Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26738 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 23/10/2018), n.26738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21791/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NUOVA AUTO MIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/65/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che nelle more del giudizio l’avvocatura erariale ha depositato istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, allegando una nota della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che in relazione alla lite de qua la società contribuente si è avvalsa della previsione definitoria agevolativa di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

Ritenuto pertanto che il processo va dichiarato estinto, la sentenza impugnata debba essere cassata senza rinvio e che le spese processuali possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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