Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26736 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12287-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO FERGOLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2013 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZAMBOTTI per delega

dell’Avvocato FERGOLA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 13.7.2010, M.F. impugnava il silenzio – rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate di Catanzaro all’istanza di rimborso Irpef di Euro 9000,98, oltre interessi, per ritenute subite nel corso dell’anno 2006 dal Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana, messo in liquidazione coattiva. Il contribuente lamentava l’errata determinazione della base imponibile per il calcolo della ritenuta. La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 375/02/11, accoglieva il ricorso ritenendo giuste le istanze del contribuente, anche sulla base della mancata contestazione dal parte dell’Ufficio. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione l’Ufficio, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1, depositata il 7.2.2013, la quale confermava la sentenza di primo grado. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il contribuente. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, artt. 112, 115 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per errore in procedendo, assumendo l’erronea applicazione del principio di non contestazione.

L’Ufficio ricorrente si duole della falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado e riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo erroneamente non contestati i criteri per la determinazione della base imponibile e dell’imposta.

3. La censura è fondata.

Il ricorrente, assunto dalla Banca Commerciale Italiana nel 1971, aveva firmato, quale condizione necessaria per il perfezionamento del contratto di lavoro, un atto di sottoscrizione al Fondo Pensioni per il Personale della banca, operante per le finalità di previdenza complementare, provvedendo a versare un contributo in percentuali crescenti via via fissate dalle norme in vigore pro tempore del Fondo Pensioni. Con il ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla istanza di rimborso Irpef, relativamente ad una parte delle ritenute subite nel corso dell’anno 2006 dal Fondo Pensioni messo in liquidazione coattiva, lamentando l’errata determinazione della base imponibile per il calcolo della ritenuta, assumendo che il fondo di previdenza avrebbe dovuto dedurre dall’imponibile i contributi versati dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro e successivamente applicare una ulteriore deduzione del 12,50%.

Il motivo proposto censura la sentenza impugnata con riferimento alla violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove il giudice di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso, ritenendo giuste le istanze del contribuente, anche sulla base della mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai criteri per la determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicata.

L’illustrazione del motivo evoca anche la norma di cui agli artt. 112 e 277 c.p.c., posto che il giudice dì secondo grado sarebbe incorso in tal modo in vizio di omessa pronuncia, anche affetta da vizio di ultrapetizione, non esaminando il merito della pretesa tributaria.

Si legge nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, richiamata “per relationem” dalla CTR, che il ricorrente: “attraverso la produzione della tabella riepilogativa dei contributi versati al Fondo, non contestata dall’Ufficio, che nel costo del periodo lavorativo (4.1.71; 13.8.92), ha dimostrato che il contributo versato, pari al 4% della retribuzione imponibile, è pari ad Euro 9.925,14. Non è inoltre contestato che la somma sostitutiva della prestazione periodica cui in precedenza esso ricorrente aveva diritto per effetto dei versamenti, era stata già tassata, a)lordo, nel limite dell’87,50%”.

La sentenza della CTP continua affermando, infatti, che: “tanto considerato, e constatato inoltre che l’ufficio non ha contestato l’aliquota media del 24% indicata dal ricorrente al punto 3 del ricorso, la Commissione deve convenire con le prospettazioni del ricorrente secondo cui l’imposta dovuta doveva essere qualificata in Euro 11.080,11 e che, considerato che la ritenuta effettuata dal Fondo è stata, invece, di Euro 20.085,09, deve avere in restituzione la somma di Euro 9,004,98, oltre interessi”.

L’Ufficio con il ricorso in appello ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della sentenza di prime cure, sostenendo l’erronea applicazione del principio di non contestazione ed assumendo che: “controparte non ha, infatti, assolutamente provato, e di questo se ne da atto in sentenza, quale fosse il periodo di maturazione delle somme erogate e tassate, nè di cosa siano composte” con conseguenteilimpossibilità di stabilire il corretto regime di tassazione applicabile, quindi, il mancato riconoscimento del credito pretesamente vantato per insufficienti elementi di prova”.

4. L’onere di contestazione riguarda le allegazione delle parti. La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass., n. 12517 del 2016). Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi in caso contrario (Cass. n 19896 del 2015, n. 19709 del 2015). L’evocato principio processualistico è certamente valevole anche per il processo tributario (Cass. n. 1540 del 2007), ma riguarda esclusivamente i profili probatori, in quanto, in ragione della indisponibilità dei diritti controversi, non può estendersi alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. S.U. n. 761 del 2002). L’interpretazione del fatto, quanto gli effetti giuridici che ne derivano, non risente affatto del principio di non contestazione, essendo conseguente ad una attività valutativa in merito al significato che il fatto assume in ordine all’oggetto del giudizio. In concreto, il principio di non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile, ossia il significato (Cass. Sez. 5, sent. n. 2196 del 2015).

I fatti e i profili non contestati in ricorso, ed i fatti impeditivi o estintivi ivi dedotti, non contestati dall’Ufficio in sede di controdeduzioni, divengono fatti pacifici solo sul piano della prova della loro storica esistenza (Cass., n. 10897 del 2005; Sez. n. 17966/2016; n. 12748/2016).

5. Nella specie, lo sviluppo dialettico della fase assertiva del giudizio di merito ha fatto malgoverno del principio di non contestazione, il quale concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non si estende a circostanze che riguardano attività giudizio; pertanto, non può naturalmente essere ipotizzabile in relazione all’applicazione, nella specie, dell’aliquota o alla determinazione della base imponibile.

6. Il ricorso va, conclusivamente, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per il riesame, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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