Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26737 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7523/2019 proposto da:

J.P., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi 3, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano che lo

rappresenta e difende per procura in allegato al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2871/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2020 dal Dott. Bellè Roberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposta da J.P. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

il P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi con cui ha sostenuto:

la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte compiuto una puntuale indicazione di elementi idonei ad una valutazione individualizzante del rischio di coinvolgimenti in situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno, avendo il Bangladesh, sua nazione di provenienza, assistito nel 2017 ad un’ondata di attacchi volenti contro varie categorie di persone

la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 6, con riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, censurando il mancato approfondimento delle condizioni di vulnerabilità al pericolo derivanti dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla situazione politico sociale del Bangladesh;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

il ricorso è inammissibile;

esso è corredato da una “procura alle liti”, apposta, su foglio separato, privo di data e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2 e conferita all’Avvocato Giuseppe Lufrano per essere rappresentato e difeso: “nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione… conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali od incidentali, eccezioni, opposizioni, reclami, querele di falso ed istanze di ogni genere, precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni proposte, chiamare in causa terzi, riassumere o proseguire il giudizio in caso di interruzione o sospensione, compiere atti conservativi o cautelari in corso di causa, redigere precetti ed agire esecutivamente, con facoltà di nominare sostituti processuali con pari poteri”;

in proposito questa Corte ha già ritenuto, proprio in tema di protezione internazionale, che “è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio” (Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069);

tali carenze ricorrono anche nel caso di specie e va quindi data continuità al menzionato orientamento, tra l’altro coerente con precedenti analoghi anche in altri settori (Cass. 5 novembre 2018, n.

28146; Cass. 24 luglio 2017, n. 18257);

nulla è dovuto per le spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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