Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26736 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26736 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FERRO MASSIMO

co’

Data pubblicazione: 29/11/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BUSTELLI Anna, EVANGELISTA Raffaele e EVANGELISTA Manuel,
rappr. e dif. dall’avv. Alfredo Zaccaria del foro di Bari, elett. dom. presso lo studio
dell’avv. Vittorio Cappuccilli in Roma, via Flaminia n. 318, come da procura in calce
all’atto
-ricorrente Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
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esten

s. m. ferro

-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tributi. Regionale di Bologna 10.12.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 1 ottobre 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Immacolata Zeno,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
BUSTELLI Anna, EVANGELISTA Raffaele ed EVANGELISTA Manuel,
nella qualità di eredi di EVANGELISTA Ciro, già dipendente dell’ISVEIMER
(Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale) dal maggio 1965 al
dicembre 1993, impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna 10.12.2007, che, in riforma della sentenza C.T.P. di Rimini n. 168/02/2004,
ebbe ad accogliere l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la legittimità dell’iscrizione a
ruolo e della cartella di pagamento impugnata dai predetti eredi, con ciò negando il
diritto al rimborso della maggiore IRPEF per 222 mila euro circa. La C.T.R. affermò
che le quote del fondo di previdenza aziendale ISVEIMER riconosciute ai
dipendenti, anche cessati ed ai superstiti per pensioni di riversibilità, andavano
qualificate siccome corrisposte in relazione al rapporto di lavoro se erogate dopo il
1.1.1998, così integrando emolumenti reddituali retributivi ai sensi dell’art.48 d.P.R.
n.917 del 1986, dunque assoggettate alla tassazione separata, ex artt. 16, co.1, letta),
oltre che 48, del cit. TUIR.
Convenne invero il giudice con l’Ufficio appellante sulla nozione di reddito di
lavoro dipendente quale comprensivo di ogni somma percepita nel periodo
d’imposta ed afferente al rapporto di lavoro, senza che la tassazione separata fosse
imposta solo sulle somme percepite in stretta dipendenza della cessazione del
rapporto, ben potendo estendersi anche alle somme rivenienti dalla capitalizzazione
di pensioni e versate per effetto della liquidazione del Fondo ISVEIMER.
Il ricorso, affidato testualmente ad un unico motivo, è resistito dall’Agenzia con
controricorso ed è stato seguito, rispettivamente nelle date 5.8.2013 e 25.9.2013, dal
deposito da parte degli eredi Evangelista, tra gli altri, delle sentenze CTP Napoli
28.11.2003 e CTR Napoli 25.1.2006, oltre che del dispositivo di Cass. 5.2.2009
n.2741/09, da un lato e comunicazione di credito di rimborso da ISVEIMER ai
predetti eredi (per Euro 48.479,72) e, dall’altro, di istanza di annullamento in
autotutela della cartella esattoriale 137200800009361-46/001 (emessa a seguito di
controllo automatizzato ex art.36 bis d.P.R. n. 600/1973) per la restituzione finale
della somma di Euro 2.945,77 oltre interessi ed accessori. Parte ricorrente ha
depositato memoria.
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estensore c

erro

uditi l’avvocato Daniela Giacobbe per l’Avvocatura dello Stato e l’avvocato Vittorio
Cappuccilli per i ricorrenti;

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo è fondato. La controversia, per quel che interessa in questa sede, sopravvive
ad un più ampio contenzioso che, sulla base di due ricorsi, contrappose gli eredi
Evangelista all’Ufficio in punto di rimborso della somma trattenuta, quale sostituto
d’imposta, da ISVEIMER, già ente di diritto pubblico, poi s.p.a. posta in liquidazione
e gestore del Fondo per il personale alle dipendenze del gruppo creditizio Banco di
Napoli. La legittimità del tributo, e la sua quantificazione, furono oggetto di
contestazione con un primo ricorso, riunito ad altro che invece, sempre ad opera degli
stessi eredi e riunito al primo, si appuntò avverso la cartella di pagamento di Euro
2.453,17 emessa per maggiore IRPEF, soggetta ancora a tassazione separata e
derivante da un controllo automatizzato ex art.36bis d.P.R. n.600/1973, contestato
perché derivante da un computo di insufficienza del calcolo dell’imposta a suo tempo
trattenuta da ISVEIMER che però aveva ricompreso nella base imponibile anche i
contributi versati direttamente al Fondo dal de cuius, senza dedurli.
La controversia sul primo ricorso non è più oggetto di questa fase di lite, né la regola
di giudizio applicata dal giudice di merito — e cioè la sottoposizione a tassazione
separata delle quote retrocesse agli ex dipendenti Banco di Napoli dal citato Fondo,
trattandosi di somme assimilate a reddito di lavoro dipendente ex artt. 16, co.1, lett.a)
e 48 TUIR ratione temporis vigente – può essere ridiscussa. È invece acclarato che la
C.T.R., pur descrivendo la domanda subordinata (redius, svolta con appello incidentale
dai contribuenti), ha del tutto trascurato di procedere al relativo esame, benché di essa
abbia riportato la menzione di difesa assunta sul punto dall’Ufficio appellato che, nel
presente grado, riconosce la circostanza omissiva in sé.
2. La conseguente fondatezza del motivo, nel quale i ricorrenti hanno illustrato con
rigorosa enunciazione la tempestività e la pertinenza delle difese pregresse in cui tale
contestazione era stata introdotta, impone poi di valutare altresì la decidibilità anche
nel merito — come dagli stessi richiesto alfine anche nella memoria – della richiesta di
pronuncia sul ricorso originario dei contribuenti, i quali invocano l’autorità di efficacia
riflessa di giudicato della sentenza CTR Bari n.7.6.2008, pronunciata su vicenda
attinente alla medesima imposta e resa tra Agenzia delle Entrate ed il difensore dei
contribuenti nella qualità di destinatario delle prestazioni del medesimo Fondo. Tale
richiesta è connotata da un autonomo sviluppo argomentativo e si conclude con
apposito quesito di diritto, dovendo perciò essere considerata vero e proprio motivo
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estensore c

Con l’unico motivo, si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.112
cod.proc.civ., in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ., avendo erroneamente la
C.T.R. omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento
dell’iscrizione a ruolo e relativa cartella esattoriale n. 13720040000180692, già
introdotta dagli eredi Evangelista avanti alla C.T.R stessa con appello incidentale,
manifestandosi invece espressa acquiescenza rispetto alla decisione di rigetto delle
domande di rimborso della maggiore ritenuta d’acconto IRPEF trattenuta dal
sostituto ISVEIMER.

Va premesso, in tema, che l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità, non applicandosi le
limitazioni imposte dall’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti il divieto
di proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado, e pertanto
la relativa eccezione può essere validamente proposta per la prima volta dalla parte
interessata con l’atto di appello (Cass. 16675/2011). L’esigenza di stabilità, collegata
all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata,
non trova ostacolo, in generale, nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale,
riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di
merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, che a
loro volta, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris cui il giudice
ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso
interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei
documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso (Cass. 26041/2010).
3. Da entrambe le pronunce citate, tuttavia, per l’esame diretto consentito dal
ravvisato error in procedendo, emerge solo che la determinazione dell’imponibile, ai fini
dell’assoggettabilità ad IRPEF, delle prestazioni erogate dal Fondo dell’ISVEIMER
agli ex dipendenti del gruppo creditizio Banco di Napoli, fu originariamente calcolata
in eccesso, cioè non deducendo dal plafond i contributi versati dai beneficiari finali,
nonché altri importi già tassati per interessi su titoli. Per quanto le sentenze siano state
pronunciate fra parti diverse ma su una questione coincidente con il primo oggetto
dell’accertamento già appartenuto a questo processo (e su cui parte ricorrente ha
manifestato acquiescenza), il vincolo del giudicato non può peraltro essere accolto,
per come formulato, con la finale invocazione di autorità automaticamente idonea a
costituire la regola risolutiva altresì della diversa domanda di annullamento della
cartella esattoriale sopravvissuta all’esame di questo Collegio. Per risolvere tale
questione, non è infatti sufficiente dare conto di come sia divenuto definitivo il
criterio di tassazione delle citate prestazioni del Fondo (tassazione separata), né
menzionare la delimitazione della base imponibile del coacervo su cui calcolare
l’imposizione (su cui pure si è formato il giudicato): occorre infatti che la decisa
decurtazione dei contributi versati dai dipendenti e delle altre somme già tassate
permetta di raccordarsi, uti singuli, al montante dei versamenti anche individuali degli
ex dipendenti, con il concorso di un accertamento di fatto che va demandato al
giudice del merito, perché finora incompleto, non rinvenendosi dalle citate pronunce
alcuna eterodeterminazione diretta, trattando esse questioni diverse e permettendo
dalla loro risoluzione — al di là, quanto a Cass. 2741/2009, dei profili di inammissibilità
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estensor

m.ferro

di ricorso. La medesima questione, ancora in punto di efficacia riflessa del giudicato
esterno, è infine stata recata al giudizio da ultimo con la memoria prossima all’udienza
avanti alla S.C., con la quale i contribuenti invocano l’autorità delle ulteriori sentenze,
emesse da C.T.P. e C.T.R. Napoli e sopra citate, che hanno peraltro definito la
controversia promossa da ISVEIMER contro Ministero dell’Economia ed Agenzia
delle Entrate con riguardo al calcolo della base imponibile operata dal primo, quale
gestore del citato Fondo, nella veste di sostituto d’imposta.

del ricorso di Agenzia delle Entrate, per difetto di autosufficienza — solo
l’enucleazione del citato parametro normativo, senza correlazione fra imposte versate
in eccesso da ISVEIMER e credito o comunque imposta definitiva, da calcolarsi pro
quota, a carico degli eredi Evangelista.
4. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, come da
dispositivo, rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, ai sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e per l’effetto rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2013.

P.Q.M.

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