Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2674 del 03/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27079/2009 proposto da:
P.C. per sè e quale procuratrice della sorella P.
G., A.A., A.M.C. quali eredi,
coniuge il primo e figli i secondi di P.M.T., sorella
di C. e G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA F. COLETTI 39, scala C, int. 8, presso lo studio dell’avvocato
FORTUNATO Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FORTUNATO AGOSTINO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato
MARTUCCELLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA Pier
Luigi, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento R.G. 520/1993 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,
depositata il 07/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Pier Luigi Ferrara che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Lagonegro in data 7.10.2 009 ed in pari data depositata con la quale è stata dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva di r.g. n. 520/1993.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Nell’espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche – ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per avvenuta caducazione del titolo esecutivo – ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti (Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. 12.12.2008 n. 3276), e non con il ricorso per cassazione.
Se, poi, si fosse trattato di una declaratoria di estinzione tipica lo strumento impugnatorio sarebbe stato il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c., e, comunque, non il ricorso per cassazione (Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. 12.12.2008 n. 3276)”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il resistente è stato ascoltato in Camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Ha ritenuto di dovere osservare.
II giudice del merito, con l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, ne ha rilevato la sua improseguibilità per avvenuta caducazione del titolo esecutivo.
Di qui il rimedio impugnatorio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti (Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201; Cass. 12.12.2008 n. 3276), e non del ricorso per cassazione.
Pertanto, non appaiono pertinenti i rilievi posti dai ricorrenti nella memoria, in cui sono richiamati precedenti che attengono alla diversa fattispecie di risoluzione definitiva della controversia relativa all’opposizione agli atti esecutivi adottata nella forma dell’ordinanza, anzichè in quella della sentenza.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011