Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26737 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 01/10/2021), n.26737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1548-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 303/17/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 21/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 156/1/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in accoglimento del ricorso proposto avverso provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002 ex art. 9 bis e relativa cartella di pagamento;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia “omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia” e violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1 e 2, e art. 57, comma 2) relativamente alla mancata notifica dell’atto di appello al Concessionario, quale litisconsorte necessario;

1.2. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 331 c.p.c. e art. 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di dichiarare inammissibile l’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso;

1.3. con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la legittimità del diniego di condono in presenza di pagamento parziale delle somme dovute, senza tener conto degli importi già versati dal contribuente su cui non potevano essere applicate sanzioni;

1.4. con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 42) avendo la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare “l’inesistenza giuridica” della notifica della cartella impugnata in effettuata dal Concessionario, soggetto non legittimato alla suddetta notifica;

1.5. con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 426 del 1997, art. 2) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare la nullità del procedimento di liquidazione e di riscossione per mancata partecipazione del contribuente attraverso il contraddittorio previsto dai commi 3 degli artt. 36 bis e 54 bis cit.;

1.6. con il settimo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4) per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto l’eccezione del ricorrente relativa alla nullità della cartella per mancanza di motivazione e difetto di sottoscrizione;

2. vanno preliminarmente esaminati il quarto, quinto, sesto e settimo motivo in quanto logicamente preliminari;

3.1. il quarto motivo è inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendosi limitata, la Commissione Tributaria Regionale, a negare, in base all’orientamento di legittimità, l’avvenuta definizione per condono della controversia per mancato integrale versamento del dovuto (ratio non specificamente censurata, e dunque passata in giudicato) senza però entrare in merito alla quantificazione del dovuto;

3.2. non risulta, dunque, che la CTR abbia riformato la sentenza di primo grado sul punto specifico della avvenuta decurtazione di quanto pagato sulla base dei modelli F 24 asseritamente in atti;

4.1. va parimenti disattesa anche la quinta censura;

4.2. escluso, in primo luogo, che ricorra un’ipotesi di inesistenza della notifica della cartella impugnata (cfr. Cass. n. 21865/2016, secondo cui in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo; cfr. anche SS.UU. n. 14916/2016), va altresì evidenziato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, come nel caso in esame, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass. nn. 17248/2017, 23511/2016, 6198/2015);

5. è parimenti infondato il sesto motivo atteso che la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. nn. 18405/2021, 33344 /2019, 3154/2015), situazione quest’ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa, come nel caso in esame, in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dall’adesione alla definizione agevolata L. n. 289 del 2002 ex art. 9 bis, sicché anche in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2;

6.1. va disatteso anche il settimo motivo in quanto, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale -, come nel caso in esame, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso (cfr. Cass. nn. 28570/2019, 16010/2015), adempimento del tutto omesso, invece, nel caso in esame;

6.2. va inoltre ribadito che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. nn. 31605/2019, 25773/2014);

7.1. a seguire, si possono quindi esaminare le prime tre censure, con le quali è stata sostanzialmente dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c. per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del Concessionario, che aveva la veste di litisconsorte necessario;

7.2. occorre in primo luogo evidenziare che, anche allorché il giudice abbia omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, tuttavia, quando l’esito del giudizio di merito sia stato tale da non poter arrecare alcun pregiudizio alla posizione dei litisconsorzi pretermessi, occorre indagare quale sia l’interesse della parte soccombente alla rinnovazione del giudizio con la loro partecipazione, che va evidentemente correlato alla tutela della posizione del soggetto ricorrente (cfr. Cass. nn. 24071/2019, 2461/2009);

7.3. nella specie, l’esigenza di tutela del ricorrente va apprezzata, ex post, come palesemente insussistente, giacché il rigetto dell’impugnazione, avverso il diniego di condono e la cartella esattoriale, e la ravvisata infondatezza del presente ricorso per cassazione danno luogo ad una situazione nella quale non può affermarsi che egli potesse conseguire alcun vantaggio dall’identico esito del processo che avesse visto la partecipazione anche del litisconsorte pretermesso, il cui interesse all’esito dell’impugnazione era opposto a quello dell’odierno ricorrente;

7.4. la cassazione della sentenza e la rinnovazione del giudizio di merito potrebbe infatti sortire un effetto favorevole per il ricorrente solo ipotizzandone un diverso esito, ipotesi, peraltro, definitivamente ed incontestabilmente contrastata dall’infondatezza del ricorso per cassazione in ordine a tutte le censure mosse, nessuna delle quali era neppure astrattamente suscettibile di dar luogo ad un esito diverso se al processo avessero partecipato anche il Concessionario, la cui pretermissione, in ogni caso, non ha dunque comportato pregiudizio alcuno all’attuale ricorrente;

7.5. deve conseguentemente affermarsi l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorzi pretermessi, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all’atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio dei litisconsorzi sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente;

7.6. l’inutile reiterazione del giudizio sarebbe tra l’altro contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all’attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, u.p., che impone un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale (cfr., sul punto, i diffusi rilievi di Cass. Sez. Un., n. 24883/2008), anche nel senso della tendenziale preclusione della rinnovazione di atti certamente insuscettibili di offrire risultati diversi da quelli già dati);

8. il ricorso va conclusivamente respinto;

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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