ad pro bationem. In ogni caso,
rileverebbe la natura fattuale del rapporto, in ragione dell’affidamento
6

Anche il secondo motivo è inammissibile perché richiede una nuova

posto dalla ricorrente al centro ippico e all’istruttore, da cui discendono
conseguenzialmente obblighi di vigilanza e di protezione. Ne
deriverebbe perciò l’applicabilità del regime probatorio di cui all’art.
1228 c.c.; sicché mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato
nella pendenza del rapporto, l’altra parte deve dimostrare che l’evento
dannoso si è determinato per causa non imputabile né alla scuola né

Ancora, il disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. si ritiene comunque
violato nella parte in cui la sentenza d’appello esclude la responsabilità
delle controparti per contatto sociale, considerando la caduta come
un’evenienza fisiologica dell’attività equestre.
Anche il terzo motivo è infondato.
Difatti con il motivo di ricorso la ricorrente si limita a dire che il giudice
ha male valutato la prova quando ha escluso l’esistenza di un contratto
tra vittima ed istruttore. In realtà, il giudice del merito sul punto ha
detto molto di più circa l’impossibilità di individuare inadempimenti
contrattuali. Difatti a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata la Corte
territoriale, con congrua e logica motivazione, ha ritenuto che sulla base
delle prove il cavallo della ricorrente era semplicemente collocato a
pensione presso il centro ippico c che, in ogni caso, il percorso a
ostacoli non presentava difficoltà significative per chi praticava la
disciplina. Inoltre era un percorso già conosciuto e già sperimentato
dalla Silenzi.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17.
P.Q.M.
7

all’insegnante.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in Euro 15.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli
accessori di legge.

dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA