Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26737 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14573/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Catania, via Giaconia

n. 4, presso lo studio dell’avv. G.A. Lombardo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in separato atto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il ricorso proposto da S.M. cittadino pakistano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il primo giudice aveva pronunciato sulla non credibilità intrinseca ed estrinseca del richiedente asilo per la mancata allegazione di riscontri documentali e per incongruenze riferibili alla dinamica degli eventi esposti, benchè, il giudice avrebbe potuto attivare i propri poteri d’ufficio in virtù del principio della cooperazione istruttoria, non avendo particolare rilevanza la maggiore o minore specificità del racconto reso dal richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto, la situazione di violenza indiscriminata, a cui il richiedente asilo sarebbe soggetto in caso di rimpatrio nel paese d’origine, non è, in alcun modo, subordinata alla prova, erroneamente richiesta al richiedente, circa elementi peculiari afferenti la propria situazione personale; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in quanto, erroneamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti della protezione umanitaria, in ragione della grave compromissione delle libertà fondamentali, anche in via probabilistica, che sarebbe derivata dalla esecuzione del rimpatrio, infatti, la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) del ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.” (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice – Cass. ord. n. 26921/17 – attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11).

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il richiedente asilo non aveva provveduto a compiere un ragionevole sforzo di circostanziare la domanda, in riferimento a possibili disordini socio-politici nella regione di provenienza, inoltre, tali poteri istruttori officiosi non erano stati utilizzati, sulla base dell’accertata non credibilità della narrazione.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, sotto l’apparente rubrica di una violazione di legge, il ricorrente censura gli accertamenti di fatto del Tribunale, che sono congruamente motivati, anche con riferimento alle fonti d’informazione aggiornate (v. p. 3 in fondo e p. 4 del decreto impugnato).

Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).” (Cass. ord. n. 17072/18).

Nel caso di specie, dal racconto del richiedente asilo non è stata allegata alcuna condizione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari, nè assume rilievo quanto dedotto in ricorso circa la difficoltà di un nuovo radicamento territoriale nel paese d’origine con la mancanza di livelli minimi dei servizi sociali.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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