Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26739 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12163/2019 proposto da:

H.A.P., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche,

Via Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano che lo

rappresenta e difende per procura in allegato al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2148/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2020 dal Dott. BELLE’ Roberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da H.A.P. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

H.A.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, nonchè dell’art. 4 della direttiva 2004/83/CE e con esso si sostiene, con riferimento alla protezione sussidiaria ed umanitaria, che la Corte territoriale avrebbe affermato la non credibilità del racconto del ricorrente sulla base di valutazioni soggettive, non suffragate dall’acquisizione di altri elementi informativi, escludendo la veridicità del timore del ricorrente di essere vittima di attentati terroristici nonostante esso fosse più che lecito, tenuto conto che egli si era salvato dall’attentato ad una moschea in modo del tutto fortuito;

il motivo è inammissibile;

la Corte territoriale ha esplicitato le incongruenze sulla cui base essa ha concluso per la non credibilità del racconto reso dal ricorrente, individuandole nella coincidenza temporale della sua presenza in Italia nello stesso periodo in cui egli sarebbe sfuggito all’attentato in Nigeria e nella esclusione, poi ritrattata, in ordine alla pregressa presentazione di altra domanda di asilo;

tali elementi, non a caso volti rispettivamente ad evidenziate profili oggettivi e soggettivi di inattendibilità, esprimono valutazioni di pertinenza del giudice del merito, coerenti con le regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in particolare lett. c), non contrastabili in sede di legittimità sulla base di affermazioni in ordine a possibili ma generiche attività di integrazione istruttoria;

vale del resto il consolidato principio per cui “in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33858);

con il secondo motivo il ricorrente afferma (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), in tema di protezione sussidiaria, per essersi la Corte territoriale limitata a dichiarare che egli non avrebbe dedotto alcun pericolo per la propria incolumità, omettendo di esaminare, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, la documentazione relativa alla situazione sociopolitica aggiornata del Gambia e trascurando altresì, in violazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 14, lett. c), di svolgere un’indagine attuale sulla predetta situazione;

anche tale motivo è inammissibile;

l’affermazione di “minacce subite” in esso contenuta è del tutto incoerente con la narrativa delle ragioni della richiesta di protezione quale esposta dallo stesso ricorrente e da lui riferita al timore riconnesso agli attentati posti in essere nel suo paese;

poichè la sentenza nulla dice di tali minacce, era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito ed anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);

inoltre, il motivo neppure precisa di quali minacce si trattasse, sicchè esso è generico, in violazione dei criteri di specificità complessivamente sottesi al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1;

nella parte relativa al rischio di coinvolgimento in disordini, il motivo è parimenti generico è non si misura, risultando così carente sotto il profilo impugnatorio, con le risultanze dei rapporti internazionali aggiornati al 2018, puntualmente indicati dalla Corte di merito, da cui la sentenza afferma emergere concordemente l’insussistenza di una violenza indiscriminata, sia nella zona di provenienza, sia in quelle di transito;

con il terzo motivo, dedotto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente afferma la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, sostenendo che nella sentenza non si reperirebbe alcuna argomentazione circa le ragioni a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria e sottolineando come la vulnerabilità possa dipendere da situazioni geo-politiche o politico-economiche che la Corte era tenuta ad accertare onde non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose dei diritti umani, senza contare la paura di tornare in patria e di essere vittima di attacchi terroristici evidenziata in atti;

la sentenza non è in realtà priva di motivazione rispetto alla protezione umanitaria, avendo essa affermato che mancava prova di situazioni di vulnerabilità, anche familiare, che ne integrasse i presupposti, così come labili erano da considerare i dati sull’integrazione raggiunta in Italia dal richiedente;

a fronte di ciò, il motivo è assolutamente generico, esponendo situazioni solo astrattamente possibili, che lo rendono palesemente inidoneo a censurare quanto argomentato dalla Corte con sufficiente effettività;

rispetto anche alla paura di attentati, l’insistenza sul punto finisce comunque per non prendere posizione ancora con quanto accertato dalla Corte in ordine all’assenza di rischi di violenze diffuse, sicchè tale reiterazione del tema si traduce – senza connessione con quanto nel complesso argomentato dalla Corte – nell’esposizione di un mero timore individuale, come tale del tutto inidoneo ad integrare un valido motivo di impugnazione;

nulla sulle spese, in assenza di reale attività difensiva da parte del Ministero.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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