Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26738 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. II, 13/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 407, presso lo studio

dell’avvocato Sig. F. CANTONE rappresentato e difeso dall’avvocato

PARMALIANA BIAGIO;

– ricorrente –

contro

MIN, POLITICHE AGRICOLE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., ISP.

CENTRALE REPRESSIONI FRODI UFF. CATANIA IN PERSONA DEL DIRETTORE

P.T., ISP- CENTRALE REPRESSIONI il FRODI C/O MIN POLITICHE AGRICOLE A

F. IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1293/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso o

l’inammissibilità dello stesso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.5.2001, M.C.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 23.4.2001 dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero delle Politiche Agricole,con cui gli era stato ingiuntoci sensi della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 il pagamento della somma di L. 60.637.744, a titolo di sanzione amministrativa per indebito conseguimento, nelle annate agrarie 1995-1996 e 1997, di aiuti comunitari previsti dal regolamento CEE n. 2078/92, relativi a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente, con la cura dello spazio naturale.

L’opponente eccepiva la prescrizione della sanzione applicata, la carenza di legittimazione dell’Ufficio Repressine Frodi ad emettere la sanzione stessa, ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 4; nel merito sosteneva che anche i terreni dichiarati in stato di abbandono potevano essere utilizzati per fini agricoli tonde ottenere l’erogazione di contributi per indennità compensativa;

lamentava,inoltre, l’omissione di motivazione in ordine alle difese svolte, L. n. 689 del 1981, ex art. 18 in sede amministrativa.

Si costituiva l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Monastero delle Politiche Agricole e Forestali-Ufficio di Catania – ed eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in quanto l’illecito sarebbe stato commesso in (OMISSIS), nel circondario del Tribunale di Patti; assumeva, inoltre, l’infondatezza dell’opposizione in quanto era stata accertata una situazione dei luoghi differente da quella dichiarata dall’opponente, in ordine allo stato di abbandono dei terreni, risultati, invece, utilizzati per attività zootecniche.

Con sentenza in data 19.3.2003 il Tribunale di Messina confermava l’ordinanza ingiunzione, rigettando l’opposizione.

Respinte le eccezioni sollevate dalle parti, il giudicante rilevava, nel merito, che alla domanda di aiuto comunitario era connessa la dichiarazione di impegno sulla stato di abbandono dei terreni, per la durata di cinque annate agrarie; la violazione di detto impegno ed il conseguimento dell’indennità compensativa, presupponendo una situazione diversa da quella di abbandono del fondo e del mancato svolgimento di attività agricola, comportava, quindi, il carattere indebito della percezione del premio comunitario.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il M. sulla base di quattro motivi di ricorso illustrati da memoria.

L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) omessa pronuncia del giudice di merito sulle difese svolte dal trasgressore, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18; omessa motivazione sul punto e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18;

2) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 ed omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

in particolare, l’amministrazione procedente aveva notificato tardivamente la contestazione dell’illecito; risalendo lo stesso al 1995, anno di presentazione della domanda di aiuto comunitario, l’accertamento dell’illecito, effettuato in data del 19.5.1999, anzichè nel 1995, a seguito di controllo preventivo sulla domanda del M., era da ritenersi tardivo in quanto compiuto allorchè già si era verificata la decadenza della P.A. dal potere di effettuare la contestazione in questione (entro 90 giorni dall’accertamento);

3) violazione e/o falsa applicazione dei reg. CEE 746/96; 2078/92 e 2328/91, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere il giudice di merito omesso di considerare le Delib. giunta regionale Siciliana del 28.11.94, il Decreto Assessoriale 31/98 e le circolari regionali 171/94; 237/97;

258/988, in riferimento alla cumulabilità dei due aiuti, con conseguente violazione di detti provvedimenti; la limitazione al godimento degli aiuti comunitari e la esclusione della loro cumulabilità non era prevista nei regolamenti CEE cit. ma era stata introdotta solo successivamente alla data della domanda del ricorrente e, comunque, tutte le circolari avevano fatti salvi gli impegni assunti in base alle precedenti disposizioni;

4) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 e del D.M. n. 159 del 1998, art. 2 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la pretesa falsità della dichiarazione del ricorrente, circa il mancato godimento di indennità compensativa nel 1994 o lo stato di l’abbandono del fondo nello stesso anno; tale dichiarazione non era prevista nè era stata effettuata dal ricorrente che si era limitato a dichiarare detto stato di abbandono nei tre anni antecedenti al 30.7.93; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non sussisteva alcuna violazione dell’impegno assunto dal M. per gli anni successivi alla domanda di aiuto comunitario poichè l’indennità compensativa era compatibile con l’aiuto stesso, atteso che era stata percepita non per la coltivazione, ma per i bovini (“per i capi di bestiame pascolanti sui terreni”.

Il ricorso è infondato.

In ordine alla prima censura va rilevato, in conformità alla giurisprudenza della S.C., che “In tema di opposizione ad ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative” emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. n. 689 del 1981, ex art. 18 i vizi di motivazione in ordine alla difese presentate dall’interessato in sede amministrativa, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”( S.U. n. 1786/2010). Nella specie la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle norme violate, alla contestazione del fatto addebitato, evidenziando che alla domanda di aiuto comunitario era connesso l’impegno, della durata di cinque annate agrarie, sulla cura dei terreni abbandonati; la violazione di tale impegno con il conseguimento dell’indennità compensativa “che presuppone una situazione diversa da quella di abbandono del fondo e del mancato svolgimento di attività agricola”, comportava quindi, l’indebita percezione del premio comunitario.

La correttezza e logicità di tale motivazione soddisfa l’obbligo motivazionale dell’atto applicativo della sanzione amministrativa, non richiedendosi una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario e potendosi dare atto delle ragioni della decisione, anche mediante il richiamo di atti del procedimento amministrativo, “purchè tale richiamo consenta l’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio”( sez. L., Cass. n. 17104/2009; Cass. n. 19366/2010). La seconda doglianza è priva di fondamento, non ravvisandosi la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 sulla estinzione dell’azione sanzionatoria, posto che il termine per la contestazione dell’illecito decorre dall’accertamento dell’indebita percezione dei contributi e non dalla commissione dell’illecito o da quello in cui avrebbero dovuto essere verificate le condizioni per la concessione del beneficio.

La terza censura è anch’essa infondata in quanto il mero richiamo del ricorrente a circolari regionali non può valere a disattendere previsioni regolamentari comunitarie, quali il regolamento CEE n. 746/96 e n. 950/97 24.4.96, laddove è previsto (art. 14 regolamento CEE n. 746/96) che “il termine iniziale del periodo d’impegno viene determinato nell’impegno sottoscritto dal beneficiario in modo da consentire controlli efficienti. Tale data non può in alcun caso essere inferiore a quella di presentazione della domanda iniziale.

Salvo i casi debitamente giustificati, gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all’anno.

Il versamento ha luogo entro un termine stabilito dallo Stato membro.

Tale termine non può essere superiore a quattro mesi dalla conclusione del periodo per il quale il pagamento deve essere corrisposto. Se gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all’anno, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell’aiuto. In ogni caso, qualora siano intervenute o previste modificazioni in relazione all’impegno sottoscritto, il beneficiario è tenuto a dichiararle almeno annualmente”. Il motivo sub 4) è privo di autosufficienza quanto agli impegni assunti e trascura che i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda erano effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell’aiuto che non poteva essere presentata da chi all’aiuto non aveva diritto, secondo quanto prescritto al comma 3) dell’art. 14 Reg. Cee n. 746/96 sopra riportato.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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