Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26739 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26739 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Enttate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

2g(

– ricorrente contro

Gruppo Public Consult spa, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma Via Bassano del Grappa 24, presso lo studio
dell’Avv.to Michele Costa, che la rappresenta e
difende, unitamente all’Avv.to Francesco Colaianni,
in forza di procura speciale a margine del
controricorso
controricorrente e

Equitalia Esatri spa,

in persona del legale

rappresentante p. t.,
-intimata –

avverso la sentenza n. 66/22/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
14/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
,– .2

Data pubblicazione: 29/11/2013

pubblica udienza del 1 ° /10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

66/22/2008

del

3/07/2008,

depositata in data 14/08/2008, la Commissione

respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 15/02/2008,
dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6,
avverso la decisione n. 156/42/2007 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che
aveva accolto il ricorso proposto dalla Gruppo
Public Consult spa avverso una cartella di
pagamento recante l’iscrizione a ruolo di IRPEG,
IRAP, ritenute alla fonte, sanzioni ed interessi
dovute per gli anni 2000 e 2001.
La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso della
contribuente, fondato sull’intervenuta definizione
agevolata dei ritardati ed omessi versamenti di
imposte per gli anni dal 1998 al 2001, ai sensi
dell’art.9 bis 1.289/2002, malgrado il pacifico
versamento della sola prima rata dovuta.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava che,

“secondo l’orientamento prevalente in

dottrina ed in giurisprudenza”,

in difetto di

pagamento delle rate di condono successive alla
prima,

“il debito resta ma il contribuente non

decade dal beneficio ovviamente con le
maggiorazioni e gli interessi”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione, notificato ad Equitalia Esatri spa ed

2

Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 22,

alla Gruppo Public Consult spa, l’Agenzia delle
Entrate, deducendo un unico motivo, per violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai
sensi dell’art.366 bis c.p.c., in relazione
all’art.9 bis 1.289/2002.
Ha resistito con controricorso la sola società
contribuente.
Motivi della decisione

Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9
bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle
altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289
del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16).
Infatti, mentre le seconde introducono un
tributario premiale”,

“condono

riconoscendo al contribuente

il diritto potestativo di chiedere che il suo
rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un
accertamento straordinario, da effettuarsi cioè
secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art.
9 bis concerne invece un
clemenziale”,

“condono tributario

che, basandosi sul presupposto di un

illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni
ed, a determinate condizioni, concede modalità di
lavoro per il loro pagamento, ma senza prevedere
alcuna forma di accertamento tributario
straordinario
tributario

(sulle
(Cass.

due
n.

specie

di

5077/2004;

condono

Cass.

n.

18353/2007).
Il

condono

“clemenziale”

non

richiede

una

necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600
del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna
incertezza in ordine al

“quantum”

da versarsi da

parte del contribuente per definire favorevolmente
la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal
medesimo indicato nella dichiarazione integrativa

Il ricorso è fondato.

presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi
come previsti dal comma 4.
Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale
previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L.
n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, legge
finanziaria per il 2004), il condono – in quanto
rimesso alla mera attività di liquidazione e
versamento della somma da parte del contribuente –

con l’integrale pagamento delle rate dovute nei
termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9
bis, comma l, essendo legittimata l’Amministrazione
finanziaria, in difetto del perfezionamento della
definizione della lite, al recupero della
originaria imposta dovuta.
Pertanto, al condono ex art. 9 bis L. n. 289 del
2002 non può ritenersi applicabile il principio da
questa Corte affermato, con riferimento alla
chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla
L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale, nel
caso in cui il contribuente si avvalga della
facoltà, prevista dal comma 2 di detta
disposizione, di versare ratealmente l’importo
dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima
rata comporta l’inefficacia dell’istanza di
condono,

con

la

conseguente

perdita

della

possibilità di avvalersi della definizione
agevolata, mentre, in caso di mancato versamento
delle rate successive, si procede ad iscrizione a
ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai
sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con
addebito di una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate (ridotta alla
metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza della rata), oltre

produce la definizione della lite pendente soltanto

agli

interessi

legali

(cfr.

Cass.n.22541/2012;

Cass. 6.10.2010 n. 20745; Cass. 23.7.2010 n. 17396;
in motivazione, Cass. 23/10/2006, n. 22788, Cass.
28/5/2007, n. 12410, Cass. 22/3/2006, n. 6370).
In conclusione, il ricorso va accolto, con la
cassazione della impugnata sentenza e rinvio per
nuovo esame, alla luce del principio di diiitto
sopra affermato (avendo la controricorrente dato

merito, eccepito anche la nullità della cartella in
quanto comprensiva di importi non dovuti, a fronte
di versamenti effettuati, nel 2002, dalla stessa,
in acconto), alla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese. del
presente giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa
composizione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 1 0 /10/2013.
Il Presidente
/-)

atto, nel controricorso, di avere, nei gradi di

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