Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2674 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27079/2009 proposto da:

P.C. per sè e quale procuratrice della sorella P.

G., A.A., A.M.C. quali eredi,

coniuge il primo e figli i secondi di P.M.T., sorella

di C. e G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA F. COLETTI 39, scala C, int. 8, presso lo studio dell’avvocato

FORTUNATO Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FORTUNATO AGOSTINO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA Pier

Luigi, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento R.G. 520/1993 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,

depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Pier Luigi Ferrara che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Lagonegro in data 7.10.2 009 ed in pari data depositata con la quale è stata dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva di r.g. n. 520/1993.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Nell’espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche – ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per avvenuta caducazione del titolo esecutivo – ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti (Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. 12.12.2008 n. 3276), e non con il ricorso per cassazione.

Se, poi, si fosse trattato di una declaratoria di estinzione tipica lo strumento impugnatorio sarebbe stato il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c., e, comunque, non il ricorso per cassazione (Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. 12.12.2008 n. 3276)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il resistente è stato ascoltato in Camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Ha ritenuto di dovere osservare.

II giudice del merito, con l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, ne ha rilevato la sua improseguibilità per avvenuta caducazione del titolo esecutivo.

Di qui il rimedio impugnatorio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti (Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. 12.12.2008 n. 3276), e non del ricorso per cassazione.

Pertanto, non appaiono pertinenti i rilievi posti dai ricorrenti nella memoria, in cui sono richiamati precedenti che attengono alla diversa fattispecie di risoluzione definitiva della controversia relativa all’opposizione agli atti esecutivi adottata nella forma dell’ordinanza, anzichè in quella della sentenza.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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