Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2674 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 04/02/2021), n.2674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1714-2016 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VINCENZO LORETO;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI S.P.A., (Società con socio unico, soggetta all’attività

di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane

S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo

studio dell’Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2001/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2015 R.G.N. 2313/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli C.A., dipendente della Ferservizi spa dal 1979 ed inquadrato, in base alla nuova classificazione del personale del CCNL 2003 nel livello D1 – Tecnico specializzato, assumeva di avere svolto, sin dal dicembre del 2001, mansioni superiori ascrivibili all’Area Quadri livello B o, in subordine, al livello C, chiedendo, quindi, che fosse accertato e dichiarato lo svolgimento delle mansioni superiori, con inquadramento dall’1.8.2003 (data di decorrenza del nuovo CCNL) nel livello B o, in via gradata, in quello C.

2. Nel contraddittorio delle parti e dopo avere espletato attività istruttoria l’adito giudice accoglieva la domanda subordinata e, dichiarando il diritto del ricorrente all’inquadramento nel profilo di “esperto” livello C dall’1.8.2003, condannava la società al pagamento delle relative differenze retributive oltre alle spese legali.

3. La Corte di appello di Napoli, sul gravame proposto dalla Ferservizi spa, con la sentenza n. 2001 del 2014, in riforma della pronuncia di prime cure, respingeva le originarie domande proposte dal C.. Sulla base delle prove raccolte e dei fatti allegati, dopo avere esaminato le declaratorie contrattuali di riferimento, la Corte territoriale precisava che non poteva ritenersi raggiunta la dimostrazione che i compiti disbrigati dal ricorrente fossero riconducibili al livello C – Direttivi, mentre, invece, gli elementi raccolti inducevano a concludere che quei compiti erano propri del livello di appartenenza (livello D – Tecnici Specializzati); compensava, infine, le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione C.A. affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso la Ferservizi spa.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2003 relativamente alla declaratoria, al profilo professionale di esperto, alla figura professionale di impiegato direttivo del livello C -Direttivi, alla luce dell’art. 13 (Classificazione professionale) del Contratto aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie. Si sostiene che, a fronte della valutazione del giudice di prime cure, la Corte di merito aveva errato ad interpretare la declaratoria dell’indicata fonte contrattuale Livello C – Direttivi in quanto non aveva considerato che, nella stessa declaratoria, era indicato testualmente che: “Rientra in tale livello: Esperto. Profili professionali – Esperto”; in sostanza, la Corte di merito, errando nella esegesi della disposizione contrattuale, aveva ritenuto fondamentale la circostanza che esso ricorrente non aveva avuto personale da dirigere quando, invece, era risultato per tabulas che, a seguito dei vari prepensionamenti, si era trovato ad occuparsi da solo dell’intero settore a lui affidato, pur non essendo la funzione di coordinamento di altro personale obbligatoria per l’inquadramento nel livello C – Direttivi. Si deduce, quindi, che ciò che contraddistingueva il livello superiore da quello D – Segretario Tecnico Superiore – era solo il profilo di “esperto” (tipico del primo) e che tale figura, analizzando i compiti attribuiti al C., era sicuramente individuabile nel caso in esame. Infine, si evidenzia che la Corte di appello non aveva correttamente interpretato l’art. 13 sulla classificazione professionale del contratto aziendale di Gruppo FS e dell’accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie in quanto aveva definito tale accordo “una sorta di tabella di corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione”, mentre la nuova classificazione di cui all’accordo di confluenza del contratto aziendale aveva avuto lo scopo proprio di classificare le nuove branche di attività delle società del Gruppo FS, come appunto quella del ricorrente che non era solo di natura tecnica ma era connotata da competenze e conoscenze professionali elevate.

2. Il motivo non è fondato.

3. Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno precisare le declaratorie contrattuali e i profili professionali oggetto del contendere.

4. E’ opportuno preliminarmente precisare che la gravata sentenza ha congruamente e particolarmente evidenziato che i contratti collettivi applicabili ratione temporis, dal 1991 al 1998, avevano classificato il personale in Aree professionali ed il C. – era stato inquadrato nell’Area IV Tecnici qualificati, profilo di Segretario Tecnico Superiore.

5. Sotto la vigenza del CCNL del 1998 l’Area IV Tecnici Qualificati comprendeva “i dipendenti i quali svolgono, con iniziativa ed autonomia operativa, mansioni tecniche, amministrative o contabili per le quali è richiesta specifica conoscenza tecnica/pratica e che implicano funzioni di coordinamento e controllo operativo. I dipendenti inquadrati nell’area sono adibiti a qualunque mansione dell’area stessa”.

6. Il profilo di Segretario Tecnico Superiore recitava: “Svolge utilizzando anche specifici mezzi ed apparecchiature, con preparazione e capacità professionale e/o specialistica, attività: – tecnico amministrativa, contabile, nonchè di controllo, verifica e collaudo; – disegno, misurazione e rilievo e di partecipazione alla progettazione, nonchè di supporto e collaborazione ad attività di studio, ricerca e coordinamento di particolari attività di lavoro”.

7. Tale era il profilo rivestito dal C..

8. Nel 2003 fu introdotta una nuova classificazione del personale (prevista dal contratto collettivo e da un Accordo di confluenza) per cui il personale appartenente alla ex IV Area Funzionale confluì nel livello D Tecnici Specializzati (“Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e di istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonchè professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e del processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore”.

9. Tra le figure professionali della suddetta declaratoria, vi era quella di “Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali Operativi che riguardava i “lavoratori che, in possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, commerciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professionali e/o specialistiche in virtù delle rispettive specializzazioni e, in particolare: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento, specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonchè di collaborazione e coordinamento di particolari attività”.

10. Il superiore livello C – Direttivi, chiesto in via subordinata dal C., riconosciuto in primo grado dall’1.8.2003 ma ritenuto infondato dalla Corte territoriale, comprende i “lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, attività per l’attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, anche attraverso il coordinamento e la gestione di atro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche e/o direttive inerenti alla realizzazione di risultati produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi produttivi e/o di attività e/o di attività di personale”.

11. In tale livello rientra la posizione professionale di “Esperto – Profili Professionali -Esperto Lavoratori amministrativi e tecnici- che riguarda i “lavoratori amministrativi e i tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell’ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche e/o con funzioni direttive. Figure professionali Impiegato direttivo”.

12. Ciò premesso, in primo luogo devono essere dichiarate inammissibili tutte le doglianze finalizzate ad ottenere un riesame nel merito in ordine alla idoneità degli elementi fattuali a fondare il riconoscimento del superiore inquadramento.

13. Invero, l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. n. 26234 del 2008; Cass. n. 28824 del 2009), come nel caso di specie.

14. I problemi di diritto, sollevati con le censure di cui al motivo, sono essenzialmente due: il primo riguardante l’individuazione dell’elemento che differenza il livello D da quello C ed il secondo concernente la qualificazione dell’Accordo di confluenza che accompagna il CCNL delle Attività ferroviarie del 2003, ai fini della nuova classificazione del personale non più in Aree funzionali ma in un’unica scala classificatoria con 8 livelli professionali.

15. Orbene, con riguardo ad entrambe le questioni, da trattarsi congiuntamente perchè tra di loro interferenti, va sottolineato che la Corte territoriale non ha incentrato la propria ratio decidendi, in ordine alla differenziazione tra i due livelli C e D esclusivamente sulla base della mancanza della funzione di coordinamento e della gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiori (perchè il C. espletava da solo le mansioni affidategli ed effettivamente svolte) ma per la qualità dell’attività svolta, che nel caso di “Esperto” doveva essere specialistica e/o con funzioni direttive e, quindi, di contenuto superiore rispetto al sistema di conoscenze richiesto per il profilo di “tecnico Specializzato” ove, invece, era richiesta una necessaria preparazione e conoscenze professionali e/o specialistiche in virtù delle rispettive specializzazioni.

16. L’iter argomentativo, in punto di diritto, dei giudici di seconde cure si è infatti articolato nei seguenti passaggi: a) nel 2003 il profilo professionale del “Tecnico Specializzato” era stato individuato in modo più ampio e specialistico di quello di “Segretario Tecnico Superiore” (delineato dalla contrattazione collettiva del 1998) perchè erano stati previsti anche compiti più strettamente tecnici; b) il “livello C – Profilo Esperto” richiedeva una preparazione specifica e l’adibizione ad attività specialistica di contenuto necessariamente superiori a quelle previste dal livello D, già richiedente un elevato livello di conoscenza, professionalità e competenze tecniche; c) non era aliena, in tale distinzione, la funzione di coordinamento e di gestione di altro personale.

17. Tali argomentazioni sono esatte giuridicamente, aderenti sotto il profilo letterale e logico-sistematico al dettato delle disposizioni contrattuali susseguitesi nonchè svolte correttamente con riferimento agli specifici profili professionali oltre che alle declaratorie astratte dei relativi livelli.

18. Sulla base della suddetta prospettazione non merita censure neanche l’assunto della gravata sentenza lì dove ha ritenuto l’Accordo di confluenza “una sorta di tabella di corrispondenza tra vecchia e nuova classificazione” prevedendo che per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 186 della IV Area funzionale del precedente ccnl 6.2.1998/1.8.2003, l’inquadramento avvenisse nel livello professionale D-Tecnici Specializzati direttamente al parametro D1 (ove era confluito all’epoca il C.) in quanto la Corte ha espressamente, in seguito, specificato che il profilo di Tecnico Specializzato era di contenuto più ampio di quello di Segretario Tecnico Superiore rafforzandone le caratteristiche, di talchè la definizione adottata, neppure in termini di certezza, non è significativa di un accordo sulla automatica equiparazione di ruoli bensì di inquadramento dei vari profili avendo riguardo alla mutata specificità degli stessi, nel frattempo intervenuta.

19. Tale operazione, del resto, è compatibile con la denominazione (Accordo di confluenza) adottata dalle parti sociali, lì dove il termine “confluenza” sta proprio a rappresentare non un mero atto di corrispondenza ma una valutazione di esatto inquadramento dei precedenti ruoli.

20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

21. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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